Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18807/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a Corte di appello di L’AquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Publico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SilviaSalvadori, che conclude, riportandosi alla memoria scritta depositata, perl’inammissibilità del ricorso e l’eliminazione della pena accessoria della interdizionedai pubblici uffici;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 7 novembre 2025, la Corte d’Appello di L’Aquila, inparziale riforma della sentenza emessa il 14 febbraio 2024 dal Tribunale di Teramonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato quest'ultimo interdetto dai pubblici ufficiper la durata di anni 5, confermando nel resto la sentenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] erastato ritenuto penalmente responsabile per il reato di calunnia, commesso ai dannidi tre agenti operanti, incaricati della trascrizione delle conversazioni intercettatenell’ambito di altro procedimento penale, che vedeva [OSCURATO:PERSONA] imputato di reatiin materia di stupefacenti, per avere incolpato costoro, pur sapendoli innocenti, diavere compiuto volutamente degli errori nella suddetta attività di trascrizione.2.

Interpone ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento o la riforma della sentenzaimpugnata, riproducendo testualmente i motivi di appello e la decisione dellaCorte, e deducendo tre motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata perviolazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc.pen., avendo il giudice di secondo grado applicato, in assenza di appello delpubblico ministero, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per ladurata di anni cinque.2.2 Con il secondo motivo, il difensore deduce difetto di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sulla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di calunnia, per travisamento del fatto di reato,avendo il ricorrente denunciato l'interprete e i carabinieri nella ferma e fondatacondizione che costoro avrebbero ‘calcato la mano’ nell'opera di traduzione alloscopo di aggravare la sua posizione di indagato; il consulente del pubblicoministero ha ritenuto di poter ricondurre la presenza di sistematici e ripetuti errori,riscontrati nell'opera della traduzione, all'uso del dialetto albanese, ma senzatrarne la dovuta conseguenza e cioè che il convincimento dell'imputato fossefondato su elementi oggettivi connotati da un riconoscibile margine di serietà.2.3 Con terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell'art. 81 cod. pen. e carenza e manifesta illogicità della motivazione,avendo la Corte di appello ritenuto che l'aver incolpato quattro persone sapendoleinnocenti, configuri un concorso formale dei reati ai sensi dell'art. 81, comma 1,cod. pen., mentre la denuncia querela è relativa ad un unico fatto di reato, sebbenecommesso da più persone.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente all’applicazione della pena accessoria.2.

Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubbliciuffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reatiunificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concretostabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e nona quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione. (Sez. 4 - , n.30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 – 03)Nonostante, quindi, la legittima applicazione della pena accessoria in esamein ragione della sua obbligatorietà ex lege (Sez. 6 n. 29898 del 10/01/2019, Rv.276228) anche in sede di appello, senza necessità di appello del P.M. sul punto,va osservato come, nel caso in esame, la pena accessoria deve essere esclusa, inquanto, prima dell’aumento per la continuazione interna, la pena base per il reatoritenuto è stata fissata in anni due di reclusione.L’illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabiled’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile(Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, Rv. 272090; Sez. 2 n. 7188 del 11/10/2018, Rv.276320).3.

Il secondo motivo presenta invece una doglianza generica, rispetto ad unasentenza di appello che deve essere considerata a tutti gli effetti una cd. doppiaconforme, richiamandosi la stessa ripetutamente alla decisione di primo grado ericorrendo entrambe a medesimi criteri di valutazione.La difesa indica genericamente un travisamento dei fatti o delle prove incui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’avere il giudice di appello confermatola sentenza di condanna nonostante l’ammessa presenza di sistematici e ripetutierrori commessi dall’interprete nell’opera di traduzione delle conversazioni e di cuii carabinieri (oltre che l’interprete medesimo) avrebbero dovuto accorgersi,insistendo apoditticamente sulla “oggettiva” erroneità nella traduzione di alcuneparole operata dall’interprete, ma senza un adeguato confronto con ilragionamento giuridico del giudicante, incentrato nell’escludere la buona fededell’imputato non in funzione della certezza degli accertamenti in ordine ai difettinella traduzione, ma sull’assenza di elementi oggettivi dimostrativi di unavolontaria attività di erronea trascrizione da parte degli operanti medesimi (Sez.6 n. 35228 del 24/09/2025, Rv. 288781: ‘In tema di calunnia, la consapevolezzadel denunciante in merito all’innocenza dell’accusato è esclusa nel caso in cui lasupposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementioggettivi e seri, tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona dinormale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazionedi conoscenza’)In sostanza, ciò che rileva, per il giudicante, ai fini del giudizio diresponsabilità, non è l’oggettività degli errori di trascrizione - indiscussa -, mal’assenza di elementi obiettivi a supporto di una deliberata scelta degli agenti difalsificare i dati trascritti, su cui avrebbe dovuto innestarsi una legittimaconvinzione da parte del ricorrente in ordine alla colpevolezza dei medesimioperanti in merito alla operazione di falsificazione.4.

In relazione al terzo motivo, si richiama il principio giurisprudenzialesecondo il quale ‘In caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia,si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell’art. 81 co. 1 c.p.,quanti sono gli incolpati’ (Sez. 6 n. 4537 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 242820),correttamente applicato dai giudici di merito.5.

Il ricorso deve, per i motivi suesposti, essere accolto limitatamente allacensura relativa all’applicazione della pena accessoria, che deve essere eliminata,mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla penaaccessoria che elimina.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte di appello di L’AquilaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Publico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SilviaSalvadori, che conclude, riportandosi alla memoria scritta depositata, perl’inammissibilità del ricorso e l’eliminazione della pena accessoria della interdizionedai pubblici uffici;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 7 novembre 2025, la Corte d’Appello di L’Aquila, inparziale riforma della sentenza emessa il 14 febbraio 2024 dal Tribunale di Teramonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato quest'ultimo interdetto dai pubblici ufficiper la durata di anni 5, confermando nel resto la sentenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] erastato ritenuto penalmente responsabile per il reato di calunnia, commesso ai dannidi tre agenti operanti, incaricati della trascrizione delle conversazioni intercettatenell’ambito di altro procedimento penale, che vedeva [OSCURATO:PERSONA] imputato di reatiin materia di stupefacenti, per avere incolpato costoro, pur sapendoli innocenti, diavere compiuto volutamente degli errori nella suddetta attività di trascrizione.2. Interpone ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore Avv.[OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento o la riforma della sentenzaimpugnata, riproducendo testualmente i motivi di appello e la decisione dellaCorte, e deducendo tre motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata perviolazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc.pen., avendo il giudice di secondo grado applicato, in assenza di appello delpubblico ministero, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per ladurata di anni cinque.2.2 Con il secondo motivo, il difensore deduce difetto di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. sulla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di calunnia, per travisamento del fatto di reato,avendo il ricorrente denunciato l'interprete e i carabinieri nella ferma e fondatacondizione che costoro avrebbero ‘calcato la mano’ nell'opera di traduzione alloscopo di aggravare la sua posizione di indagato; il consulente del pubblicoministero ha ritenuto di poter ricondurre la presenza di sistematici e ripetuti errori,riscontrati nell'opera della traduzione, all'uso del dialetto albanese, ma senzatrarne la dovuta conseguenza e cioè che il convincimento dell'imputato fossefondato su elementi oggettivi connotati da un riconoscibile margine di serietà.2.3 Con terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell'art. 81 cod. pen. e carenza e manifesta illogicità della motivazione,avendo la Corte di appello ritenuto che l'aver incolpato quattro persone sapendoleinnocenti, configuri un concorso formale dei reati ai sensi dell'art. 81, comma 1,cod. pen., mentre la denuncia querela è relativa ad un unico fatto di reato, sebbenecommesso da più persone.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente all’applicazione della pena accessoria.2. Ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubbliciuffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reatiunificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concretostabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e nona quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione. (Sez. 4 - , n.30040 del 23/05/2024, Rv. 286862 – 03)Nonostante, quindi, la legittima applicazione della pena accessoria in esamein ragione della sua obbligatorietà ex lege (Sez. 6 n. 29898 del 10/01/2019, Rv.276228) anche in sede di appello, senza necessità di appello del P.M. sul punto,va osservato come, nel caso in esame, la pena accessoria deve essere esclusa, inquanto, prima dell’aumento per la continuazione interna, la pena base per il reatoritenuto è stata fissata in anni due di reclusione.L’illegalità della pena accessoria, erroneamente applicata, è rilevabiled’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile(Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, Rv. 272090; Sez. 2 n. 7188 del 11/10/2018, Rv.276320).3. Il secondo motivo presenta invece una doglianza generica, rispetto ad unasentenza di appello che deve essere considerata a tutti gli effetti una cd. doppiaconforme, richiamandosi la stessa ripetutamente alla decisione di primo grado ericorrendo entrambe a medesimi criteri di valutazione.La difesa indica genericamente un travisamento dei fatti o delle prove incui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’avere il giudice di appello confermatola sentenza di condanna nonostante l’ammessa presenza di sistematici e ripetutierrori commessi dall’interprete nell’opera di traduzione delle conversazioni e di cuii carabinieri (oltre che l’interprete medesimo) avrebbero dovuto accorgersi,insistendo apoditticamente sulla “oggettiva” erroneità nella traduzione di alcuneparole operata dall’interprete, ma senza un adeguato confronto con ilragionamento giuridico del giudicante, incentrato nell’escludere la buona fededell’imputato non in funzione della certezza degli accertamenti in ordine ai difettinella traduzione, ma sull’assenza di elementi oggettivi dimostrativi di unavolontaria attività di erronea trascrizione da parte degli operanti medesimi (Sez.6 n. 35228 del 24/09/2025, Rv. 288781: ‘In tema di calunnia, la consapevolezzadel denunciante in merito all’innocenza dell’accusato è esclusa nel caso in cui lasupposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementioggettivi e seri, tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona dinormale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazionedi conoscenza’)In sostanza, ciò che rileva, per il giudicante, ai fini del giudizio diresponsabilità, non è l’oggettività degli errori di trascrizione - indiscussa -, mal’assenza di elementi obiettivi a supporto di una deliberata scelta degli agenti difalsificare i dati trascritti, su cui avrebbe dovuto innestarsi una legittimaconvinzione da parte del ricorrente in ordine alla colpevolezza dei medesimioperanti in merito alla operazione di falsificazione.4. In relazione al terzo motivo, si richiama il principio giurisprudenzialesecondo il quale ‘In caso di falsa incolpazione di più soggetti con unica denuncia,si configurano tanti distinti reati di calunnia, unificati ai sensi dell’art. 81 co. 1 c.p.,quanti sono gli incolpati’ (Sez. 6 n. 4537 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 242820),correttamente applicato dai giudici di merito.5. Il ricorso deve, per i motivi suesposti, essere accolto limitatamente allacensura relativa all’applicazione della pena accessoria, che deve essere eliminata,mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla penaaccessoria che elimina.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18807/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris