Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 41063/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria per i reati di cui agli artt. 73 (capo 39) e 74 (capo 1) d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo l'ipotesi accusatoria, Mandaliti aveva partecipato al sodalizio criminale armato dedito al narcotraffico di cocaina, con l'aggravante della finalità di agevolare la cosca Muto, con condotta perdurante dal maggio 2016, ed in particolare aveva diretto la piazza di spaccio di Diamante e Buonvicino, coordinando l'attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapportandosi con i promotori dell'organizzazione; nonché aveva concorso nell'acquisto di 354,78 grammi di cocaina da destinare allo spaccio (fatto del 22 ottobre 2016).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 291 e 649 cod. proc. pen.

La difesa aveva segnalato la preclusione processuale della azione cautelare per la ipotesi di reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, posto che il ricorrente era stato attinto da precedente misura cautelare per i medesimi fatti (annullata per vizi formali).

Il Tribunale ha ritenuto che la nuova indagine avesse fatto emergere nuovi e diversi elementi di fatto, ma non risulta tuttavia dagli atti alcun novum rispetto alla posizione del predetto, la cui condotta era stata qualificata ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Non poteva essere effettuata una nuova iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. per un fatto di reato già oggetto di precedente iscrizione.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo.

La motivazione sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio è carente e limitata ad un unico episodio di acquisto di stupefacente - dato che risulta insufficiente a delineare la sua stabile adesione all'associazione.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, lett. c) e 309, comma 9, cod. proc. pen.

La difesa aveva dedotto la assenza di motivazione dell'ordinanza genetica sulle esigenze cautelari e il Tribunale ha escluso la nullità perché le esigenze cautelari erano implicitamente ritenute sulla base del titolo di reato contestato.

Il Tribunale non poteva integrare la motivazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari e in ogni caso non ha chiarito, in assenza di presunzioni assolute, perché alla sola luce del reato contestato doveva ritenersi il pericolo concreto e attuale di recidiva (i fatti sono risalenti al 2016 e meramente occasionali).

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. per i capi 1) e 39).

La motivazione sulla inidoneità della misura domiciliare assistita dal presidio elettronico è carente in quanto fa riferimento ad un pericolo (che il ricorrente possa continuare a impartire direttive agli associati) senza indicare elementi dai quali inferire tale possibilità e comunque la assoluta inadeguatezza della misura più gradata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile pe le ragioni di seguito illustrate.

2. In ordine al secondo motivo, relativo alla gravità indiziaria per il delitto associativo, la censura è generica, in quanto non correlata alla effettiva motivazione della ordinanza impugnata.

L'ordinanza impugnata non ha limitato affatto la dimostrazione della gravità indiziaria per il reato associativo alla commissione del solo episodio di cui al capo 39), ma ha evidenziato alle pagg. 8 e 9 una serie di circostanze sintomatiche della sua partecipazione emerse dalle captazioni, quanto alla figura e al ruolo rivestito dal ricorrente nel sodalizio, con riferimento ad altre vicende (vicende che sono più diffusamente illustrate in fatto nell'ordinanza genetica).

3. Quanto ora osservato consente di rispondere anche alla censura versata nel primo motivo in ordine al giudicato cautelare formatosi con riferimento alla precedente ordinanza restrittiva.

Si tratta infatti di rilievo inammissibile, in quanto, come ha correttamente rilevato il Tribunale, da un lato la precedente ordinanza cautelare era stata annullata solo per motivi formali (ovvero per la violazione del diritto della difesa ad accedere all'ascolto delle captazioni) e non sussisteva pertanto alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento cautelare (Sez.

U, n. 11 del 01/07/1992, Della Penna, Rv. 191183), e dall'altro la piattaforma indiziaria per la contestazione provvisoria per il reato associativo di cui al capo 1) era costituita da nuovi elementi (ovvero quelli sopra indicati), emersi dalla riunione di tre procedimenti, che avevano consentito al P.M. di formulare la richiesta per la fattispecie associativa.

4. Anche i motivi sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura sono aspecifici rispetto alla risposta fornita dal Tribunale, che risulta in ogni caso immune da vizi rilevabili in questa sede.

Il Tribunale ha rigettato la eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per carenza di autonoma valutazione sul punto delle esigenze cautelari rilevando che si era in presenza di reato (quello associativo) per il quale sussisteva la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.E' principio pacifico in tema di custodia cautelare in carcere che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (tra tante, Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Rv. 280471).

Il Tribunale a tal riguardo ha rilevato che alcun elemento specifico era presente in atti o solo anche allegato dalla difesa per contrastare la presunzione in questione e che in ogni caso erano le modalità e le circostanze delle azioni criminose a rivelare un "elevato grado" di professionalità criminale.

Quanto all'attualità del pericolo di recidiva, i rilievi difensivi sono generici rispetto alla motivazione dell'ordinanza genetica, richiamata dal Tribunale, che aveva ritenuto dimostrati da un lato la vitalità del sodalizio almeno fino alla fine del 2020 e dall'altro il mancato recesso da essa del ricorrente.

Quanto alla inadeguatezza di misure meno gravose, il ricorso non si correla alla motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ricostruito il ruolo del ricorrente in chiave apicale, quanto alla direzione della piazza di spaccio di riferimento, che rendeva quindi compatibile il suo svolgimento anche dal domicilio, essendo a tal fine irrilevante il presidio elettronico. 5.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , / Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso ilC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 23/03/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 4 marzo 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria per i reati di cui agli artt. 73 (capo 39) e 74 (capo 1) d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo l'ipotesi accusatoria, Mandaliti aveva partecipato al sodalizio criminale armato dedito al narcotraffico di cocaina, con l'aggravante della finalità di agevolare la cosca Muto, con condotta perdurante dal maggio 2016, ed in particolare aveva diretto la piazza di spaccio di Diamante e Buonvicino, coordinando l'attività di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapportandosi con i promotori dell'organizzazione; nonché aveva concorso nell'acquisto di 354,78 grammi di cocaina da destinare allo spaccio (fatto del 22 ottobre 2016). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 273, 291 e 649 cod. proc. pen. La difesa aveva segnalato la preclusione processuale della azione cautelare per la ipotesi di reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, posto che il ricorrente era stato attinto da precedente misura cautelare per i medesimi fatti (annullata per vizi formali). Il Tribunale ha ritenuto che la nuova indagine avesse fatto emergere nuovi e diversi elementi di fatto, ma non risulta tuttavia dagli atti alcun novum rispetto alla posizione del predetto, la cui condotta era stata qualificata ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Non poteva essere effettuata una nuova iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. per un fatto di reato già oggetto di precedente iscrizione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo. La motivazione sulla partecipazione del ricorrente al sodalizio è carente e limitata ad un unico episodio di acquisto di stupefacente - dato che risulta insufficiente a delineare la sua stabile adesione all'associazione. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, lett. c) e 309, comma 9, cod. proc. pen. La difesa aveva dedotto la assenza di motivazione dell'ordinanza genetica sulle esigenze cautelari e il Tribunale ha escluso la nullità perché le esigenze cautelari erano implicitamente ritenute sulla base del titolo di reato contestato. Il Tribunale non poteva integrare la motivazione offerta dal Giudice per le indagini preliminari e in ogni caso non ha chiarito, in assenza di presunzioni assolute, perché alla sola luce del reato contestato doveva ritenersi il pericolo concreto e attuale di recidiva (i fatti sono risalenti al 2016 e meramente occasionali). 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. per i capi 1) e 39). La motivazione sulla inidoneità della misura domiciliare assistita dal presidio elettronico è carente in quanto fa riferimento ad un pericolo (che il ricorrente possa continuare a impartire direttive agli associati) senza indicare elementi dai quali inferire tale possibilità e comunque la assoluta inadeguatezza della misura più gradata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile pe le ragioni di seguito illustrate. 2. In ordine al secondo motivo, relativo alla gravità indiziaria per il delitto associativo, la censura è generica, in quanto non correlata alla effettiva motivazione della ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata non ha limitato affatto la dimostrazione della gravità indiziaria per il reato associativo alla commissione del solo episodio di cui al capo 39), ma ha evidenziato alle pagg. 8 e 9 una serie di circostanze sintomatiche della sua partecipazione emerse dalle captazioni, quanto alla figura e al ruolo rivestito dal ricorrente nel sodalizio, con riferimento ad altre vicende (vicende che sono più diffusamente illustrate in fatto nell'ordinanza genetica). 3. Quanto ora osservato consente di rispondere anche alla censura versata nel primo motivo in ordine al giudicato cautelare formatosi con riferimento alla precedente ordinanza restrittiva. Si tratta infatti di rilievo inammissibile, in quanto, come ha correttamente rilevato il Tribunale, da un lato la precedente ordinanza cautelare era stata annullata solo per motivi formali (ovvero per la violazione del diritto della difesa ad accedere all'ascolto delle captazioni) e non sussisteva pertanto alcuna preclusione alla reiterazione del provvedimento cautelare (Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Della Penna, Rv. 191183), e dall'altro la piattaforma indiziaria per la contestazione provvisoria per il reato associativo di cui al capo 1) era costituita da nuovi elementi (ovvero quelli sopra indicati), emersi dalla riunione di tre procedimenti, che avevano consentito al P.M. di formulare la richiesta per la fattispecie associativa. 4. Anche i motivi sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura sono aspecifici rispetto alla risposta fornita dal Tribunale, che risulta in ogni caso immune da vizi rilevabili in questa sede. Il Tribunale ha rigettato la eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per carenza di autonoma valutazione sul punto delle esigenze cautelari rilevando che si era in presenza di reato (quello associativo) per il quale sussisteva la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.E' principio pacifico in tema di custodia cautelare in carcere che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (tra tante, Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Rv. 280471). Il Tribunale a tal riguardo ha rilevato che alcun elemento specifico era presente in atti o solo anche allegato dalla difesa per contrastare la presunzione in questione e che in ogni caso erano le modalità e le circostanze delle azioni criminose a rivelare un "elevato grado" di professionalità criminale. Quanto all'attualità del pericolo di recidiva, i rilievi difensivi sono generici rispetto alla motivazione dell'ordinanza genetica, richiamata dal Tribunale, che aveva ritenuto dimostrati da un lato la vitalità del sodalizio almeno fino alla fine del 2020 e dall'altro il mancato recesso da essa del ricorrente. Quanto alla inadeguatezza di misure meno gravose, il ricorso non si correla alla motivazione dell'ordinanza impugnata che ha ricostruito il ruolo del ricorrente in chiave apicale, quanto alla direzione della piazza di spaccio di riferimento, che rendeva quindi compatibile il suo svolgimento anche dal domicilio, essendo a tal fine irrilevante il presidio elettronico. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , / Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso ilC
Sentenza Cassazione n. 41063/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris