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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15340/2026

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dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 388/2020, depositata il 22 gennaio 2020, dellaCommissione tributaria regionale del Lazio;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12maggio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26973/2020Numero sezionale 3940/2026Numero di raccolta generale 15340/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - Con sentenza n. 388/2020, depositata il 22 gennaio 2020, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione diprime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso diaccertamento catastale che recava rettifica della dichiarazione divariazione docfa presentata dalle contribuenti in relazione ad unitàimmobiliare (già) censita in catasto (al fol. 539, p.lla 144 sub 537).1.1 - Il giudice del gravame ha considerato che un pregresso avvisodi accertamento catastale, relativo alla medesima unità immobiliare,era stato annullato con sentenza (n. 3625/2017, del 20 giugno 2017)della [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato in ragionedel rigetto del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delleEntrate; e che, pertanto, tenuto conto della «modesta entità» delle«modifiche catastali dichiarate dalle due contribuenti», dovesseprevalere il giudicato in questione di conferma «della categoria, dellaclasse e della rendita».2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3,assumendo, in sintesi, l’Agenzia che l’avviso di accertamento incontestazione non poteva essere ricondotto, quanto ai suoipresupposti, al (diverso) avviso di accertamento che era statoannullato in sede giudiziale siccome venendo in considerazione unadichiarazione di variazione docfa che aveva prodotto i suoi effetti sinoall’operata rettifica, così che detta dichiarazione si era sovrapposta,Numero registro generale 26973/2020Numero sezionale 3940/2026Numero di raccolta generale 15340/2026Data pubblicazione 20/05/2026quanto ai nuovi effetti prodotti, al classamento che era stato operatodi ufficio ex l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 335.2. – Col secondo motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., deducendo che – in ragione deidiversi presupposti legittimanti l’esercizio del potere di rettificacatastale – illegittimamente il giudice del gravame aveva posto afondamento della decisione il giudicato esterno che si era formato eche (però) involgeva il potere di riclassamento di ufficio espressamentecontemplato dalla l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, cit., laddovenella fattispecie veniva in considerazione una rettifica catastale delladichiarazione docfa presentata dalle contribuenti (per «variazione deglispazi interni, ampliamento, inserimento grafico cantina»).3. – In via pregiudiziale, va rilevato che il ricorso per cassazionenon risulta proposto (anche) nei confronti del litisconsorte necessario([OSCURATO:PERSONA]) che – così come emerge dalle pronunce rese dai giudici dimerito - era parte del giudizio, di primo e di secondo grado, in quantocomproprietario della unità immobiliare.Secondo un costante orientamento della Corte, l'impugnazionedell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari piùsoggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario originario tra tutti icomproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possacondurre a valutazioni diverse in ordine alla natura della medesimaunità immobiliare (v., ex plurimis, Cass., 14 giugno 2023, n. 16988;Cass., 13 agosto 2020, n. 17020; Cass., 17 gennaio 2020, n. 1009;Cass., 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., 28 dicembre 2012, n. 24101;Cass., 30 giugno 2010, n. 15489).Ed è stata, quindi, affermata la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato egrado del processo, e dunque anche in sede di legittimità, del difettodi integrità del contraddittorio, con il solo limite del giudicato (Cass.,Numero registro generale 26973/2020Numero sezionale 3940/2026Numero di raccolta generale 15340/2026Data pubblicazione 20/05/202612 aprile 2017, n. 9394; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3024; Cass., 3novembre 2008, n. 26388), seppur, più di recente, le Sezioni Unitedella Corte - nel «dare preminenza al principio di effettività nellavalutazione dell'esercizio e della lesione del diritto di difesa» - hannostatuito che il giudice di legittimità non può rilevare il difetto delcontraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti algiudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo,qualora il litisconsorte pretermesso spieghi intervento volontario nelgiudizio di cassazione, aderendo in pieno alle difese svolte dallitisconsorte presente nel giudizio e, così, consentendo di verificarel'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti (cosìCass.

Sez.

U., 31 marzo 2021, n. 9006).Né l'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsortenecessario determina l'inammissibilità del gravame, così come assumeparte controricorrente, in quanto la proposta impugnazione conserval'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnatae impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio, ancheladdove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppureindicato nell'atto di impugnazione (v., ex plurimis, Cass., 7 luglio 2021,n. 19379; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass. Sez.

U., 20 marzo2019, n. 7927).4. - Va, pertanto, disposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo inquanto v’è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di CarliAnita, comproprietaria dell’unità immobiliare, ai sensi dell'art. 331 cod.proc. civ., in relazione all'art. 371-bis, cod. proc. civ.

P.Q.MLa Corte, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di CarliAnita, assegnando il termine di gg. novanta dalla comunicazione dellapresente ordinanza, per la notifica del ricorso, e rinvia il processo anuovo ruolo.Numero registro generale 26973/2020Numero sezionale 3940/2026Numero di raccolta generale 15340/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 388/2020, depositata il 22 gennaio 2020, dellaCommissione tributaria regionale del Lazio;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12maggio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26973/2020Numero sezionale 3940/2026Numero di raccolta generale 15340/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - Con sentenza n. 388/2020, depositata il 22 gennaio 2020, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando la decisione diprime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso diaccertamento catastale che recava rettifica della dichiarazione divariazione docfa presentata dalle contribuenti in relazione ad unitàimmobiliare (già) censita in catasto (al fol. 539, p.lla 144 sub 537).1.1 - Il giudice del gravame ha considerato che un pregresso avvisodi accertamento catastale, relativo alla medesima unità immobiliare,era stato annullato con sentenza (n. 3625/2017, del 20 giugno 2017)della [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato in ragionedel rigetto del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delleEntrate; e che, pertanto, tenuto conto della «modesta entità» delle«modifiche catastali dichiarate dalle due contribuenti», dovesseprevalere il giudicato in questione di conferma «della categoria, dellaclasse e della rendita».2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsaapplicazione del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3,assumendo, in sintesi, l’Agenzia che l’avviso di accertamento incontestazione non poteva essere ricondotto, quanto ai suoipresupposti, al (diverso) avviso di accertamento che era statoannullato in sede giudiziale siccome venendo in considerazione unadichiarazione di variazione docfa che aveva prodotto i suoi effetti sinoall’operata rettifica, così che detta dichiarazione si era sovrapposta,Numero registro generale 26973/2020Numero sezionale 3940/2026Numero di raccolta generale 15340/2026Data pubblicazione 20/05/2026quanto ai nuovi effetti prodotti, al classamento che era stato operatodi ufficio ex l. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 335.2. – Col secondo motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 cod. civ., deducendo che – in ragione deidiversi presupposti legittimanti l’esercizio del potere di rettificacatastale – illegittimamente il giudice del gravame aveva posto afondamento della decisione il giudicato esterno che si era formato eche (però) involgeva il potere di riclassamento di ufficio espressamentecontemplato dalla l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, cit., laddovenella fattispecie veniva in considerazione una rettifica catastale delladichiarazione docfa presentata dalle contribuenti (per «variazione deglispazi interni, ampliamento, inserimento grafico cantina»).3. – In via pregiudiziale, va rilevato che il ricorso per cassazionenon risulta proposto (anche) nei confronti del litisconsorte necessario([OSCURATO:PERSONA]) che – così come emerge dalle pronunce rese dai giudici dimerito - era parte del giudizio, di primo e di secondo grado, in quantocomproprietario della unità immobiliare.Secondo un costante orientamento della Corte, l'impugnazionedell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari piùsoggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario originario tra tutti icomproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possacondurre a valutazioni diverse in ordine alla natura della medesimaunità immobiliare (v., ex plurimis, Cass., 14 giugno 2023, n. 16988;Cass., 13 agosto 2020, n. 17020; Cass., 17 gennaio 2020, n. 1009;Cass., 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., 28 dicembre 2012, n. 24101;Cass., 30 giugno 2010, n. 15489).Ed è stata, quindi, affermata la rilevabilità d'ufficio, in ogni stato egrado del processo, e dunque anche in sede di legittimità, del difettodi integrità del contraddittorio, con il solo limite del giudicato (Cass.,Numero registro generale 26973/2020Numero sezionale 3940/2026Numero di raccolta generale 15340/2026Data pubblicazione 20/05/202612 aprile 2017, n. 9394; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3024; Cass., 3novembre 2008, n. 26388), seppur, più di recente, le Sezioni Unitedella Corte - nel «dare preminenza al principio di effettività nellavalutazione dell'esercizio e della lesione del diritto di difesa» - hannostatuito che il giudice di legittimità non può rilevare il difetto delcontraddittorio, né procedere alla rimessione della causa davanti algiudice di merito, ma è chiamato ad esaminare il ricorso e a deciderlo,qualora il litisconsorte pretermesso spieghi intervento volontario nelgiudizio di cassazione, aderendo in pieno alle difese svolte dallitisconsorte presente nel giudizio e, così, consentendo di verificarel'assenza di alcun pregiudizio alle facoltà processuali delle parti (cosìCass. Sez. U., 31 marzo 2021, n. 9006).Né l'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsortenecessario determina l'inammissibilità del gravame, così come assumeparte controricorrente, in quanto la proposta impugnazione conserval'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnatae impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio, ancheladdove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppureindicato nell'atto di impugnazione (v., ex plurimis, Cass., 7 luglio 2021,n. 19379; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass. Sez. U., 20 marzo2019, n. 7927).4. - Va, pertanto, disposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo inquanto v’è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di CarliAnita, comproprietaria dell’unità immobiliare, ai sensi dell'art. 331 cod.proc. civ., in relazione all'art. 371-bis, cod. proc. civ. P.Q.MLa Corte, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di CarliAnita, assegnando il termine di gg. novanta dalla comunicazione dellapresente ordinanza, per la notifica del ricorso, e rinvia il processo anuovo ruolo.Numero registro generale 26973/2020Numero sezionale 3940/2026Numero di raccolta generale 15340/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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