CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 37597/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di pace, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di minaccia; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato formulando tre motivi d'impugnazione a mezzo dei quali deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità (quanto, in particolare, alla valutazione delle prove poste a fondamento della decisione assunta), l'inidoneità intimidatoria della frase asseritamente pronunciata e l'assenza di motivazione in ordine alla operata quantificazione del danno da risarcire; - che la parte civile, con memoria depositata il 2 ottobre 2025, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - che il primo motivo è indeducibile in quanto, pur formalmente richiamando il vizio di violazione di legge, denunzia vizi dì motivazione del provvedimento impugnato, laddove, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che il secondo e il terzo motivo di censura sono indeducibili per difetto di specificità in quanto meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che, infine, non va accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore