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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 28596/2026

Testo disponibile della fonte

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re [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;letta la memoria difensiva depositata in data 04/06/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;letta la memoria di replica depositata in data 08/06/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di entrambi i ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in riforma dellapronuncia assolutoria del Tribunale di Milano emessa in data 15/04/2024,dichiarava, per quanto rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai soli fini civili, del reato di cui all’art. 642, comma secondo, cod.pen., con condanna degli stessi al risarcimento del danno in favore della partecivile costituita [OSCURATO:SOCIETA], da liquidarsi in separato giudizio.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, tramiteil comune difensore di fiducia che, con un unico atto, ha articolato due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agliartt. 578, 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e art. 6 CEDU per avere riformatola pronuncia assolutoria di primo grado senza procedere alla previa rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale attraverso l’assunzione della testimonianza delmeccanico [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la difesa ricorrente, sarebbe stataritenuta inattendibile dal giudice di primo grado e, al contrario, giudicata credibiledalla Corte di appello, così ricorrendo la tipica ipotesi di diversa valutazione edapprezzamento della prova dichiarativa che, dunque, avrebbe dovuto esserenuovamente assunta dai giudici di secondo grado.2.2.

Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge in relazione agliartt.192 e 533 cod. proc. pen., il vizio di motivazione sotto il profilo della assenzadi motivazione rafforzata e del travisamento della prova documentale e l’ulterioreviolazione di legge in relazione agli artt. 2043 e 2729 cod. civ. e al criterio dellaprobabilità prevalente; si censura altresì la declaratoria di inammissibilitàdell’appello incidentale.2.2.1.

Assume in primo luogo la difesa ricorrente che la Corte di appello nonha fatto buongoverno del criterio “ più probabile che non” affermato dallagiurisprudenza di legittimità, alla luce del quale avrebbe dovuto statuire sullaesistenza e concreta entità di un pregiudizio risarcibile mediante l’applicazione, invia esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile,con giudizio meno rigoroso di quello penale ma pur sempre poggiante su elementicerti nel loro contenuto.2.2.2.

Del pari, il [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha adempiuto all’obbligo della c.d.motivazione rafforzata essendosi limitato a sovrapporre la propria lettura delcompendio probatorio a quella del giudice di primo grado, valorizzando elementiincerti ed omettendo di confutare i passaggi logici della sentenza assolutoria.Invero, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità ai fini civilisulla difformità tra la dinamica del sinistro per come riportata nella richiesta dirisarcimento e nella dichiarazione contenuta nel certificato di pronto soccorso e laricostruzione offerta dai testimoni Improta (il quale non ha direttamente visto ladinamica del sinistro) e [OSCURATO:PERSONA] ( il cui apporto dichiarativo non è chiaro); anzichéprivilegiare le prove orali raccolte in dibattimento, ha inoltre attribuito rilievo, inpunto di falsità del sinistro denunciato, a dichiarazioni di natura stragiudizialeunilateralmente sottoscritte che non assurgono neppure al rango di indizio poichédelineano una ricostruzione solo provvisoria e concitata, fondata sulla versionedella persona offesa in stato shock e, in quanto tale, suscettibile di scarsaprecisione o errori; ha comunque trasformato una dinamica oggettivamenteincerta e confusa, dunque un elemento non univoco, in prova della colpevolezza,così violando l’art. 2729 cod. civ.2.2.3.

La motivazione della sentenza impugnata è anche illogica poichè, daun lato, ha ritenuto i testimoni oculari attendibili in ordine alla effettivitàdell’investimento e, dall’altra, ne ha poi minato la credibilità assumendo che ilmezzo coinvolto nel sinistro non era presente sul posto.Non sono state neppure confutate le plurime ragioni per le quali il giudice diprimo grado non aveva dato credito a quanto affermato dal riparatore [OSCURATO:PERSONA] ela testimonianza dibattimentale di quest’ultimo è stata parcellizzata, conespunzione della parte favorevole agli imputati.[OSCURATO:PERSONA] di merito ha affermato che la dinamica del sinistro descritta nelcertificato di pronto soccorso è coincidente con quella illustrata nella richiesta dirisarcimento ma ciò è frutto di un macroscopico travisamento poiché tale referto(allegato al ricorso) descrive una realtà opposta.2.2.4.

Infine, quanto alla dichiarata inammissibilità dell’appello incidentale, ilprincipio di diritto richiamato dalla Corte di appello è corretto ma applicabile - silegge testualmente nel ricorso- “solo se la sentenza di primo grado resta valida”,il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha usato lo strumento della inammissibilità dell’appello perignorare le controdeduzioni al gravame proposto dalla parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2.

Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si censurala mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riguardo allatestimonianza del meccanico [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la difesa ricorrente,sarebbe stata ritenuta inattendibile dal giudice di primo grado e, invece, giudicatacredibile dalla Corte di appello.Già secondo l'insegnamento di questa Corte (Sez.

U, n. 27620 del28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489-01) e poi con l’introduzione del comma 3-bisdell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudicedi appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primogrado, è tenuto alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa ritenutadecisiva allorquando la statuizione di condanna si basa su una diversa valutazionedella stessa rispetto al primo grado di giudizio e non anche quando la statuizionedi condanna sia, invece, fondata sul medesimo materiale probatorio utilizzatoin primo grado e senza che vi sia stato un differente apprezzamento sulladimostrativa (Sez. 5, n. 53210, del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133-01; Sez.5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593-01; Sez. 6, n. 12397 del27/02/2018, Gagliano, Rv. 272545-01; successivamente Sez.

U, n. 22065 del28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).Ebbene, nel caso in esame, la riforma della pronuncia assolutoria non si èfondata sul diverso apprezzamento di una fonte dichiarativa - nell'assuntodifensivo, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - bensì su una differente valutazionelogica e complessiva della medesima piattaforma probatoria utilizzata dal giudicedi primo grado.Dalla comparazione delle due pronunce di merito emerge con evidenza che laCorte territoriale non ha operato alcun diverso giudizio di tale deposizione sotto ilprofilo della attendibilità o del suo reale contenuto, rispetto a quello espresso dalTribunale il quale – lungi dall’escluderne la credibilità – aveva semplicementeaffermato che, da tale portato dichiarativo, non era individuabile con certezza ladata nella quale la vettura asseritamente coinvolta nel sinistro stradale era statacollocata presso l’officina di cui il teste era titolare per una ordinaria riparazione.3.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.3.1.

Nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione perché il fattonon sussiste, il giudice che, a fronte dell'irrevocabilità della decisione agli effettipenali conseguente alla mancata impugnazione o alla rinuncia ad essa da parte delpubblico ministero e dell'imputato, sia chiamato a decidere sulla solaresponsabilità civile in conseguenza dell'impugnazione della parte civile ai sensidell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronunciaassolutoria che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sulriconoscimento del fatto come illecito civile e, quindi, sulla sola esistenza econcreta entità di un pregiudizio risarcibile (poiché oggetto dell’indagine cessa diessere il reato), con conseguente applicazione dello standard probatorio della“probabilità prevalente” e del “più probabile che non”, anziché quello dell'“al di làdi ogni ragionevole dubbio” (Sez. 6, n. 22407 del 13/05/2026, M., Rv. 290121-01; Sez. 6, n. 4518 del 28/01/2026, Bellino, Rv. 289331-01; Sez. 5, n. 31281 del15/07/2025, P., Rv. 288601-01, si veda anche l’intervento chiarificatore operatocon la pronuncia della Corte Costituzionale n. 2 del 2026).Secondo tale criterio, il giudice di merito è tenuto, dapprima, ad eliminare,dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare lerimanenti più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto,secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma daglielementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste diprobabilità prevalente (in tal senso Sez.

U, Cremonini, cit.).3.2.

Tanto premesso, la Corte di appello ha svolto un accertamento fattuale,ricostruendo la vicenda nei suoi connotati concreti e dando ragione delle prove asostegno delle proprie conclusioni, così adempiendo allo specifico oneremotivazionale richiesto, in presenza di una decisione assolutoria penale, anchesolo ai fini civili che, tuttavia, va tenuto distinto dall'obbligo di motivazione c.d.rafforzata evocato dal ricorrente, riferibile esclusivamente al giudizio penale, inquesta sede rimasto intatto nell'esito assolutorio ormai coperto dal giudicato.[OSCURATO:PERSONA] di merito – al di là della qualificazione penale dei fatti, irrilevanteed anzi preclusa in questa sede – ha cioè assolto al proprio onere dimostrativo(che, appunto, non è "tecnicamente" un obbligo di motivazione rafforzata) circa lasussistenza di una responsabilità da danno civile, valutata sulla base dei critericivilistici e, in specie, della responsabilità aquiliana e, nel confutare le linee portantidella sentenza assolutoria ha compiuto un esame effettivo, analitico e completo ditutto il compendio probatorio, valutando sinergicamente gli elementi dichiarativi edocumentali agli atti e dando conto che alcuni di essi erano stati trascurati dalgiudice di primo grado.In particolare, ha evidenziato che, diversamente da quanto affermato dalTribunale, la difformità tra la richiesta di indennizzo rivolta dagli imputati allacompagnia assicuratrice e la ricostruzione (non incerta, come vorrebbe la difesaricorrente) offerta dai testimoni oculari non riguardava solo il mezzo a bordo delquale si trovava la vittima (un ciclomotore in luogo di una bicicletta), ma anche lastessa dinamica del sinistro atteso che le dichiarazioni dei genitori della vittimariportate nel referto di pronto soccorso erano in totale contrasto con quelle reseda coloro che avevano assistito al fatto e descritto l’urto di un scooter (e non diuna bicicletta) contro la portiera di un’auto in sosta mentre il conducente stavascendendo dalla stessa; il preciso riferimento ad un motorino era, del resto,contenuto nella richiesta di intervento al 118 effettuata dal testimone [OSCURATO:PERSONA] edobliterata dal giudice di primo grado.Con considerazione tutt’altro che illogica, la Corte di appello riteneva pertantonon sostenibile l’ipotesi, formulata dal Tribunale di un errore di compilazione dellarichiesta di indennizzo, osservando che i genitori della vittima avevano ribaditoagli investigatori della compagnia assicurativa (la relazione era stata ritualmenteacquisita ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.) la stessa dinamica descritta aisanitari.

Evidenziava inoltre, ad ulteriore supporto della non veridicità delleconnotazioni del sinistro riportate nella richiesta di indennizzo, che la biciclettaasseritamente condotta dalla vittima non era mai stata posta in visione ai peritiper le necessarie valutazioni tecniche, ancorchè gli imputati avessero tuttol’interesse a far rilevare i danni per ottenere il relativo risarcimento.3.3.

Quanto al contributo testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], costui condichiarazione scritta confermata dapprima agli investigatori incaricati dallacompagnia assicurativa e poi in dibattimento, aveva riferito che l’autovettura FiatCroma di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], indicata come investitrice nella richiestadi indennizzo, alla data del sinistro, si trovava nella sua officina per la riparazionead un braccetto e la carrozzeria non presentava alcun segno di sinistro stradale.[OSCURATO:PERSONA] di merito ha pertanto valutato congiuntamente gli elementiprobatori in atti (taluni del tutto trascurati dal primo Giudice ed altri valutati inmaniera non corrispondente alla loro effettiva portata contenutistica erappresentativa), tutti convergenti verso la “probabilità prevalente” di unasimulazione da parte degli odierni ricorrenti di un sinistro stradale con modalitàpatentemente diverse da quelle rappresentate alla compagnia assicuratrice Allianzs.p.a. ai fini dell’indennizzo, così configurando nelle condotte degli odierniricorrenti un illecito civile produttivo di danno risarcibile in favore della parte civileappellante.3.4.

Il prospettato travisamento probatorio del certificato medico è deduzionegenerica poiché la difesa ricorrente non ha indicato le ragioni per cui il datocontenuto nel referto asseritamente valutato in modo difforme da quello testualeinficerebbe e comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interacoerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.3.5.

Del tutto privo di pregio è poi l’assunto difensivo secondo cui lamotivazione della sentenza impugnata sarebbe anche illogica poiché avrebbedapprima considerato attendibili i testimoni oculari in ordine alla effettività delsinistro con il coinvolgimento di una vettura per poi, invece, contraddittoriamenteaffermare che tale auto non era presente sul luogo del fatto in quanto quel giornoricoverata presso una officina.Tale prospettazione è il frutto di una lettura non conforme al contenuto delledeposizioni dei testimoni oculari i quali, come riportato nella sentenza di primogrado (pag. 4), avevano riferito di un urto tra un ciclomotore ed una vettura daloro non meglio identificata, senza alcun riferimento, pertanto, al veicolo FiatCroma di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] indicato nella richiesta di indennizzo erisultato ricoverato presso una officina di riparazione nel giorno del sinistro.3.6.

Quanto, infine, alla censurata declaratoria di inammissibilità dell’appelloincidentale proposto dagli imputati, la Corte di appello ha statuito correttamente.L’appello incidentale, per sua connotazione intrinseca, deve tendere ad unamodifica della sentenza impugnata che, nel caso di specie, gli odierni ricorrentinon potevano sollecitare per difetto di interesse in quanto assolti dal giudice diprimo grado con la formula il fatto non sussiste (Sez. 6, n. 23253 del 15/05/2012,Radice, Rv. 253007-01).4.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dientrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presentegrado di giudizio, al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favoredella Cassa delle ammende e, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidanoin complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianzs.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il giorno 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;letta la memoria difensiva depositata in data 04/06/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;letta la memoria di replica depositata in data 08/06/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di entrambi i ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in riforma dellapronuncia assolutoria del Tribunale di Milano emessa in data 15/04/2024,dichiarava, per quanto rileva in questa sede, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai soli fini civili, del reato di cui all’art. 642, comma secondo, cod.pen., con condanna degli stessi al risarcimento del danno in favore della partecivile costituita [OSCURATO:SOCIETA], da liquidarsi in separato giudizio.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, tramiteil comune difensore di fiducia che, con un unico atto, ha articolato due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agliartt. 578, 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e art. 6 CEDU per avere riformatola pronuncia assolutoria di primo grado senza procedere alla previa rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale attraverso l’assunzione della testimonianza delmeccanico [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la difesa ricorrente, sarebbe stataritenuta inattendibile dal giudice di primo grado e, al contrario, giudicata credibiledalla Corte di appello, così ricorrendo la tipica ipotesi di diversa valutazione edapprezzamento della prova dichiarativa che, dunque, avrebbe dovuto esserenuovamente assunta dai giudici di secondo grado.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge in relazione agliartt.192 e 533 cod. proc. pen., il vizio di motivazione sotto il profilo della assenzadi motivazione rafforzata e del travisamento della prova documentale e l’ulterioreviolazione di legge in relazione agli artt. 2043 e 2729 cod. civ. e al criterio dellaprobabilità prevalente; si censura altresì la declaratoria di inammissibilitàdell’appello incidentale.2.2.1. Assume in primo luogo la difesa ricorrente che la Corte di appello nonha fatto buongoverno del criterio “ più probabile che non” affermato dallagiurisprudenza di legittimità, alla luce del quale avrebbe dovuto statuire sullaesistenza e concreta entità di un pregiudizio risarcibile mediante l’applicazione, invia esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile,con giudizio meno rigoroso di quello penale ma pur sempre poggiante su elementicerti nel loro contenuto.2.2.2. Del pari, il [OSCURATO:PERSONA] di merito non ha adempiuto all’obbligo della c.d.motivazione rafforzata essendosi limitato a sovrapporre la propria lettura delcompendio probatorio a quella del giudice di primo grado, valorizzando elementiincerti ed omettendo di confutare i passaggi logici della sentenza assolutoria.Invero, la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità ai fini civilisulla difformità tra la dinamica del sinistro per come riportata nella richiesta dirisarcimento e nella dichiarazione contenuta nel certificato di pronto soccorso e laricostruzione offerta dai testimoni Improta (il quale non ha direttamente visto ladinamica del sinistro) e [OSCURATO:PERSONA] ( il cui apporto dichiarativo non è chiaro); anzichéprivilegiare le prove orali raccolte in dibattimento, ha inoltre attribuito rilievo, inpunto di falsità del sinistro denunciato, a dichiarazioni di natura stragiudizialeunilateralmente sottoscritte che non assurgono neppure al rango di indizio poichédelineano una ricostruzione solo provvisoria e concitata, fondata sulla versionedella persona offesa in stato shock e, in quanto tale, suscettibile di scarsaprecisione o errori; ha comunque trasformato una dinamica oggettivamenteincerta e confusa, dunque un elemento non univoco, in prova della colpevolezza,così violando l’art. 2729 cod. civ.2.2.3. La motivazione della sentenza impugnata è anche illogica poichè, daun lato, ha ritenuto i testimoni oculari attendibili in ordine alla effettivitàdell’investimento e, dall’altra, ne ha poi minato la credibilità assumendo che ilmezzo coinvolto nel sinistro non era presente sul posto.Non sono state neppure confutate le plurime ragioni per le quali il giudice diprimo grado non aveva dato credito a quanto affermato dal riparatore [OSCURATO:PERSONA] ela testimonianza dibattimentale di quest’ultimo è stata parcellizzata, conespunzione della parte favorevole agli imputati.[OSCURATO:PERSONA] di merito ha affermato che la dinamica del sinistro descritta nelcertificato di pronto soccorso è coincidente con quella illustrata nella richiesta dirisarcimento ma ciò è frutto di un macroscopico travisamento poiché tale referto(allegato al ricorso) descrive una realtà opposta.2.2.4. Infine, quanto alla dichiarata inammissibilità dell’appello incidentale, ilprincipio di diritto richiamato dalla Corte di appello è corretto ma applicabile - silegge testualmente nel ricorso- “solo se la sentenza di primo grado resta valida”,il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha usato lo strumento della inammissibilità dell’appello perignorare le controdeduzioni al gravame proposto dalla parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si censurala mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con riguardo allatestimonianza del meccanico [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la difesa ricorrente,sarebbe stata ritenuta inattendibile dal giudice di primo grado e, invece, giudicatacredibile dalla Corte di appello.Già secondo l'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 27620 del28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489-01) e poi con l’introduzione del comma 3-bisdell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudicedi appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primogrado, è tenuto alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa ritenutadecisiva allorquando la statuizione di condanna si basa su una diversa valutazionedella stessa rispetto al primo grado di giudizio e non anche quando la statuizionedi condanna sia, invece, fondata sul medesimo materiale probatorio utilizzatoin primo grado e senza che vi sia stato un differente apprezzamento sulladimostrativa (Sez. 5, n. 53210, del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133-01; Sez.5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593-01; Sez. 6, n. 12397 del27/02/2018, Gagliano, Rv. 272545-01; successivamente Sez. U, n. 22065 del28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).Ebbene, nel caso in esame, la riforma della pronuncia assolutoria non si èfondata sul diverso apprezzamento di una fonte dichiarativa - nell'assuntodifensivo, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - bensì su una differente valutazionelogica e complessiva della medesima piattaforma probatoria utilizzata dal giudicedi primo grado.Dalla comparazione delle due pronunce di merito emerge con evidenza che laCorte territoriale non ha operato alcun diverso giudizio di tale deposizione sotto ilprofilo della attendibilità o del suo reale contenuto, rispetto a quello espresso dalTribunale il quale – lungi dall’escluderne la credibilità – aveva semplicementeaffermato che, da tale portato dichiarativo, non era individuabile con certezza ladata nella quale la vettura asseritamente coinvolta nel sinistro stradale era statacollocata presso l’officina di cui il teste era titolare per una ordinaria riparazione.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.3.1. Nel giudizio di appello avverso la sentenza di assoluzione perché il fattonon sussiste, il giudice che, a fronte dell'irrevocabilità della decisione agli effettipenali conseguente alla mancata impugnazione o alla rinuncia ad essa da parte delpubblico ministero e dell'imputato, sia chiamato a decidere sulla solaresponsabilità civile in conseguenza dell'impugnazione della parte civile ai sensidell'art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronunciaassolutoria che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sulriconoscimento del fatto come illecito civile e, quindi, sulla sola esistenza econcreta entità di un pregiudizio risarcibile (poiché oggetto dell’indagine cessa diessere il reato), con conseguente applicazione dello standard probatorio della“probabilità prevalente” e del “più probabile che non”, anziché quello dell'“al di làdi ogni ragionevole dubbio” (Sez. 6, n. 22407 del 13/05/2026, M., Rv. 290121-01; Sez. 6, n. 4518 del 28/01/2026, Bellino, Rv. 289331-01; Sez. 5, n. 31281 del15/07/2025, P., Rv. 288601-01, si veda anche l’intervento chiarificatore operatocon la pronuncia della Corte Costituzionale n. 2 del 2026).Secondo tale criterio, il giudice di merito è tenuto, dapprima, ad eliminare,dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare lerimanenti più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto,secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma daglielementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste diprobabilità prevalente (in tal senso Sez. U, Cremonini, cit.).3.2. Tanto premesso, la Corte di appello ha svolto un accertamento fattuale,ricostruendo la vicenda nei suoi connotati concreti e dando ragione delle prove asostegno delle proprie conclusioni, così adempiendo allo specifico oneremotivazionale richiesto, in presenza di una decisione assolutoria penale, anchesolo ai fini civili che, tuttavia, va tenuto distinto dall'obbligo di motivazione c.d.rafforzata evocato dal ricorrente, riferibile esclusivamente al giudizio penale, inquesta sede rimasto intatto nell'esito assolutorio ormai coperto dal giudicato.[OSCURATO:PERSONA] di merito – al di là della qualificazione penale dei fatti, irrilevanteed anzi preclusa in questa sede – ha cioè assolto al proprio onere dimostrativo(che, appunto, non è "tecnicamente" un obbligo di motivazione rafforzata) circa lasussistenza di una responsabilità da danno civile, valutata sulla base dei critericivilistici e, in specie, della responsabilità aquiliana e, nel confutare le linee portantidella sentenza assolutoria ha compiuto un esame effettivo, analitico e completo ditutto il compendio probatorio, valutando sinergicamente gli elementi dichiarativi edocumentali agli atti e dando conto che alcuni di essi erano stati trascurati dalgiudice di primo grado.In particolare, ha evidenziato che, diversamente da quanto affermato dalTribunale, la difformità tra la richiesta di indennizzo rivolta dagli imputati allacompagnia assicuratrice e la ricostruzione (non incerta, come vorrebbe la difesaricorrente) offerta dai testimoni oculari non riguardava solo il mezzo a bordo delquale si trovava la vittima (un ciclomotore in luogo di una bicicletta), ma anche lastessa dinamica del sinistro atteso che le dichiarazioni dei genitori della vittimariportate nel referto di pronto soccorso erano in totale contrasto con quelle reseda coloro che avevano assistito al fatto e descritto l’urto di un scooter (e non diuna bicicletta) contro la portiera di un’auto in sosta mentre il conducente stavascendendo dalla stessa; il preciso riferimento ad un motorino era, del resto,contenuto nella richiesta di intervento al 118 effettuata dal testimone [OSCURATO:PERSONA] edobliterata dal giudice di primo grado.Con considerazione tutt’altro che illogica, la Corte di appello riteneva pertantonon sostenibile l’ipotesi, formulata dal Tribunale di un errore di compilazione dellarichiesta di indennizzo, osservando che i genitori della vittima avevano ribaditoagli investigatori della compagnia assicurativa (la relazione era stata ritualmenteacquisita ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.) la stessa dinamica descritta aisanitari. Evidenziava inoltre, ad ulteriore supporto della non veridicità delleconnotazioni del sinistro riportate nella richiesta di indennizzo, che la biciclettaasseritamente condotta dalla vittima non era mai stata posta in visione ai peritiper le necessarie valutazioni tecniche, ancorchè gli imputati avessero tuttol’interesse a far rilevare i danni per ottenere il relativo risarcimento.3.3. Quanto al contributo testimoniale di [OSCURATO:PERSONA], costui condichiarazione scritta confermata dapprima agli investigatori incaricati dallacompagnia assicurativa e poi in dibattimento, aveva riferito che l’autovettura FiatCroma di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], indicata come investitrice nella richiestadi indennizzo, alla data del sinistro, si trovava nella sua officina per la riparazionead un braccetto e la carrozzeria non presentava alcun segno di sinistro stradale.[OSCURATO:PERSONA] di merito ha pertanto valutato congiuntamente gli elementiprobatori in atti (taluni del tutto trascurati dal primo Giudice ed altri valutati inmaniera non corrispondente alla loro effettiva portata contenutistica erappresentativa), tutti convergenti verso la “probabilità prevalente” di unasimulazione da parte degli odierni ricorrenti di un sinistro stradale con modalitàpatentemente diverse da quelle rappresentate alla compagnia assicuratrice Allianzs.p.a. ai fini dell’indennizzo, così configurando nelle condotte degli odierniricorrenti un illecito civile produttivo di danno risarcibile in favore della parte civileappellante.3.4. Il prospettato travisamento probatorio del certificato medico è deduzionegenerica poiché la difesa ricorrente non ha indicato le ragioni per cui il datocontenuto nel referto asseritamente valutato in modo difforme da quello testualeinficerebbe e comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interacoerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilitàall'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.3.5. Del tutto privo di pregio è poi l’assunto difensivo secondo cui lamotivazione della sentenza impugnata sarebbe anche illogica poiché avrebbedapprima considerato attendibili i testimoni oculari in ordine alla effettività delsinistro con il coinvolgimento di una vettura per poi, invece, contraddittoriamenteaffermare che tale auto non era presente sul luogo del fatto in quanto quel giornoricoverata presso una officina.Tale prospettazione è il frutto di una lettura non conforme al contenuto delledeposizioni dei testimoni oculari i quali, come riportato nella sentenza di primogrado (pag. 4), avevano riferito di un urto tra un ciclomotore ed una vettura daloro non meglio identificata, senza alcun riferimento, pertanto, al veicolo FiatCroma di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] indicato nella richiesta di indennizzo erisultato ricoverato presso una officina di riparazione nel giorno del sinistro.3.6. Quanto, infine, alla censurata declaratoria di inammissibilità dell’appelloincidentale proposto dagli imputati, la Corte di appello ha statuito correttamente.L’appello incidentale, per sua connotazione intrinseca, deve tendere ad unamodifica della sentenza impugnata che, nel caso di specie, gli odierni ricorrentinon potevano sollecitare per difetto di interesse in quanto assolti dal giudice diprimo grado con la formula il fatto non sussiste (Sez. 6, n. 23253 del 15/05/2012,Radice, Rv. 253007-01).4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dientrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presentegrado di giudizio, al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, in favoredella Cassa delle ammende e, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidanoin complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianzs.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così deciso il giorno 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28596/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris