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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 30174/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8152 R.G. anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno,in persona del Ministro pro tempore; nonintimato avverso il decreto depositatoil 25 gennaio 2022 del Giudice di pace di Monza.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il 25 gennaio 2022 il Giudice di pace di Monza ha convalidato Sez.

I–RG 8152 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 il decreto del [OSCURATO:PERSONA] e Brianza con cui sono state disposte, in danno di SotiriDionis, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], le misure al te rnative della consegna del passaporto o di altro documento equipollente e dell’obbligo di presentazione presso il locale ufficio diquestura: misure ─ queste ─ adottate in relazione all’ordine di espulsione prefettizio pronunciato nei confronti del nominato cittadino straniero.

2. ― Il provvedimento è stat o impugnat o per cass a zione da Sotiri con un ricorso articolato in due mezzi di censura.Il Ministero non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Il primo motivo oppone la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 edell’art. 24 Cost., «per il mancato rispetto delle garanzie difensive e per aver assunto il provvedimento di convalida senza aver dato la possibilità al ricorrente di depositare memorie».

Si lamenta non essersi dato atto che l’istante era assistito da un difensore di fiducia e che, comunque,il diritto di difesa dello stesso non era stato garantito nemmeno dalla nomina di un difensore d'ufficio.

Col secondo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Viene menzionata documentazione da cui si evidenzierebbe l 'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il quale, quindi, avrebbe goduto di autonomia economica e finanziaria; si deduce che il provvedimento impugnato risulterebbe contraddittorio rispetto a talerealtà dei fatti.

2. ─ Il ricorso è inammissibile.

Esso non risulta infatti notificato al legittimo contraddittore del ricorrente, vale a dire al Ministero dell’interno.

3. ─ Nulla deve statuirsi in punto di spese.

Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente (art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 8152 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8152 R.G. anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno,in persona del Ministro pro tempore; nonintimato avverso il decreto depositatoil 25 gennaio 2022 del Giudice di pace di Monza. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15 settembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il 25 gennaio 2022 il Giudice di pace di Monza ha convalidato Sez. I–RG 8152 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 il decreto del [OSCURATO:PERSONA] e Brianza con cui sono state disposte, in danno di SotiriDionis, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], le misure al te rnative della consegna del passaporto o di altro documento equipollente e dell’obbligo di presentazione presso il locale ufficio diquestura: misure ─ queste ─ adottate in relazione all’ordine di espulsione prefettizio pronunciato nei confronti del nominato cittadino straniero. 2. ― Il provvedimento è stat o impugnat o per cass a zione da Sotiri con un ricorso articolato in due mezzi di censura.Il Ministero non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Il primo motivo oppone la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 edell’art. 24 Cost., «per il mancato rispetto delle garanzie difensive e per aver assunto il provvedimento di convalida senza aver dato la possibilità al ricorrente di depositare memorie». Si lamenta non essersi dato atto che l’istante era assistito da un difensore di fiducia e che, comunque,il diritto di difesa dello stesso non era stato garantito nemmeno dalla nomina di un difensore d'ufficio. Col secondo motivo si denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Viene menzionata documentazione da cui si evidenzierebbe l 'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il quale, quindi, avrebbe goduto di autonomia economica e finanziaria; si deduce che il provvedimento impugnato risulterebbe contraddittorio rispetto a talerealtà dei fatti. 2. ─ Il ricorso è inammissibile. Esso non risulta infatti notificato al legittimo contraddittore del ricorrente, vale a dire al Ministero dell’interno. 3. ─ Nulla deve statuirsi in punto di spese. Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato, trattandosi di procedimento esente (art. 18, comma 8, d.lgs. n. 150/2011). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 8152 /20 22 camera di consiglio15.9.2023 dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera
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