CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 26389/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.957/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO PALERMO n. 590/2022depositato i l 12/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo accogliendo il ricorso del Ministero dell'interno, promosso successivamente allo scioglimento del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 143 del D.lgs . 18 agosto 2000 n.267(TUEL), ha dichiarato non candidabile [OSCURATO:PERSONA] e altri per frequentazioni con familiari di persone legate alla criminalità; atteggiamento inerte come presidente del consiglio comunale per non avere vigilato sull'operato del sindaco e amministratori responsabili di opaca gestione, dovuta a condizionamenti della criminalità organizzata in tema di licenze edilizie, locali commerciali, raccolta dei rifiuti; presenza in manifestazioni pubbliche relative a aziende e persone collegate alla criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo contestando la violazione dell’art. 143, comma 11, del Dlgs. n. 267/2000, per la insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di declaratoria di incandidabilità, reclamo che la Corte d'appello di Palermo ha respinto, rilevando, oltre che l'inerzia nelle attività di controllo che gli sarebbero spettate quelle presidente del consiglio comunale, anche le documentate frequentazioni dell’odierno reclamante con familiari di soggetti appartenenti all’associazione criminale mafiosa e la sua partecipazione a eventi pubblici in occasione dei quali lo stesso si è pubblicamente accompagnato ai medesimi familiari, e rimarcando la “noncuranza di fondo circa la portata e il significato del messaggio che, in una piccola comunità come quella di [OSCURATO:PERSONA], può essere trasmesso da simili frequentazioni da parte di un alto rappresentante dell’amministrazione pubblica”. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi presentato ricorso per cassazione affidandosi a due motivi; ha resistito con controricorso il Ministero dell'interno. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 143 comma 11 del D.lgs.n. 267/2000 per avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti i presupposti di cui alla predetta normativa per la declaratoria di incandidabilità dell’odierno ricorrente. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe introdotto delle “circostanze fattuali che non sono state contestate al dott. [OSCURATO:PERSONA] né nella relazione prefettizia che in quella ministeriale”, avendo valorizzato, ai fini del rigetto del reclamo, l’omessa vigilanza e la mancata attivazione di strumenti di controllo, necessari per impedire, nella propria qualità di presidente del consiglio comunale, che il sindaco ponesse in essere le condotte antigiuridiche evidenziate nella relazione prefettizia, relative al servizio dei rifiuti, al settore edilizio e a quello della riscossione dei tributi locali. Deduce che tale circostanza non è mai stata contestata dall’autorità amministrativa all’odierno ricorrente, né è stata, mai, oggetto di contraddittorio tra le parti nel corso del giudizio di primo grado, né tantomeno, innanzi al giudice del reclamo, essendo stata mossa nei soli confronti del sindaco e del vicesindaco. Avrebbe quindi errato la Corte ad inserire questo elemento, trattandosi di una contestazione che il Ministero aveva mosso esclusivamente nei confronti del sindaco e del vicesindaco. Il giudicante non si è quindi attenuto al criterio che vuole che sia evidenzino collusioni con la criminalità organizzata o condizionamenti degli amministratori che abbiano determinato la cattiva gestione della cosa pubblica addebitandogli una condotta in arte mai contestata; non ha indicato le iniziative di controllo di cui contesta l'assenza in quanto tale circostanza non gli è mai stata contestata dal ministero ed inoltre il presidente del consiglio non ha alcun potere e dovere ispettivo nei confronti del sindaco né delle procedure amministrative. Il ricorrente contesta inoltre che le asserite frequentazioni con familiari appartenenti alla consorteria mafiosa non sono univoche né tantomeno rilevanti e non sono espressione di alcuna forma di condizionamento, spiegando le ragioni per cui egli ha partecipato alle manifestazioni pubbliche di cui tratta la Corte d’appello. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. l’ omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente contesta che la Corte di merito abbia ritenuto che in base alle precedenti considerazioni vi fossero elementi sufficienti per ritenere l'incandidabilità e che essi “esimono dalla necessità di valutare le ulteriori condotte menzionate dall’amministrazione reclamata, relative alla parentela con [OSCURATO:PERSONA] e alla vicenda relativa alla sua assunzione presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che non sono state ritenute rilevanti dal provvedimento impugnato.” Osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello nel provvedimento del Tribunale da lui impugnato invece è stataritenuta rilevante la vicenda relativa le anomalie riscontrate in merito alla procedura di assunzione dei dipendenti della società d’ambito “Palermo ATO 2”, e la reintegra del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto contengono censure strettamente connesse, infondate ed, per alcuni aspetti, inammissibili. 3.1.- Le censure presentano un primo profilo di inammissibilità in quanto la parte omette di ricapitolare sia pure per sintesi i fatti rilevanti e segnatamente di riferire il contenuto della relazione prefettizia e delle contestazioni che sono state mosse al sindaco ed al vicesindaco e che asseritamente non lo riguarderebbero neppure sotto il profilo del comportamento inerte, il che incide in senso negativo sui requisiti di chiarezza e specificità della censure e sul requisito della c.d. autosufficienza di cui all’art. 360 n. 6 c.p.c. norma che pur non dovendosi intrepretare in senso formalistico, richiede tuttavia che si agevoli la comprensione della causa e delle questioni sollevate nel ricorso e che si semplifichi l’attività della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 21346 del 30/07/2024; n. 12481 del 19/04/2022; Corte EDU Succi c. Italia, 28/10/2021). 3.2.- Inoltre il ricorrente non coglie adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La circostanza che non gli sia stato contestato il difetto di controllo sull'attività del sindaco non acquista particolare rilievo come contestazione a sé stante, perché la Corte d'appello ha ritenuto che egli abbia tenuto complessivamente, nel contesto descritto dalla relazione del prefetto, un comportamento inefficiente ai fini di assicurare la buona gestione della cosa pubblica; e ciò soprattutto perché - ricoprendo un ruolo istituzionale – ha mantenuto determinate frequentazioni (con persone vicine ad ambienti criminali) ostentandole in pubblico e tralasciando di considerare che in questo modo appariva come se egli, nel suo ruolo istituzionale, desse appoggio a delle persone aventi legami con la criminalità organizzata e alle iniziative alle quali essi partecipavano. In questo contesto è stato considerata anche la sua inerzia nel ruolo istituzionale in quanto egli, quale presidente del consiglio comunale, aveva un ruolo di rilievo nell’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale e non risulta che abbia contrastato il malaffare. 3.3.- Il ricorrente cade in errore affermando che egli non aveva alcuna funzione di controllo sull'attività del sindaco e vicesindaco perché al presidente del consiglio comunale spettano ai sensi dell'art. 39 TUEL i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio, il quale a sua volta ha i poteri di indirizzo e controllo di cui all’art.42 TUEL. La Corte di merito, tenendo conto del ruolo da lui ricoperto e dei comportamenti sopra descritti, ha ritenuto, in sintesi, che egli, dal punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente le ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, che abbia tenuto una condotta inefficiente, che si è riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica; ciò in conformità ai principi enunciati da questa Corte sul punto (cfr. ex multis, Cass. 11/03/2022, n. 8056). Deve infatti ricordarsi che ai fini della sanzione di incandidabilità di cui all’art. 143 TUEL rileva anche il comportamento di chi pur non essendo direttamente responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'ente, abbia comunque concorso a determinare quell'effetto, fornendo un contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori cui competeva rispettivamente di assumere o non assumere determinazioni rilevanti a tal fine (Cass. n. 24566 del 09/08/2022) e che la valutazione della sussistenza di condotte rilevanti ai fini della dichiarazione di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, non deve essere compiuta in modo parcellizzato, isolando ciascun comportamento ed esaminandolo singolarmente, dovendo piuttosto essere effettuata in modo complessivo, tale da non tralasciare ed anzi valorizzare le interconnessioni tra le condotte stesse, dalla cui trama ben può emergere la sussistenza dei presupposti per l'incandidabilità (Cass. n. 25380 del 29/08/2023). 3.4.- La Corte d’appello si è attenuta a questi principi , valutando il comportamento attivo e passivo del ricorrente nel suo complesso, inserendolo nel contesto in cui, anche per la concorrente attività del sindaco e del vicesindaco, si sono verificate le infiltrazioni della criminalità organizzata che hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale. 4.- Quanto al resto, si tratta di censure di merito, come correttamente eccepisce l’Avvocatura; si ricostruisce in questa sede il comportamento tenuto, episodio per episodio, cercando di dare una giustificazione dalle singole condotte e con ciò, oltre all'errore di metodo di atomizzare la valutazione del comportamento complessivo, si sollecita una inammissibile revisione del giudizio di fatto. 4.1.- Non è poi chiarito , nel secondo motivo del ricorso, in che cosa consista il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l'esame e per quale ragione sarebbe decisivo, dal momento che per quanto riguarda la parentela con [OSCURATO:PERSONA] e la vicenda relativa alla sua assunzione, la Corte distrettuale non ha ignorato il fatto, ma ha ritenuto che fosse superfluo esaminarlo, ergo lo ha ritenuto irrilevante una volta accertate le condotte di cui sopra. Il giudizio di irrilevanza è pur sempre un giudizio e non integra l'ipotesi dell'omesso esame di un fatto decisivo; la censura ex art 360 n. 5 c.p.c. può infatti proporsi per far rilevare che il giudice di merito ha totalmente omesso di esaminare un fatto storico decisivo e non al fine di mettere in discussione come quel determinato fatto sia stato valutato (cfr. Cass. SU, n. 34476 del 27/12/2019; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 10599 del 2021); ciò vale anche quando la valutazione del giudice del merito sia stata un giudizio di irrilevanza o non pertinenza di quel fatto. Né è spiegato per quale ragione rileverebbe l’asserito errore sulla circostanza che anche il giudice di primo grado abbia ritenuto irrilevante la vicenda della assunzione di [OSCURATO:PERSONA]; rileva invece la circostanza che la Corte di merito abbia ritenuto che, anche senza esaminare detta vicenda, le considerazioni svolte in ordine alle pubbliche frequentazioni del ricorrente e al comportamento da lui complessivamente tenuto fossero sufficienti ad integrare i presupposti per l’applicazione dell’art 143 TUEL. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00 , oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif