CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39808/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]., il quale si riporta al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 10/07/2019- dep. 25/09/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica in data 24/09/2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Domenico a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso in danno di ESPOSITO Nicola a [OSCURATO:PERSONA] in data prossima al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] era stato altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidare in sede civile, con provvisionale provvisoriamente esecutiva, e aveva avuto la sospensione della pena, subordinata al pagamento della provvisionale entro due mesi dalla pronuncia. La CORTE territoriale dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione, e confermava le statuizioni civili decise in primo grado. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione quanto alla avvenuta conferma delle statuizioni civili. Dopo aver ripreso la parte della pronuncia di appello che ha escluso l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, e averla posto a confronto col passaggio successivo che, "in presenza di prove contraddittorie", ha concluso per l'improcedibilità per prescrizione, con la conferma della condanna ai danni, il ricorrente rileva la completa assenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che non vi è coincidenza fra i presupposti di una sentenza di improcedibilità e i presupposti per la conferma delle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché per i primi è sufficiente accertare l'assenza di elementi che con evidenza condurrebbero all'assoluzione, per i secondi vanno invece acclarati, se pure ai soli fini civili, il reato, la responsabilità penale e il diritto al risarcimento: il che nel caso in esame non è avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e merita di essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza ai soli effetti civili e rinvio al Giudice civile competente. 1. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 29499 del 23/05/2017 dep. 13/06/2017 Rv. 270322 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall'imputato sul capo o punto della sentenza relativo all'affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull'impugnazione agli effetti civili; ne deriva che, qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stessa, contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sennpreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato". Negli stessi termini, ex pluribus, Sez. 5 sentenza n. 3869 del 07/10/2014 dep. 27/01/2015 Rv. 262175 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA] e Sez. 6 sentenza n. 16155 del 20/03/2013 dep. 08/04/2013 Rv. 255666 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altri. L'art. 578 cod. proc. pen. dispone invero che il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado sentenza di condanna, siano tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Ciò comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato vadano esaminati compiutamente, e quindi che non sia possibile confermare la condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 co. 2 cod. proc. pen., e non effettuare un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato: in assenza di tale verifica, la sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili. 2. È costante l'affermazione del principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 co. 2 proc. pen. nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile: in tal caso, la valutazione del giudice rientra più nella categoria della "constatazione" che in quella delrapprezzannento", ed è pertanto incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (cf. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La formula di proscioglimento nel merito prevale pertanto sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. Di tali principi nel caso in esame la Corte territoriale solo apparentemente ha fatto buon governo, in quanto su tutte le questioni prospettate dalla difesa dell'imputato avrebbe potuto limitarsi a rilevare la presenza di elementi di prova della colpevolezza del prevenuto ovvero la palese e non contestabile assenza della prova della sua innocenza, solamente se non vi fosse stata la necessità di decidere ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. sulle questioni civili, aventi, nell'atto di appello, un adeguato grado di specificità.Il principio di diritto enucleato in questa sede di legittimità è pertanto che quando con l'atto di appello è stata denunciata la contraddittorietà o insufficienza della prova in ordine ad uno degli elementi costitutivi del reato oggetto di accertamento, e la sentenza gravata contenga anche una decisione sugli interessi civili, il Giudice di appello, pur prendendo atto della sopravvenuta causa estintiva del reato, proprio per la presenza della parte civile non possa limitarsi (come, nel caso di specie, è accaduto) alla mera constatazione dell'assenza della prova dell'innocenza dell'imputato, ma proprio ai fini delle statuizioni civili sia tenuto a valutare approfonditamente il compendio probatorio contestato dalla difesa (così Sez. Unite, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit., Rv. 244273; conf., in seguito, Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255666; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138). 3. Nella sentenza impugnata la motivazione sulle statuizioni civili è assente, mentre quella sull'art. 129 co. 2 cod. proc. pen. è così sintetica da non tollerare ricadute sul piano del risarcimento dei danni. La CORTE di SALERNO è pertanto venuta meno al dovere di decidere sull'impugnazione agli effetti civili, e di esaminare compiutamente a tal fine i motivi di impugnazione proposti dall'imputato, e pertanto non può essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129 co. 2 cod. proc. per. L'annullamento della sentenza con rinvio va operata al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (così Sez. Unite, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso a Roma il 30/09/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]