Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02978/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SCIOLE' MIRELLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \-9j1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura il mancato accoglimento della richiesta di rideterminazione della pena, indistintamente formulato da entrambi i ricorrenti, è generico in quanto meramente evocativo del vizio dedotto e non collimante con gli esiti del giudizio di appello che, in accoglimento parziale dell'appello, ha rideterminato la pena, già individuata nel minimo edittale per entrambi gli appellanti, escludendo la recidiva nei confronti del Falone e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche a Sciolé, seppure non nella loro massima estensione; rilevato che con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di Falone, corretta risulta la motivazione della Corte di merito che ha valorizzato l'assenza di elementi positivi, anche afferenti alla fase processuale, tali da comportare il riconoscimento delle invocate attenuanti, mentre l'aumento operato per i reati in continuazione risulta adeguatamente ponderato nella parte in cui è stato condiviso il giudizio operato dal Tribunale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SCIOLE' MIRELLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \-9j1 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura il mancato accoglimento della richiesta di rideterminazione della pena, indistintamente formulato da entrambi i ricorrenti, è generico in quanto meramente evocativo del vizio dedotto e non collimante con gli esiti del giudizio di appello che, in accoglimento parziale dell'appello, ha rideterminato la pena, già individuata nel minimo edittale per entrambi gli appellanti, escludendo la recidiva nei confronti del Falone e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche a Sciolé, seppure non nella loro massima estensione; rilevato che con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di Falone, corretta risulta la motivazione della Corte di merito che ha valorizzato l'assenza di elementi positivi, anche afferenti alla fase processuale, tali da comportare il riconoscimento delle invocate attenuanti, mentre l'aumento operato per i reati in continuazione risulta adeguatamente ponderato nella parte in cui è stato condiviso il giudizio operato dal Tribunale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 02978/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris