CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13931/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , ./ Motivi della decisione Rilevato che l'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 24 gennaio 2020, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Tivoli di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Tivoli il 15 aprile 2019; ritenuto che l'unico motivo di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.62 bis e 69 cod. pen.) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato, in particolare, che le argomentazioni poste a base del ricorso rappresentano la mera reiterazione dei motivi di appello, i quali hanno trovato puntuale replica a pag.2, con completa indicazione delle ragioni della decisione; rilevato che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 IIisiglie