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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04309/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32244-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2224/21/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Campania — Napoli ove ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Caserta che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso la notifica di rimborso e proposta di compensazione ritenuto atto non impugnabile; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso, nonché ricorso incidentale; che in prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria illustrando le proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di notifica, per aver considerato il collegio d'appello che il contribuente aveva specificamente disconosciuto la relata di notifica; che con il secondo motivo si solleva doghanza per ulteriore profilo, ove la commissione meritale non avrebbe motivato le ragioni per cui ha dato per provata la notifica, non ostante il formale disconoscimento della copia della relata di notificazione; che, con riguardo al primo motivo, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al Ric. 2020 n. 32244 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., 18679/2017).

Nella specie, il ricorso è carente di autosufficienza, non essendo stati trascritti in ricorso i passi dell'atto di appello contenenti il motivo di impugnazione della sentenza di prime cure sulla questione del disconoscimento della conformità della copia all'originale dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento; che, pertanto, il primo motivo è inammissibile; che, con riguardo al secondo motivo, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", solo allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 13248/2020; Cass., 8400/2021; Cass., 9288/2021; Cass., 9627/2021); che, pertanto, il secondo motivo è infondato; che, pertanto, il ricorso principale è infondato e dev'essere respinto; che dev'essere esaminato il ricorso incidentale spiccato dalla difesa erariale, ove prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e art. 100 c.p.c., affermando aver errato la CTR nel ritenere impugnabile la proposta di compensazione per Ric. 2020 n. 32244 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -3- motivi attinenti alla prescrizione del credito, per non aver considerato il trema della prescrizione delle pretese maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, cioè l'unico caso ammesso dal precedente di questa Corte richiamato nella sentenza qui in esame; che il motivo è infondato, avendo questa Corte ritenuto esperibile l'azione di annullamento della compensazione tributaria, ove sostenuta dalla prescrizione della pretesa, senza riferimento ad altri casi o limiti (Cfr. Cass.

VI — 5 n. 24638/2017, r.v. 645995-01); che, pertanto, anche il ricorso incidentale dev'essere rigettato; che le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza; che risulta soccombente sul ricorso incidentale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa fra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32244-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2224/21/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Campania — Napoli ove ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Caserta che ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso la notifica di rimborso e proposta di compensazione ritenuto atto non impugnabile; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso, nonché ricorso incidentale; che in prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria illustrando le proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di notifica, per aver considerato il collegio d'appello che il contribuente aveva specificamente disconosciuto la relata di notifica; che con il secondo motivo si solleva doghanza per ulteriore profilo, ove la commissione meritale non avrebbe motivato le ragioni per cui ha dato per provata la notifica, non ostante il formale disconoscimento della copia della relata di notificazione; che, con riguardo al primo motivo, il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al Ric. 2020 n. 32244 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (tra le tante: Cass., 18679/2017). Nella specie, il ricorso è carente di autosufficienza, non essendo stati trascritti in ricorso i passi dell'atto di appello contenenti il motivo di impugnazione della sentenza di prime cure sulla questione del disconoscimento della conformità della copia all'originale dell'avviso di ricevimento della cartella di pagamento; che, pertanto, il primo motivo è inammissibile; che, con riguardo al secondo motivo, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", solo allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 13248/2020; Cass., 8400/2021; Cass., 9288/2021; Cass., 9627/2021); che, pertanto, il secondo motivo è infondato; che, pertanto, il ricorso principale è infondato e dev'essere respinto; che dev'essere esaminato il ricorso incidentale spiccato dalla difesa erariale, ove prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e art. 100 c.p.c., affermando aver errato la CTR nel ritenere impugnabile la proposta di compensazione per Ric. 2020 n. 32244 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- motivi attinenti alla prescrizione del credito, per non aver considerato il trema della prescrizione delle pretese maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, cioè l'unico caso ammesso dal precedente di questa Corte richiamato nella sentenza qui in esame; che il motivo è infondato, avendo questa Corte ritenuto esperibile l'azione di annullamento della compensazione tributaria, ove sostenuta dalla prescrizione della pretesa, senza riferimento ad altri casi o limiti (Cfr. Cass. VI — 5 n. 24638/2017, r.v. 645995-01); che, pertanto, anche il ricorso incidentale dev'essere rigettato; che le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza; che risulta soccombente sul ricorso incidentale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese di lite del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma
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