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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22897/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - 14k [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualificazione dei fatti quali estorsione e non esercizio arbitrario; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualificazione dei fatti quali estorsione e non violenza privata; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante del metodo ed agevolazione mafiosa.

Il ricorso è inammissibile.

I primi due motivi sono fondati su doglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame la corte di appello con valutazione conforme a qualla del giudice di primo grado ha già spiegato come la tesi della esistenza di una società di fatto tra le vittime e gli autori delle condotte illecite sia priva di qualsiasi riscontro adeguato così che la condotta non può rientrare nel parametro dell'art. 393 cod.pen..

Peraltro l'impugnata sentenza segnalava ancora come Marra fosse comunque estraneo a tale pur supposta società ed avesse agito per ottenere un ingiusto profitto personale così che tale considerazione esclude fondatezza ad entrambe i primi due motivi.

Infine quanto al terzo motivo alcun vizio appare avere la sentenza impugnata che con gli argomenti espressi alle pagine 32-33 spiega per quali ragioni di fatto ritenere sussistente il metodo mafioso nelle condotte del Marra sia per le modalità dell'azione che per i riferimenti evocati.

Anche tale conclusione è priva dei vizi denunciati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M1.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 Il lonsigliere Estensore O P D (4 IE'Rs i ›E.O'rh' L UCIA triPeeimd DEP '05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - 14k [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualificazione dei fatti quali estorsione e non esercizio arbitrario; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualificazione dei fatti quali estorsione e non violenza privata; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante del metodo ed agevolazione mafiosa. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi sono fondati su doglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame la corte di appello con valutazione conforme a qualla del giudice di primo grado ha già spiegato come la tesi della esistenza di una società di fatto tra le vittime e gli autori delle condotte illecite sia priva di qualsiasi riscontro adeguato così che la condotta non può rientrare nel parametro dell'art. 393 cod.pen.. Peraltro l'impugnata sentenza segnalava ancora come Marra fosse comunque estraneo a tale pur supposta società ed avesse agito per ottenere un ingiusto profitto personale così che tale considerazione esclude fondatezza ad entrambe i primi due motivi. Infine quanto al terzo motivo alcun vizio appare avere la sentenza impugnata che con gli argomenti espressi alle pagine 32-33 spiega per quali ragioni di fatto ritenere sussistente il metodo mafioso nelle condotte del Marra sia per le modalità dell'azione che per i riferimenti evocati. Anche tale conclusione è priva dei vizi denunciati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il lonsigliere Estensore O P D (4 IE'Rs i ›E.O'rh' L UCIA triPeeimd DEP '05
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