CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 43417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto che il ricorso venga riqualificato in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2022, il Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, presentata dall'ASL di Taranto, di essere ammessa al pagamento della somma di euro 1.000.000 e di quella di euro 47.000, oltre IVA e CPA, a carico dell'amministrazione dello Stato, con imputazione sull'attivo ricavato dalla vendita dell'immobile confiscato, in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], in un procedimento penale, definito con sentenza irrevocabile del 27 giugno 2008, nel quale la ASL era costituita parte civile. A tal fine, ha rilevato che, concorrendo il titolo ablatorio, che ha comportato la devoluzione del bene al patrimonio dello Stato, e la tutela delle ragioni creditorie della ASL, va riconosciuta prevalenza al primo, stante la priorità temporale della trascrizione del sequestro finalizzato alla confisca, eseguita il 24 aprile 2002, rispetto a quella del sequestro conservativo disposto su impulso del creditore, avvenuta il 9 agosto 2010. Contestualmente, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, proposta dall'Agenzia del Demanio, volta alla cancellazione di ogni iscrizione pregiudizievole sul bene, questione da devolversi, in conseguenza della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, al giudice civile. 2. L'ASL di Taranto propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione male interpretato l'oggetto dell'istanza, avente ad oggetto il riconoscimento della prevalenza delle pretese risarcitorie sulla confisca. Rileva, al riguardo, che l'attribuzione di portata decisiva alla priorità della trascrizione del sequestro preventivo, misura cautelare che può essere emessa già nel corso delle indagini preliminari, condurrebbe all'indebito sacrificio delle prerogative del danneggiato dal reato, in quella fase non ancora azionabili. Atteso, allora, che l'interesse fatto valere, lungi dall'avere natura genericamente creditoria, ha ad oggetto la restituzione di quanto l'imputato ha illecitamente sottratto all'azienda sanitaria, appare corretto, sostiene la ricorrente, applicare la disciplina contenuta nell'art. 263 cod. proc. pen., prevalente, per la sua collocazione sistematica, rispetto al provvedimento di confisca. Nello stesso senso depongono, aggiunge, le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo le quali l'Agenzia del Demanio coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati ed amministra i beni secondo le modalità stabilite nel medesimo testo normativo, facendo, nondimeno, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento del danno. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso venga riqualificato in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va affrontato, in via preliminare, il tema di rito che è pregiudiziale alla questione di merito dedotta con il motivo di ricorso. 2. La ASL di Taranto ha chiesto al Tribunale di Taranto, quale giudice dell'esecuzione del procedimento promosso nell'ambito del quale è stata disposta la confisca di un immobile in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA], che il ricavato della vendita di detto bene sia destinato al soddisfacimento del credito di natura risarcitoria accertato in quella sede processuale, nella quale la ASL ha spiegato costituzione di parte civile, e di quello afferente alle spese dei tre gradi di giudizio. 3. La questione dedotta, in quanto afferente alla confisca, rientra, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., nelle competenze del giudice dell'esecuzione. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, ricorrendo tali condizioni, «il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4», così operando un rinvio ad una procedura bifasica, caratterizzata da un primo vaglio effettuato «in ogni caso senza formalità», quindi de plano e senza la fissazione di apposita camera di consiglio partecipata, cui consegue, in caso di opposizione, un nuovo esame dell'istanza, stavolta nel contraddittorio ed a norma dell'art. 666 cod. proc. Nella fattispecie in esame, invece, il Tribunale tarantino ha provveduto sull'istanza originaria dopo avere instaurato il contraddittorio e celebrato apposita udienza camerale, al cui esito ha adottato l'ordinanza oggetto di ricorso per cassazione. 4. Ritiene, al riguardo, il Collegio che la parte abbia errato nell'individuazione del rimedio avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione, secondo quanto stabilito, in modo ormai costante, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ferma nel ritenere che anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il giudice abbia provveduto sull'istanza previa instaurazione del contraddittorio in camera di consiglio senza esservi tuttavia tenuto, il rimedio sia costituito dall'opposizione e non dall'immediata proposizione di ricorso per cassazione. Ciò, in quanto, ove si imponesse all'interessato di adire direttamente il giudice di legittimità, resterebbe precluso l'indisponibile riesame nel merito della prima decisione, appunto tramite l'opposizione, che in siffatta materia il legislatore ha inderogabilmente inteso assicurare prima dell'eventuale vaglio della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Ballarin, Rv. 267643; Sez. 1, n. 32418 del 31/03/2016, Cataldo, Rv. 267478; Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola, Rv. 261604; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbì, Rv. 254812), riesame affidato al giudice di merito che, in executivis, al contrario di quello di legittimità, ha cognizione piena della materia che in fatto fonda le doglianze oggetto di procedimento ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente — sostanzialmente privato di un grado di giudizio in ambiti per i quali il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità — non è stato in grado di sottoporre al giudice della cognizione. 5. L'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina però l'inammissibilità, poiché se ne impone invece l'esatta qualificazione quale opposizione ex artt. 666, 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen. (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 1, n. 3144 del 14/12/2021, dep. 2022, Nati, Rv. 282494). Ne consegue la trasmissione degli atti al competente giudice dell'esecuzione, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. Tale norma, invero, è stata inserita nel novellato codice di rito per segnare — in tema di impugnazioni — una impostazione diretta a salvaguardare il nocciolo oggettivo della istanza volta a sollecitare un nuovo esame del provvedimento non condiviso, senza annettere importanza a ipotetiche intenzioni dell'impugnante, dirette alla più o meno consapevole proposizione di un'impugnazione errata. Tale insegnamento si ricava dall'organica disamina della materia contenuta in Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221, in cui si individua il fondamento dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen. appunto nel favor impugnationis, depurato di ogni profilo di formalismo, e nell'incanalamento dell'impugnazione errata sul giusto binario della procedura attivata (in senso conforme Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, dep. 2014, Bergantini, Rv. 259532). Ne discende che allorché, come nel caso in esame, un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente. 6. Il ricorso, pertanto, va qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Taranto, per il relativo giudizio. P.Q.M. Qualificato il ricor