CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 21/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 7/1/2016 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. per la mancata assunzione di una prova decisiva; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata risposta alle censure proposte con l'atto di appello. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di esaminare il teste [OSCURATO:PERSONA], soggetto dal quale il ricorrente avrebbe acquistato l'autovettura e che, pertanto, avrebbe potuto confermare la giustificazione fornita dall'imputato. La doglianza è manifestamente infondata. La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, infatti, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado (o delle indagini nel caso di giudizio abbreviato), esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella propria discrezionalità, che l'integrazione sia indispensabile, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. A fronte di una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello ma non ancora acquisita (nel caso di specie non risulta neanche che la difesa avesse presenato la lista testi con la richiesta di sentire il Castellani), d'altro canto, l'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce al giudice il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", così che la motivazione del provvedimento nel quale siano indicate, anche in sintesi (come nel caso de quo con il riferimento all'assenza di elementi anche solo per identificare il venditore), le ragioni della scelta operata, non incorre in vizi di manifesta illogicità (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275114; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). 2.1. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata risposta alle censure proposte nell'atto di appello. Le doglianze sono generiche. L'atto, infatti, al di là della mera affermazione secondo la quale la motivazione non soddisfa tutte le richieste contenute nei motivi di appello, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Con specifico riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico, d'altro canto, la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle circostanze fattuali emerse in ordine all'acquisto e alla carenza di credibilità delle generiche spiegazioni offerte dal Marasca, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche sollevate della difesa nell'atto di appello. Sul punto, la Corte di appello si è così correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consig9tre Estensore [OSCURATO:PERSONA] naco [OSCURATO:PERSONA] D