CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 12904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30686-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in petsona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 20/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. , Ric. 2020 n. 30686 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 30686/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza n. 20 del 2020, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede che aveva pj ,ope)-f r-uk„ Ce t.u>z, ejx-e t q(a,:_ respinto l'opposizionév'avverso l'ordinanza d -el [OSCURATO:DATA_NASCITA] della roVing Autonoma di Trento avente ad oggetto l'illiceità dell'appalto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura del servizio di bar e di pulizia dell'[OSCURATO:PERSONA] di Madonna di Campiglio gestito dalla società, con conseguente contestazione della somministrazione irregolare di lavoratori da parte della Cooperativa e riconduzione dei rapporti di lavoro in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno rilevato, premessa la regolarità del deposito di tutti gli atti, inerenti il procedimento amministrativo, avvenuto con la comparsa dì risposta, la fondatezza delle risultanze dei verbali degli operatori della Guardia di Finanza in considerazione delle dichiarazioni rese durante l'accertamento ispettivo che, sebbene non confermate con la prova testimoniale, dovevano considerarsi avere efficacia probatoria privilegiata in quanto attendibili e genuine; hanno, quindi, ritenuto ampiamente dimostrata l'occupazione diretta dei lavoratori da parte di HRE che era, quindi, obbligata ad adempiere a tutti gli obblighi relativi al rapporto di lavoro, anche formali; hanno, poi, considerato correttamente determinate le sanzioni e congruamente determinate le spese di lite. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Trento -Sezione Lavoro. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per mancata valutazione di documenti decisivi per la controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte di merito ritenuto legittima la RG 30686/2020 sanzione applicata con l'ordinanza-ingiunzione, sull'erroneo presupposto che, nel caso in esame, nessuna prova contraria era stata data nemmeno dedotta, ignorando completamente, però, le rilevanti prove documentali allegate al ricorso. 3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cc sulla ripartizione dell'onere della prova, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale, a fronte di un quadro probatorio incerto, fatto ricadere le conseguenze pregiudizievoli di tale incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico, regola-eccezione r a provare il fatto incerto. 4. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 115 cpc, in relazione all'art. 416 cpc, applicabile al D.Igs. n. 150/2011, ex art. 6 co. 1, per l'utilizzazione dei documenti prodotti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trento, nonostante il provvedimento del Tribunale di Trento dichiarativo della tardività del deposito degli atti e della compalfr avvenuta con la costituzione del 3.5.2012. 5. Con il quarto motivo si obietta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla condanna di essa ricorrente alle spese di giustizia, quantificate in euro 4.400,00, oltre accessori, all'esito di un procedimento oppositivo nel quale la PA aveva partecipato al giudizio a mezzo di un proprio funzionario: modalità di costituzione che avrebbe consentito, invece, la sola liquidazione delle spese generali e non quelle a titolo di diritti ed onorari. 6. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. 7. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione sulla illiceità dell'appalto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] RG 30686/2020 e la [OSCURATO:SOCIETA] (che gestiva l'[OSCURATO:PERSONA] di Madonna di Campiglio) e sulla somministrazione irregolare di lavoratori da parte della Cooperativa citata. 8. Infondata è la asserita violazione dell'alt 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 9. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 10. Inoltre, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla occupazione diretta dei lavoratori da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 11. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).RG 30686/2020 12. Quanto, poi, alle dedotte violazioni ex art. 360 n. 5 cpc, va sottolineato che le censure prospettate ai sensi di tale disposizione, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vertendosi in ipotesi di cd. "doppia conforme". 13. Deve in ogni caso precisarsi che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014). 14. Il terzo motivo è inammissibile. 15. In primo luogo, infatti, parte ricorrente deduce la questione della tardività del deposito della documentazione da parte della P.A.T. effettuato in data 2.7.2019, a fronte di un termine indicato nel decreto di fissazione i 0... del Tribunale fissatovi° giorni prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (poi rinviata di ufficio al 17.7.2019), senza dimostrare, però, che la Corte di merito fosse stata investita della specifica problematica in grado di appello, essendosi quest'ultima pronunciata solo sulla ritualità del deposito dei documenti effettuato in forma cartacea e non, invece, con modalità telematiche. 16. In secondo luogo, va richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui, nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23, comma 6, della I. n. 689 del 1981), non prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal comma 5 del cit. art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle 4 i\k RG 30686/2020 parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza), sicché l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, comma 2, I. cit., in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (Cass. n. 26362/2016). 17. Il quarto motivo è, infine, inammissibile per difetto di specificità. 18. Invero, nella gravata sentenza è testualmente affermato: <...non sussiste alcuna manifesta abnormità delle spese di giustizia liquidate a favore della amministrazione resistente, il cui importo di euro 4.400,00 è proporzionato al valore della controversia>. 19. La censura proposta in appello appariva, quindi, essere stata riferita alla sproporzione tra l'importo erogato, per l'attività processuale svolta, ed il valore della controversia. 20. Con il motivo del ricorso per cassazione, invece, la doglianza è stata rapportata al fatto che la non congruità delle spese riguardava la circostanza che la odierna controricorrente fosse stata difesa da un funzionario amministrativo e non da un difensore in senso tecnico, cui era stata conferita la procura ex art. 83 cpc, di talché la liquidazione era da ritenersi erronea per tale profilo. 21. La suddetta questione si dimostra, però, nuova rispetto a quella esaminata dalla Corte territoriale e non è stato specificato il "dove", il "come" ed il "quando" la censura, nei termini formulati in sede di legittimità, sia stata prospettata (Cass. n. 32804/2019). 22. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 23. Al rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.ik,) RG 30686/2020 PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello