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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12856/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]'; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è consentito in questa sede, in quanto volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata che si salda con quella del giudice di primo grado costituendo un unico complessivo corpo argonnentativo); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa pronuncia in ordine alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., non è consentito avendo ad oggetto un profilo non dedotto nell'atto di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.MIl Consili nso [OSCURATO:PERSONA] f,ap Lucian pe riali i recri0J\ /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]'; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è consentito in questa sede, in quanto volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata che si salda con quella del giudice di primo grado costituendo un unico complessivo corpo argonnentativo); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa pronuncia in ordine alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., non è consentito avendo ad oggetto un profilo non dedotto nell'atto di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.MIl Consili nso [OSCURATO:PERSONA] f,ap Lucian pe riali i recri0J\ /
Sentenza Cassazione n. 12856/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris