CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 18652/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere - hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3521 /202 3 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (già Ce.sc.o. soc.coop.), in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro e legale rappresentante pro - tempore,rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOed ivi domiciliato ex lege , in Roma, via dei Portoghesi, n.12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 139/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 8/7/2022, il Tribunale s uperiore delle acque p ubbliche, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già Ce.sc.o. soc.coop.) e in riforma della decisione di primo grado,ha condannato il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] risarcimento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., della somma dieuro 221.456,00, liquidata all’attualità e maggiorata degli interessi legalidalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, quale importo corrispondente all’entità dei danni subiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenzadell’esondazione del fiume Tronto verificatasi nel 1992. 2. A fondamento della decisione assunta, il Tribunale s uperiore delle a cque p ubbliche ha rilevato , in primo luogo, l’erroneità della decisionedi primo grado del Tribunale r egionale delle a cque p ubbliche nellaparte in cui aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del diritto dellasocietà ricorrente al risarcimento dei danni, dovendo nella specie applicarsiil più lungo termine prescrizionale di dieci anni (nel caso di specienon interamente decorso) ricavabile, ratione temporis , dall’art. 2947,co. 3, a seguito della dichiarazione di prescrizione del delitto di inondazione colposa, di cui agli artt. 426 e 449 c.p., ascritto al funzionario indicato come responsabile delle gravi lacune nella progettazione e nelle verifiche tecniche riferite agli interventi di sistemazioneidraulica interessanti l’alveo del fiume Tronto. 3.Ciò posto, il giudice a quo ha accertato la riconducibilità del fatto dannoso alla responsabilità del Ministero convenuto, quantificando l’importocomplessivo del risarcimento dei danni dovuto in favore della societàattrice, determinandolo all’attualità e riconoscendo gli interessi legalisulla somma liquidata a far data dalla decisione d’appello fino al saldo. 4. Avverso la sentenza del Tribunale s uperiore delle a cque pubbliche, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione sulla base didue motivi d’impugnazione. 5.Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso. 6.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. 1218,1219, co. 2, n. 1, 1223, 1224 e 2697 co. 1, c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il Tribunale s uperiore delle a cque pubblicheillegittimamente determinato la valutazione del danno subito dallasocietà istante “all’attualità” (ossia all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata), là dove, al contrario, tale stima era stata effettuata,dallo stesso giudice, sulla base delle indagini compiute dal consulente tecnico d’ufficio con riferimento alla documentazione contabile prodotta dalla società danneggiata all’epoca del fatto dannoso(1992, 1993, 1994), con la conseguente omessa liquidazione integrale del danno subito in ragione dell’erroneità della mancata retrodatazione, all’epoca del fatto illecito, degli interessi e della rivalutazionedovuti sulla somma determinata a titolo risarcitorio.2.Il motivo è infondato. 3. Osserva il Collegio come il Tribunale s uperiore delle a cque pubbliche abbia espressamente affermato di voler liquidare i danni riconosciutiin favore della società ricorrente determinando un importo liquidato “all’attualità” e, dunque, ai valori correnti alla data della pronunciaimpugnata. 4.Varrà sul punto precisare come il richiamo operato dal giudice a quoalla documentazione contabile formata all’epoca del fatto illecito e prodotta in giudizio dalla società danneggiata risult i con evidenza utilizzatoalla stregua di un mero parametro obiettivo di riferimento ai finidella liquidazione del danno , che il Tribunale s uperiore delle a cque pubbliche ha nel suo complesso inteso concretizzare i n termini propriamente equitativi , come appunto confermato dall ’ espressa indicazione della volontà di liquidazione del “danno complessivo ” “all’attualità”(cfr. pag. 14 della sentenza impugnata) . 5.Deve pertanto ritenersi priva di fondamento la censura avanzata inquesta sede dalla società ricorrente, vòlta alla rivendicazione della rivalutazionedell’importo liquidato in suo favore a titolo risarcitorio. 6.Parimenti priva d i fondamento deve ritenersi la censura avanzata dalla società ricorrente con riguardo al la mancata retrodatazione del riconoscimento degli interessi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio. 7. Osserva a l riguardo il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l ’ obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisc a un debito di valore, rispetto al quale gli interessi‘ compensativi ’ valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (cfr. Cass., Sez.3, Sentenza n. 19063 del 05/07/2023, Rv. 668163 – 01) . 8. In particolare, n ei debiti di valore il riconoscimento dei c.d. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorsocon il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sullesomme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che siatenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l ’ allegazione della insufficienza dellarivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo ( Cass., Sez. L,Sentenza n. 1111 del 20/01/2020, Rv. 656651 – 01 ) . 9.Nel caso di specie, la società ricorrente non risulta aver neppure allegatola sussistenza di danni derivati dal ritardo nella corresponsione dell’importorisarcitorio, o l’insufficienza della rivalutazione dell’importo liquidatoai fini del ristoro del danno da ritardo. 10. Deve pertanto ritenersi priva di fondamento la censura in esame nella parte in cui ha rivendicato la retrodatazione del riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio. 11.Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia in riferimento agli artt. 112 e 91 c.p.c.(in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4), per avere il giudice a quo omesso, nel dictum contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata,di pronunciare la condanna della controparte al rimborso, inproprio favore, delle spese relative alla consulenza tecnica di parte, in contrasto con quanto pure espressamente riconosciuto in motivazione. 12.Il motivo è inammissibile.13.Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, avverso il vizio di omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibilenon sia il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recanteun rinvio recettizio ai casi previsti dall ’ art. 517 del codice di rito del 1865 , ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza “ abbia pronunciato su cosa non domandata ” , “ se abbia aggiudicato più di quello che era domandato ” , “ se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda ” e “ se contenga disposizioni contraddittorie” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 488 del 10/01/2019 , Rv. 652491 – 01 , nonché Cass., Sez. Un., 8/05/2018, n. 11019; 27/04/2018,n. 10260; 1/03/2018, n. 4898; v., altresì con riguardo al Tribunaleregionale delle acque pubbliche . , Cass., Sez. U, Sentenza n. 157del 09/01/2020, Rv. 656509 - 02). 14.Deve pertanto ritenersi che la censura in esame, non potendo esserededotta come motivo di ricorso per cassazione, è inammissibile aisensi del combinato disposto degli artt. 112 e 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ. . 15. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso. 16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 17. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigettail ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 3.500,00, oltre alle spese prenotate a debito. Aisensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti proc