CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 25061/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IANZA di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 12 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Palermoha respinto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] contro ilprovvedimento del magistrato di sorveglianza di Agrigento del 18 settembre2025 con cui lo stesso aveva respinto l’istanza per la concessione dei rimedirisarcitori di cui all’art. 35-ter ord. pen. per i periodi di detenzione espiati pressogli istituti di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] ed Agrigento.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce violazione di legge in quanto l’ordinanza si sarebbe fermata ai metriquadri di spazio disponibile, ma, con riferimento alla detenzione presso gli istitutidi Catanzaro e [OSCURATO:PERSONA] era stata fatta notare anche la scarsachiarezza delle tabelle trasmesse dagli istituti, e comunque si era osservato chelo spazio era di poco superiore ai 3 mq per cui occorreva verificare anche i fattorinegativi esistenti, quali il regime chiuso a Catanzaro ed i limiti nella erogazionedi acqua corrente a [OSCURATO:PERSONA], mentre nel carcere di Agrigentoera documentata l’avaria dell’impianto di riscaldamento che non può esseresuperata dalla mera osservazione del clima mite che caratterizza quella città, enon rende necessario usare i riscaldamenti.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Nel caso in cui il detenuto abbia avuto disponibilità nella cella didetenzione di uno spazio individuale inferiore ai tre metri quadrati sussiste unapresunzione di violazione dell'art. 3 della C.E.D.U. che può essere superatadall'eventuale esistenza congiunta dei fattori compensativi costituiti dalla brevedurata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie e dalla sufficientelibertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguateindividuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattoricompensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, allavalutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della Giustizia in proc. Commisso, Rv.280433; per riproposizioni recenti v. Sez. 1, n. 16491 del 07/02/2025, ElMallasse, n.m.; Sez. 1, n. 15830 del 23/01/2025, Stassi, n.m.).Nel caso del carcere di Agrigento lo spazio a disposizione del detenuto erasuperiore ad 8 mq; non sussisteva, pertanto alcun indice di violazione cheimponesse la valutazione di fattori compensativi, e la deduzione del ricorsosecondo cui mancava il riscaldamento per una avaria all’impianto, non è in gradodi integrare da sola quella situazione di detenzione inumana e degradante da cuiconsegue il provvedimento ex art. 35–ter ord. pen., perché la detenzione cheviola la previsione dell’art. 3 CEDU è soltanto quella che non assicura al detenutocondizioni compatibili con il rispetto della dignità umana (Corte EDU, 15/7/2002,Kalachnikov c. Russia), per cui, ricadere sotto l’ambito di applicazione dell’art. 3,l’afflizione deve superare una soglia minima di gravità (Corte EDU, 8/2/2006,Alver c. Estonia), atteso che ogni pena, in quanto tale, ha un'intrinsecacomponente di inumanità (Corte EDU, 25/3/1993, Costello-Roberts c. RegnoUnito).Per quanto riguarda gli altri due istituti penitenziari, l’accertamentoeffettuato dal magistrato di sorveglianza, istruendo la domanda del ricorrente, haconsentito di accertare che sia a [OSCURATO:PERSONA] che a Catanzaro lostesso è stato detenuto in una cella che gli consentiva uno spazio liberodisponibile superiore ai 3 mq; pertanto, non ricorreva la forte presunzione diviolazione dell’art. 3 della Convenzione, ma era necessaria la valutazionecomplessiva delle condizioni di detenzione.Questa valutazione complessiva è stata effettuata dal Tribunale disorveglianza nell’ordinanza impugnata che ha evidenziato la significatività, a talfine, delle strutture e dei servizi messi a disposizione dall’amministrazionepenitenziaria nell’istituto in cui era detenuto il ricorrente per rendere menoinconfortevole la detenzione (a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità del riscaldamento,l’accesso alle docce ed all’acqua calda per sei giorni a settimana, il bagnoriservato, il passeggio per quattro ore; a Catanzaro il riscaldamento garantitocon termosifoni, il bagno riservato, l’accesso all’acqua calda a giorni alterni, ilpasseggio per cinque ore), percorso logico con il ricorso non si confronta.Il ricorso deduce che le tabelle trasmesse da questi due istituti non eranochiare, ma una deduzione di questo tipo non è idonea a viziare l’ordinanzaimpugnata, perché introduce un argomento perplesso e non contiene una criticaarticolata alla decisione.Il ricorso deduce che a Catanzaro vigeva il regime chiuso, ma l’argomento èinammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019,De l l e Cave , Rv . 276916 , non ché , i n mo t i v a z i one , Se z . U ,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non siconfronta con il percorso logico della decisione che ha evidenziato che eranogarantite, invece, cinque ore per il passeggio e cinque per la socialità.Il ricorso deduce che a [OSCURATO:PERSONA] mancava l’acqua corrente, mal’argomento è infondato, perché non ha l’idoneità a disarticolare la decisione delTribunale, che ha effettuato, come detto, uno scrutinio complessivo dellecondizioni di detenzione in quell’istituto e ne ha ricavato la conclusione che ladetenzione non fosse, per ciò solo, sufficientemente inconfortevole da poteressere sussunta nella condizione inumana e degradante di cui all’art. 3 dellaConvenzione.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sonostate rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]