Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:T:2006:20
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 18 gennaio 2006 − Regione [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
([OSCURATO:PERSONA]107/03)
«[OSCURATO:PERSONA] (PIM) per la Regione [OSCURATO:PERSONA] — Chiusura di un contributo finanziario — Spese inammissibili — Ricorso di annullamento — Assenza di fondamento giuridico — Legittimo affidamento — Carenza di motivazione»
1.
Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento (CEE) del Consiglio
n. 2088/85] (v. punti 92, 94, 97, 100)
2.
Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti (v. punto 129)
3.
Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 142-143)
4.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata (Art. 253 CE) (v. punto 149)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione, risultante da una lettera inviata il 18 dicembre 2002 al governo
italiano, recante chiusura di un contributo finanziario comunitario concesso a titolo del [OSCURATO:PERSONA]
(PIM) per la [OSCURATO:PERSONA] ricorso è respinto.
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.