CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 02326/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Taranto, con il provvedimento impugnato, ha ratificato il decreto di sospensione cautelativa emesso in data 11 luglio 2024 dal locale magistrato di sorveglianza e ha disposto -TrruPg,Irt& 0/1"' 311 103 i -43 t-, la revoca ex tunc dell'affidamento in provaArEcilkésso in data 13 febbraio 2023, in considerazione dei reati e delle violazioni delle prescrizioni commesse dall'affidato nel corso della misura alternativa in oggetto; Ritenuto, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza ha escluso di potere concedere la detenzione domiciliare visto che il condannato in precedenza aveva già fruito di tale misura alternativa e che, ciò nonostante, ha proseguito nella commissione di reati; Considerato poi che la revoca della misura è stata disposta con effetto ex tunc dato che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso il primo reato poco tempo dopo l'inizio della misura concessagli, in via provvisoria, dal magistrato di sorveglianza; Rilevato, che il ricorrente, a fronte di tali coerenti ed esaustive argomentazioni, lamenta in modo del tutto generico la violazione di legge ed il vizio di motivazione, obliterando i dati acquisiti, riproducendo profili di censura già vagliati nel giudizio di merito ed omettendo di confrontarsi debitamente con gli ulteriori elementi presi in considerazione dal giudice a quo per la revoca della misura e la decorrenza della medesima; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere ste