CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09135/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Borgognona n. 47, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9135/2016 Numero sezionale 1511/2022 Numero di raccolta generale 17442/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 avverso il decreto n. 3006/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 8 marzo 2016 nei ricorsi riuniti n.r.g. 1701/14 e 1898/14; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso il decreto con cui il Tribunale di Milano ha escluso dallo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. il proprio credito, originariamente quantificato in euro 2.064.360,00, derivante da prestazioni professionali inerenti allo studio, alla redazione e al deposito della domanda di ammissione di [OSCURATO:SOCIETA]. alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003, ammesso in privilegio dal giudice delegato nella minor somma di euro 150.000,00. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso. 3. Il Tribunale ha rilevato: a) che andava accolta l’opposizione allo stato passivo sollevata dai commissari con riferimento alla collocazione privilegiata del credito ammesso dal giudice delegato, siccome nessuna norma della disciplina che regola l’amministrazione straordinaria prevede il riconoscimento della prededuzione per attività svolte da un professionista nella fase precedente all’apertura della procedura, non essendo applicabili in via diretta o analogica le disposizioni dell’art. 111, secondo comma, della legge fallimentare; b) che, stante l’assenza di qualsivoglia domanda del professionista volta a far constatare la sussistenza del proprio credito ad altro titolo, ovvero con rango diverso da quello privilegiato, la domanda del professionista andava respinta nella sua integralità. r.g. n. 09135/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 9135/2016 Numero sezionale 1511/2022 Numero di raccolta generale 17442/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 4. Con istanza dell’8 aprile 2022, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al presente giudizio, con compensazione delle spese del grado. La rinuncia è stata accettata in pari data dal legale rappresentante della controricorrente, anche in relazione alla compensazione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistono le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. per dichiarare estinto il presente giudizio, con compensazione delle spese della presente fase di legittimità. 2. Non vi è luogo a provvedere in tema di contributo unificato, stante l’esito del giudizio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018; id Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate integralmente tra le parti le spese di lite di fase. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 09135/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G