Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44422/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione ai fini sanzionatori della recidiva contestata, al relativo bilanciamento in termini di equivalenza rispetto alle già concesse circostanze attenuanti generiche nonché all'eccessività della pena irrogata, sono manifestamente infondati in quanto da un lato la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla 1 -ecidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza che era stata solo genericamente formulata nell'atto di appello, ha comunque fornito - seppur implicitamente - una motivazione logica e adeguata all'applicazione della recidiva contestata (si veda, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto a pagina 2 attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione ai fini sanzionatori della recidiva contestata, al relativo bilanciamento in termini di equivalenza rispetto alle già concesse circostanze attenuanti generiche nonché all'eccessività della pena irrogata, sono manifestamente infondati in quanto da un lato la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla 1 -ecidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, respingendo la doglianza che era stata solo genericamente formulata nell'atto di appello, ha comunque fornito - seppur implicitamente - una motivazione logica e adeguata all'applicazione della recidiva contestata (si veda, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto a pagina 2 attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settemb
Sentenza Cassazione n. 44422/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris