CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00515/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.649/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e dife nde -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 2020/2015,depositata il 19 / 0 5 /201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia dicui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello dello stesso contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, che aveva rigettato il ricorso del predetto contro l’avviso d’accertamento relativo all’Irpef di cui all’anno d’imposta 2006, con il quale l’Agenzia delle entrate imputava l’ imposta derivante dalla plusvalenza conseguente alla vendita di un terreno edificabile. L’Agenzia delle entratesi difende con controricorso. Considerato che: 1.Preliminarmente, deve darsi atto che parte ricorrente ha formulato istanza, notificata alla controparte, di cessazione della materia del contendere, deducendo: di aver proceduto a presentare domanda per la “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione” exart. 6, d.l. n. 193 del 2016, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: a. cartella di pagamento n. 29120120014593889 (doc. n. 1) recante la “iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. TY501T603014/2011 (...) importi dovuto a titolo provvisorio in pendenza di ricorso in commissione tributaria provinciale”; b. cartella di pagamento n. 29120140011522835 (doc. n. 2) recante la “iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. TY501T603014/2011 (...) importi dovuto a seguito di sentenza decisione della commissione tributaria provinciale”; c. cartella di pagamento n. 29120150012693103 (doc. n. 3) recante la “iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. TY501T603014/2011 (...) importi dovuto a seguito di sentenza decisione della commissione tributaria regionale”; ed aggiungendo: che in data 15 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate - Riscossione) accettava la domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente, comunicando gli importi dovuti unitamente al piano di ammortamento del debito ripartito in 5 rate trimestrali (cfr. comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., doc. n. 4); 2. - che, dalla documentazione allegata alla presente, risulta che il contribuente ha regolarmente effettuato il pagamento di tutte le rate (cfr. ricevute di pagamento di pagamento, doc. n . 5). Vista la documentazione allegata e considerato che l’Agenzia delle entrate controricorrente nulla ha dedotto in contrario, va quindi dichiarato estinto il giudizio per il perfezionamento della definizione agevolata de qua. Le spese restano a carico della parte che le abbia anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deci