CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09929/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente °ggi" 12 MAR, 2025 SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 1FUNZIONK; avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 15 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della partecipazione azionaria della [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura del 49%, avverso l'ordinanza in data 7 febbraio 2024 del G.i.p. del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dei metalli preziosi rinvenuti nella sede della società nonché delle somme rinvenute sui conti correnti della stessa in favore dell'amministratore giudiziario. 2. Il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il Tribunale del riesame aveva ritenuto il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse sebbene la società di cui era socio rischiasse la dissoluzione in quanto impossibilitata a operare, per mezzo dell'amministratore giudiziario, stante il sequestro di materie prime e capitali. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché non è prevista dall'ordinamento giuridico la possibilità di impugnare in "surrogazione" dell'avente diritto. In particolare, va rilevato che il ricorrente, come attestato dallo stesso ricorso, non appare agire per conto della società, di cui peraltro non è neppure legale rappresentante, ma dell'amministratore giudiziario, giacché la ragione della richiesta di restituzione sarebbe insita nell'esigenza di evitare danni alla stessa "sopravvivenza" dell'ente. Sotto questo profilo mancherebbe anche l'interesse ad agire perché il ricorrente non è il soggetto in favore del quale può essere disposto il dissequestro. La richiesta al G.i.p. di restituzione delle materie prime e del denaro all'amministratore giudiziario, onde neutralizzare il rischio del danno alla società, può essere dunque veicolata o come sollecitazione agli organi sociali ad agire nell'interesse della società (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 - 01), cui possono seguire gli eventuali rimedi civili e/o penali, o come opposizione al giudice dell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura e dell'operato dell'amministratore giudiziario (Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, Della Santina, dep. 2019, Rv. 274723 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il