CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 14531/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2337/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso [OSCURATO:PERSONA] n. 10975/2020depositata il 09/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 4740/2015 la C.T.R. della Lombardia, pronunziando in controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento ICI per l’ anno 2007, rigettava l'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C.T.P. di Milano n. 6544/2014 con cui erano state ridotte al minimo le sanzioni inflitte alle [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in relazione all'omessa dichiarazione di un’area edificabile di mq. 78.512,28, dichiarando, altresì, inammissibile l’appello incidentale avanzato dalla società contribuente. Osservava che la mancanza della dichiarazione era spiegabile non già con la volontà di non pagare il tributo quanto con la ritenuta ma erronea sufficienza della dichiarazione di pertinenza dell'area del capannone contenuta negli atti del catasto. In questa prospettiva evidenziava l'esistenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo della pertinenzialità in quanto, da un lato, non era contestato che l'area fosse destinata al servizio del capannone che ospitava un centro di smistamento e, dall'altro, che la mancata presentazione della dichiarazione ICI impediva di ritenere esistente l'elemento soggettivo della pertinenzialità costituito dalla volontà del proprietario di destinare durevolmente la pertinenza ad ornamento del bene principale; 2. con sentenza n. 4741/2015 la C.T.R. della Lombardia, pronunziando sul medesimo avviso ICI sopra indicato, rigettava l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la medesima sentenza di primo grado recante il n. 6544/2014 e dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]; 2. avverso entrambe le suindicate sentenze della C.T.R., il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; 2.1. con il primo motivo parte ricorrente denunciava l'omesso esame di un fatto decisivo in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. assumendo che la riduzione delle sanzioni al minimo sarebbe stata operata dal giudice in conseguenza della mancata contestazione da parte del Comune della natura pertinenziale dell'area. La C.T.R. avrebbe, tuttavia, omesso di esaminare il fatto che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva ripetutamente sfruttato l'edificabilità dell'area in questione ampliando il fabbricato, con ciò dimostrando che non era mai intervenuta quella oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi ad libitum, circostanza questa che ove accertata non avrebbe condotto ad applicare la sanzione nel minimo concludendo per la non pertinenzialità dell'area; 2.2. con il secondo motivo deduceva, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 817 cod. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 472/1997 criticando la decisione impugnata nella parte in cui aveva ridotto la sanzione nella misura minima senza tener conto delle ragioni che era state indicate nell'avviso di accertamento ove erano state valorizzate la gravità della violazione e della condotta e la personalità del trasgressore; 2.3. con il terzo motivo denunciava, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia in violazione dell'art.112 cod. proc. civ. in ordine al motivo di appello riguardante la recidiva; 2.4. con il quarto motivo deduceva, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 817 cod. civ. e dell’ art. 7, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 472/1997, lamentando che la C.T.R. avrebbe dovuto rilevare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della recidiva, essendo incontestato che la medesima violazione era stata commessa nei cinque anni; 2.5. con il quinto motivo denunciava, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., l'omessa pronuncia in violazione dell'art.112 cod. proc. civ. sostenendo che il giudice di appello avrebbe escluso la recidiva ed avrebbe, quindi, applicato la sanzione nei minimi valorizzando una presunta incertezza normativa non dedotta dalla contribuente; 3. con ordinanza n. 10975/2022 questa Corte accoglieva il ricorso limitatamente al terzo ed al quarto motivo di ricorso, annullando la sentenza impugnata n. 4740/2015, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione; 4. avverso detta ordinanza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due distinti ricorsi: uno per correzione di errore materiale ed uno per la revocazione per errore di fatto; 5. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con ricorso in data 11 gennaio 2021 la correzione di errore materiale della detta ordinanza rilevando che sussisteva una evidente errore emendabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. in quanto nel provvedimento in questione, sia nella intestazione che nella parte motiva e nel dispositivo, mancava il riferimento alla impugnazione, con il medesimo ricorso, anche della sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 4741/2015; 2. detto Comune, con separato ricorso in pari data, ha chiesto, in ragione dell’ errore percettivo in cui era incorsa la Suprema Corte in ordine alla valutazione della portata dell’atto impugnatorio la revocazione della medesima ordinanza con revoca parziale del provvedimento ed, in fase rescissoria, la conferma delle statuizioni di annullamento disposte con riferimento alla sentenza n. 4740/2015 anche in relazione alla sentenza n. 4741/2015; 3. può trovare accoglimento l’istanza di correzione, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ, dell’ ordinanza n. 10975/2022 di questa Corte apparendo evidente l’errore materiale consistito nella omessa indicazione nell’intestazione, nella parte motiva e nel dispositivo anche della sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 4741/2015, pure oggetto di impugnazione con il ricorso per cassazione, come chiaramente desumibile dal tenore dello stesso; 4. occorre considerare che le due sentenze nn. 4740/2015 e 4741/2015 concernono lo stesso atto impugnato e la medesima questione relativa all’ammontare ed alla disposta riduzione delle sanzioni e solamente per un mero errore materiale questa Corte, prendendo cognizione del ricorso introduttivo, ha indicato sola una delle pronunzie, pur essendo le questioni oggetto di censura chiaramente dedotte per entrambe le pronunzie; 3.1. conseguentemente detta ordinanza deve essere corretta ed integrata nel senso che: nella intestazione della stessa, dopo l’inciso «avverso la sentenza n.4740/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 03/11/2015» sia aggiunto l’inciso «nonché avverso la sentenza n.4741/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 03/11/2015»; nel senso che nell’ultimo paragrafo del «FATTO» la frase «Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.» sia integrata aggiungendo, dopo le parole «Avverso tale sentenza», l'inciso «nonché avverso la sentenza n. 4741/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, nella parte in cui contiene le medesime affermazioni e statuizioni»; nel senso che nella parte in «DIRITTO», alla pagina 7, quindicesima riga dal basso, della sentenza, l'inciso: «La sentenza sotto questo profilo va cassata alla C.T.R. della Lombardia» sia modificato ed integrato in: «Le sentenze di cui sopra sotto questo profilo vanno cassate con rinvio alla C.T.R. della Lombardia»; nel senso che nel dispositivo, l'inciso «cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia» sia corretto in «cassa le decisioni impugnate e rinvia alla C.T.R. della Lombardia»; 3.2. in ragione dell’intervenuto accoglimento dell’istanza di correzione ex art. 285 cod. proc. civ. va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione per sopravvenuta carenza di interesse; 3.3. le spese del procedimento di correzione non vanno liquidate atteso che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Sez. 3- , Sentenza n. 26566 del 14/09/2023, Rv. 669068 - 01) mentre per quanto concerne il ricorso per revocazione nulla va disposto in quanto la società contribuente è rimasta intimata; 4. non è applicabile, al procedimento per revocazione, il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse) (Cass. nn. 13636/2015; 3542/2017; 24081/2018); P.Q.M. Dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n.10975/2020 in data 5 febbraio 2020 nel senso che: nella intestazione della stessa, dopo l’inciso «avverso la sentenza n.4740/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 03/11/2015» sia aggiunto l’inciso «nonché avverso la sentenza n.4741/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 03/11/2015»; nell’ ultimo paragrafo del «FATTO» la frase: «Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a 5 motivi cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.» sia integrata aggiungendo, dopo le parole «Avverso tale sentenza», l'inciso «nonché avverso la sentenza n. 4741/2015 della C.T.R. di Milano nella parte in cui contiene le medesime affermazioni e statuizioni»; nella parte in «DIRITTO», alla pagina 7, quindicesima riga dal basso, della sentenza, l'inciso: «La sentenza sotto questo profilo va cassata alla C.T.R. della Lombardia» sia modificato ed integrato in: «Le sentenze di cui sopra sotto questo profilo vanno cassate con rinvio alla C.T.R. della Lombardia»; nel dispositivo, l'inciso «cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia» sia corretto in: «cassa le decisioni impugnate e rinvia alla C.T.R. della Lombardia»; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ivi compresa l’annotazione della presente ordinanza sull’originale del provvedimento corretto;