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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26791/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso non rappresentino altro che la pedissequa riproposizione di motivi già formulati con l'atto d'appello ed adeguatamente affrontati dalla Corte di appello con motivazione priva di contraddizioni e di manifeste illogicità; considerato, in ogni caso, la manifesta infondatezza della tesi difensiva addotta, del rinvenimento della refurtiva nel corso di una passeggiata nel bosco, e considerata altresì la correttezza giuridica della decisione che ha escluso la circostanza attenuante dell'art. 648, quarto comma, cod. proc. pen. tn base al valore del compendio ricettato ed al profilo criminologico dell'imputata, basato sui precedenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 17,giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso non rappresentino altro che la pedissequa riproposizione di motivi già formulati con l'atto d'appello ed adeguatamente affrontati dalla Corte di appello con motivazione priva di contraddizioni e di manifeste illogicità; considerato, in ogni caso, la manifesta infondatezza della tesi difensiva addotta, del rinvenimento della refurtiva nel corso di una passeggiata nel bosco, e considerata altresì la correttezza giuridica della decisione che ha escluso la circostanza attenuante dell'art. 648, quarto comma, cod. proc. pen. tn base al valore del compendio ricettato ed al profilo criminologico dell'imputata, basato sui precedenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17,giugno 2
Sentenza Cassazione n. 26791/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris