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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 11827/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 08/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 28/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa.

Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di truffa, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 5-8 sulla condotta truffaldina delta ricorrente, consistente nell'essersi accreditata come nuova titolare dell'agenzia - cancellata dal registro delle imprese - a cui la persona offesa si era in precedenza rivolta per prenotare un viaggio nonché sul saldo incassato dalla stessa, rassicurando fraudolentemente la vittima di aver già adempiuto alle prestazioni).

Considerato che i motivi del ricorso sono, comunque, manifestamente infondati secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che individua nella simulazione di circostanze e condizioni non vere, come nel caso di specie, il discrimen tra il reato di truffa e di insolvenza fraudolenta (cfr. Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174, già richiamata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 08/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 28/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di truffa, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 5-8 sulla condotta truffaldina delta ricorrente, consistente nell'essersi accreditata come nuova titolare dell'agenzia - cancellata dal registro delle imprese - a cui la persona offesa si era in precedenza rivolta per prenotare un viaggio nonché sul saldo incassato dalla stessa, rassicurando fraudolentemente la vittima di aver già adempiuto alle prestazioni). Considerato che i motivi del ricorso sono, comunque, manifestamente infondati secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che individua nella simulazione di circostanze e condizioni non vere, come nel caso di specie, il discrimen tra il reato di truffa e di insolvenza fraudolenta (cfr. Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174, già richiamata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11827/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris