CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa il 16/12/2019 dal Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett b), 83,93 e 95 del d.P.R. n. 380/2001 e condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 20.000 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccepita nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 161, comma 4, cod. proc. pen. Argomenta che la notifica del decreto di citazione per il giudizio in appello era stata eseguita irritualmente presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sebbene l'imputato avesse eletto domicilio presso la propria abitazione; la Corte di appello aveva evidenziato che l'ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto il Todisco presso la propria abitazione, sia in data 22.05.2021 che in data 24.05.2021, e che, quindi, la temporanea assenza dello stesso legittimava la notificazione eseguita secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod.proc.pen; in realtà, l'ufficiale giudiziario si era limitato ad attestare di aver effettuato un doppio accesso, senza specificare la causa che aveva dato luogo all'impossibilità della notificazione; la notificazione, pertanto, non poteva essere considerata validamente effettuata, come erroneamente valutato dalla Corte territoriale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo proposto. 2. Secondo il dictum delle Sezioni Unite, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen (Sez.U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772 - 01). 3. La Corte di appello, facendo buon governo del suesposto principio di diritto, ha correttamente ritenuto rituale la notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato effettuata presso il difensore in base al disposto dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., in quanto, preceduta da due tentativi di notifica non andati a buon fine presso il domicilio dichiarato - "per precaria assenza delle persone indicate nell'art. 157 cod.proc.pen." (come da relativa certificazione del 24.05.2021 dell'ufficiale giudiziario, in atti). 4. Il motivo di ricorso è, quindi, manifestamente infondato; inammissibili sono le contestazioni mosse al contenuto della certificazione dell'ufficiale giudiziario: la relata di notifica, infatti, ha efficacia fidefaciente in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, con la conseguenza che, la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario o degli altri soggetti legittimati o- come rileva nella specie- il rilievo dell'impossibilità di reperire il destinatario presso il domicilio dichiarato, in quanto attività compiute dal notificatore, rivestono la suddetta efficacia (Sez.5, n. 13257 del 10/01/2020, dep.29/04/2020, Rv.278949 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa