CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 02212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37031/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], anche quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (TNRLNS7ORO3G799N), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (RSLNNA76P61E3720), giusta procura in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domicilia' o ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura in atti. - controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO n. 331/2019, depositata il 13/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA], propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Molise, ha confermato la prima decisione che aveva dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi perché notificati al Comune di Montenero di Bisaccia a mezzo posta privata. Le contribuenti avevano chiesto con i predetti ricorsi, poi riuniti, l'annullamento degli avvisi di accertamento per Tarsu/Tia, relativamente alle annualità 2006 e :2007, notificati alle società, assumendo che il tributo non fosse dovuto o, in subordine, che fosse dovuto nella ridotta misura del 40%„ a causa della mancata e, comunque, irregolare attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani della tassa pretesa dal Comune di Montenero di Bisaccia. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha osservato che l'art. 1 della I. n. 124 del 2017, abrogando l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, ha previsto che !a notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l'utilizzo di un'agenzia privata, ma solo a decorrere dal 10 settembre 2017, non avendo la disposizione efficacia retroattiva in quanto non interpretativa e presupponente il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva, sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ne discende, ha concluso il giudice del gravame, che la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a., effettuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti. Resiste con controricorso il Comune di Montenero di Bisaccia. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il Comune denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, d.lgs. n. 546 del 1992, 4, d.lgs. n. 261 del 1999, nonché delle disposizioni di cui alla I. n. 890 del 1982, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata confermato la decisione di primo grado che ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso delle contribuenti, perché notificato tramite posta privata, senza considerare che l'art. 4, d.lgs. n. 261 del 1999, nella formulazione in vigore dal 30/4/2011 al 9/9/2017 applicabile ratione temporis, consentiva tale modalità di notificazione degli atti introduttivi dei procedimenti tributari di primo grado risalendo, nel caso di specie, le notifiche per cui è causa agli anni 2012 e 2013. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c., per non avere la sentenza impugnata considerato la possibilità, nel processo tributario, della consegna diretta all'Ufficio, nella quale l'impiegato rilascia ricevuta sulla copia dell'atto, consegna che non deve necessariamente essere eseguita dalla parte ricorrente, la quale ben può avvalersi in un incaricato, nella specie, il vettore del servizio postale privato. Deduce, altresì, che il giudice d'appello ha travisato le risultanze istruttorie documentali dalle quali si ricava che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, i plichi non furono consegnati al Comune di Montenero di Bisaccia oltre il termine di 60 giorni dalla notifica di ciascun avviso. Evidenzia, per quanto concerne l'avviso notificato dalla società LINAR (anno 2007), che il termine per la proposizione del ricorso decorreva dal 2/1/2013 e scadeva il 2/3/2013 (sabato), mentre il ricorso risulta tempestivamente notificato il 20/2/2013, come da avviso di ricevimento timbrato e siglato dall'addetto comunale e, per quanto concerne l'avviso notificato alla società GTM (anno 2007), il termine per la proposizione del ricorso decorreva dal 2/1/2013 e scadeva il 2/3/2013 (sabato), mentre il ricorso risulta tempestivamente notificato il 20/2/2013, come da avviso di ricevimento timbrato e siglato dall'addetto comunale. Con il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la CTR ritenuto sanata la nullità della notifica dei ricorsi in ragione del raggiungimento dello scopo, in conseguenza della costituzione della parte convenuta che, in tal modo, dimostra di essere venuta a conoscenza dell'atto giudiziario. Con il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 153 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR ritenuto di rimettere in termini le società ricorrenti (cfr. atto di appello, pag. 12 e :13), stante l'errore incolpevole indotto dalla formulazione della norma da applicare.Le prime tre censure sono fondate e meritano accoglimento nei limiti che di seguito esposti, con il conseguente assorbimento della quarta ed ultima censura. La questione relativa alla nullità o inesistenza della notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario, effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato prima del 10 settembre 2017, data di entrata in vigore del regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017, nonché quella della possibilità di attribuire certezza legale anche alle attestazioni da questi effettuate, è stata decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299/2020. Per quanto qui d'interesse, la suindicata decisione, dopo aver affermato la nullità e non l'inesistenza della notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata, senza relativo titolo abilitativo, nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017, ha chiarito che la sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo (v. anche Cass. n. 18236/2021 e n. 19369/2021). Ne discende che la questione della nullità della notifica e quella dell'ammissibilità del ricorso, secondo le S.U. di questa Corte, va risolta nel senso che la sanatoria della nullità della ndtifica dell'atto processuale per raggiungimento dello scopo, che consegue alla costituzione della parte convenuta in giudizio, consente di procedere alla successiva verifica dell'ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione (art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992). Non può revocarsi in dubbio che tale profilo, attenendo alla tempestività del ricorso introduttivo, va esaminato ex officio dal giudice 5 adito e che, ai fini della tempestività del ricorso, non potrà mai riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell'atto, da parte del notificante, all'operatore di posta privata, essendo quest'ultimo privo di poteri certificativi, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatano. Potrà, invece, assumere rilevanza, ai fini qui considerati, il momento della consegna dell'atto al destinatario, purché sia certa la data in quanto asseverata dalla parte convenuta all'atto della costituzione in giudizio (Cass. n. 15363/2021) o da altri documenti fidefacenti. In altri termini, la mancanza di certezza legale della data di consegna all'operatore di posta privata dell'atto da notificare comporta l'impossibilità di ancorare la proposizione del ricorso «...al momento della spedizione nelle forme sopra indicate» (giusta l'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546/92). Soltanto la sicura ricezione dell'atto da parte del destinatario, nella data dallo stesso dichiarata o comunque desumibile dalla data - tempestiva - della sua costituzione nel giudizio (Cass. n. D'Oriano 19019/2021), individua il momento in base al quale è possibile fare riferimento per verificare, con certezza legale, il rispetto dei termini di decadenza da parte del notificante ai fini della tempestività dell'impugnazione ed il rispetto del termine di 60 giorni, ex art. 21 d.lgs. 546/1992. Nel caso in esame, quindi, si è in presenza di una notifica nulla, in quanto effettuata da un operatore di un'agenzia di recapito privata senza il relativo titolo abilitativo, in difformità dalla concreta regolazione interna vigente "ratione ternporis", notifica che è rimasta sanata ex art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo, in quanto il convenuto Comune di Mantener° di Bisaccia, come pure si riferisce nel controricorso (pag. 2), si è costituito nel giudizio davanti alla CTP di Campobasso. Tanto considerato, si rende necessaria la verifica della tempestività dell'impugnazione degli avvisi di accertamento TARSU e nella sentenza impugnata si legge che "I quattro ricorsi introduttivi sono stati tutti notificati a mezzo raccomandate recapitate mediante un servizio gestito da un licenziatario privato" e che "anche a voler equiparare la notifica a mezzo gestore di posta privata alla consegna di cui all'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, resta il fatto che tutti i ricorsi introduttivi sono stati protocollati presso il Comune di Montenero di Bisaccia oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento". La ricorrente, al riguardo, ha dedotto che per due dei quattro avvisi in oggetto, segnatamente gli avvisi n. 11715 e n. 11714 relativi entrambi all'anno 2007, i ricorsi impugnatori sono stati ricevuti dalla controparte, il primo, in data 20/2/2013 (il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso scadeva il 2/3/2013, di sabato), ed il secondo, in data 20/2/2013 (il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso scadeva il 2/3/2013, di sabato), "come risulta dall'avviso di ricevimento timbrato dal Comune di Montenero di Bisaccia e siglato dall'addetto, già prodotto in allegato al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio (...) e come attestato dallo stesso Comune (...) a pagina 1 ultimo rigo dell'atto di controdeduzioni depositato in primo grado (...)". L'unica data certa è quella in cui i ricorsi, datati 18/2/2013, risultano essere stati acquisiti al protocollo comunale al n. 1944 ed al n. 1945 del 20/2/2013, come già riportato negli atti di costituzione in primo grado dell'Ente impositore, in quanto detto evento è il solo che dimostra - anche a tutela dell'interesse pubblico che regola i termini d'impugnazione - la conoscenza della impugnazione medesima.Esso, almeno per due dei ricorsi introduttivi qui esaminati, si colloca temporalmente all'interno del termine di 60 giorni decorrente dalla data (in data 20/2/2013) notifica degli avvisi di accertamento oggetto d'impugnazione. Ne discende la cassazione della sentenza di secondo grado ed il rinvio della causa alla Corte di Giustizia di secondo grado del Molise, per nuovo esame, nei limiti in precedenza esposti. della controversia. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie i primi tre motivi di ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr