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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15059/2026

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el riesame di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLucia ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 5gennaio 2026 in epigrafe, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Genova in data 15 novembre 2025, che avevaapplicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di HadimMboup in relazione a numerosissimi episodi di cessione di quantitativi imprecisatidi sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack ed eroina commessi, da soloovvero in concorso con altri indagati, continuativamente, per un lungo periodo ditempo, nei mesi da febbraio a maggio 2022.2.

L’indagine trae origine dall’attività di osservazione degli operatori dipolizia locale, a partire dal mese di febbraio 2022, nel centro storico di Genova,che permetteva di accertare una diffusa attività di spaccio posta in essere danumerosi cittadini africani nei pressi del ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”, sito in via Prèn. 106R, di proprietà delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA].L’attività investigativa si protraeva dal mese di febbraio al mese disettembre 2022 e consentiva agli agenti di osservare numerosissime cessioni disostanza stupefacente, e i correlati pagamenti, di identificare i responsabili etalvolta di procedere al sequestro dello stupefacente venduto ai terzi acquirenti.Durante il monitoraggio delle cessioni, gli agenti notavano che gli spacciatori,che sostavano sulla soglia del ristorante o nei pressi dello stesso, estraevano dalcavo orale “quadrelle” (crack) o “palline” (eroina) per poi cederle agli acquirenti.3.

Il G.i.p. del Tribunale di Genova ha ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della visione dei filmati delletelecamere di sicurezza del sistema di videosorveglianza del Comune di Genova“GeCam”, che riprendevano le numerosissime cessioni di sostanza stupefacenteeffettuate da [OSCURATO:PERSONA], a volte in concorso con altri soggetti a volte da solo,nonché delle intercettazioni ambientali all’interno del locale “[OSCURATO:PERSONA]”, da cuiemergeva l’inserimento dell’indagati nell’attività di spaccio.Per quel che riguarda le esigenze cautelari, il G.i.p. ravvisava, da un lato, unconcreto e attuale pericolo di fuga ex art. 274, lett. b), c.p.p., sottolineandol'assenza di radicamento e di legami familiari dell'indagato sul territorionazionale e, dall'altro, il pericolo di reiterazione di reati dalla stessa specie diquelli per cui si procede, considerata in particolare l'abitualità delle condotte dispaccio e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (al pari degli altri indagati), in assenzadi un lecito impiego lavorativo, traesse la propria fonte di sostentamento in viaesclusiva dalla vendita di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nell'ordinanza cautelareil G.i.p. evidenziava l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, desunta dallaperduranza nel tempo delle condotte delittuose, dalla professionalità manifestatada tutti gli indagati nello svolgimento dell'illecita attività, dal quantitativo disostanza stupefacente ceduta e dalla continuità delle cessioni, nell'ambito delterritorio del centro storico genovese.In sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato ammetteva gli addebitiaffermando: che aveva commesso l'attività a lui contestata appena arrivato inItalia in quanto era senza soldi; che riceveva la droga da spacciare davanti alristorante da un connazionale; che lavorava ora saltuariamente come muratore;che non aveva mai fatto domanda per ottenere il permesso di soggiorno e vivevacon sua moglie in via Burlando a casa di un amico.4.

Il Tribunale del riesame di Genova escludeva la possibilità di riteneresussistente la lieve entità del fatto e quindi di qualificare le condotte contestateai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rigettaval’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per mancanza di autonomavalutazione delle specifiche esigenze cautelari e per mancato espletamentodell’interrogatorio “preventivo” e confermava l’ordinanza impugnata.5.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Genova ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando due motivi di ricorso.5.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità e in particolare erronea applicazionedell’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., nonché, contestualmente,manifesta illogicità e mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla dedotta insussistenza diuna autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi chegiustificano in concreto la misura disposta con l’ordinanza genetica, tenuto contoanche del tempo trascorso dalla commissione del fatto.Si duole, in particolare, che il Tribunale del riesame aveva rigettatol’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica proposta dalla difesa sotto quattrodistinti profili – segnatamente: a) mancata autonoma valutazione delle specificheesigenze cautelari rispetto alla richiesta del P.M.; b) mancanza di motivazione sulconcreto pericolo di fuga; c) tempo “silente” trascorso tra l’ultimo delittocontestato, risalente al 28 maggio 2022, e l’ordinanza applicativa della misura;d) mancanza di motivazione sulla scelta della misura perché effettuata in viacumulativa e non con riferimento al singolo indagato, senza considerarespecificamente la posizione dell’odierno ricorrente, in ogni caso in giovane età.5.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., e segnatamente erronea applicazione dell’art. 292, comma 3 bis, cod. proc.pen. con particolare riferimento al mancato espletamento dell’interrogatorio“preventivo” previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. nonché,contestualmente, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con particolare riferimento allaqualificazione giuridica dei fatti contestati ed alla sussistenza di un concreto edSi duole che il Tribunale del riesame ha escluso la denunziata nullitàdell’ordinanza custodiale, emessa senza l’interrogatorio preventivo, nonostantefosse assente qualsivoglia pericolo di fuga.Lamenta, sempre con riferimento al pericolo di fuga, che il Tribunale delriesame ha considerato solo l’entità della pena irroganda (superiore a due anni direclusione), senza considerare che il pericolo deve essere concreto ed attuale eche, nel caso di specie, si procede in relazione a fatti commessi tre anni primarispetto all’esecuzione della misura.Si duole, in particolare, che il Tribunale del riesame aveva omesso diconsiderare che [OSCURATO:PERSONA] non si era spostato da Genova dopo i fatti, tantoche l’arresto era avvenuto presso l’abitazione dello stesso nella città di Genova, esoprattutto era entrato in Italia da molti anni e quivi dimorava da oltre undecennio.Lamenta, infine, che il G.i.p. aveva ritenuto la sussistenza di un pericolo difuga sulla base di elementi meramente presuntivi, quali la mancanza di stabileradicamento e di residenza in Italia, e che il pericolo di fuga non può esseredesunto dalla condizione di straniero irregolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

I motivi di ricorso sono affetti da genericità per aspecificità “estrinseca”,in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte nella ordinanzaimpugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tuttoimmuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svoltenei motivi di riesame (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede dilegittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosiquindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).I motivi di ricorso sono, peraltro, manifestamente infondati.2.1.

Il primo motivo, con il quale il ricorrente ripropone in sede di legittimitàil motivo del riesame con il quale aveva lamentato i profili della motivazionerelativi alla mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenzecautelari, alla attualità delle esigenze cautelari e alla mancanza di motivazionesulla scelta della misura cautelare, è generico e manifestamente infondato.Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avutomodo di affermare che, «in tema di motivazione delle ordinanze cautelaripersonali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenzecautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, èosservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o inparte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascunacontestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fattoritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanzaai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelarinel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazionidescrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che ilgiudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendoricorrere ad una valutazione cumulativa, purché, dal contesto delprovvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazioneai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essisussistenti» (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 – 01;Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658 – 01; Sez. 6, n. 46792 del11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 – 01).Nel caso in esame, il provvedimento impugnato dà atto che il Giudice per leindagini preliminari ha ricostruito il quadro indiziario a carico dell’indagato sullabase della visione delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza delComune di Genova, che riprendevano [OSCURATO:PERSONA] mentre cedeva sostanzastupefacente ai vari acquirenti, addebiti, peraltro, ammessi in sede diinterrogatorio di garanzia.Quanto al profilo delle esigenze cautelari, si osserva che il Tribunale delriesame – così come il Giudice per le indagini preliminari – ha ritenuto che laposizione di [OSCURATO:PERSONA] era del tutto sovrapponibile alla posizione degli altristranieri che con lui si alternavano nell’attività di spaccio sulla pubblica via,tenuto conto delle condotte criminose effettuate in modo simile agli altri indagatie con il medesimo modus operandi caratterizzato dallo stesso schema illecito chesi ripeteva quotidianamente di fronte ad un locale pubblico.

Il Tribunale delriesame – così come il Giudice per le indagini preliminari – ha, quindi, fondato laprognosi negativa in ordine al futuro comportamento di [OSCURATO:PERSONA] sullareiterazione delle condotte criminose, protrattesi per un consistente arcotemporale e con elevata ripetitività, tanto da ritenerle abituali, sullaprofessionalità manifestata nello svolgimento della illecita attività di spaccio,desunta dal modus operandi, dalla presenza assidua nel luogo monitorato e dallacollaborazione con gli altri indagati, nonché sulla qualità e quantità dellasostanza stupefacente trattata, ciò che escludeva l’applicazione della lieve entitàdel fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Dunque, il provvedimento impugnato ha implicitamente valutato che lo iatotemporale esistente rispetto alla commissione dei fatti, tenuto conto del pienoinserimento dell’odierno ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio disostanze stupefacenti, non abbia inciso significativamente sulla concretezza esulla attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose.Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioniha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, ilprovvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specificadeduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dallacomplessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01).

In altri termini, in tema dimotivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenzeprocessuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì daconsentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzioneadottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettatadalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifichetesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conducaalla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, Rv. 284061 – 01).Quanto, infine, al profilo della adeguatezza della misura cautelare, ilTribunale del riesame, con motivazione congrua e non illogica, ha ritenuto che«l'indagato, pur avendo ammesso gli addebiti, non ha inteso recidere i legamicon i suoi fornitori che l'attuale, pur ampia, indagine non ha svelato, per cui, senon ristretto in carcere, potrebbe riprendere l'illecita attività che del resto puòessere reiterata anche semplicemente con l'intermediazione dei contatti che solola massima misura può impedire.

Né si desume da alcuna allegazione difensivache il ricorrente, a distanza di tempo dai fatti, abbia impresso una svolta nelsenso della liceità alla propria vita da irregolare sul territorio del Paese.».2.2.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente ripropone in sede dilegittimità il motivo del riesame con il quale aveva lamentato l’insussistenza diun concreto ed attuale pericolo di fuga e il mancato espletamento dell’interrogatorio“preventivo”, è generico e manifestamente infondato.Il motivo, invero, non si misura con l’ampia motivazione del provvedimentoimpugnato, che, quanto alla sussistenza del pericolo di fuga, ha valorizzatol’assenza di radicamento e di lecito stabile legame di [OSCURATO:PERSONA] con ilterritorio nazionale, il fatto che fosse privo di fissa dimora e che, nonostante lasua giovane età, fosse pienamente inserito negli ambienti delinquenziali deditiallo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo, dunque, che si trattasse disoggetto che potesse rendersi irreperibile anche solo spostandosi sul territorionazionale per proseguire altrove la sua attività illecita.Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato,che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reiterapedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame, senzaargomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorsoargomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui risulta del tuttoaspecifico.E, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazionicautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanzacautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e,per quel che qui interessa, delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gliaspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impeditoapprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusionidiverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimentogenetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, ondeconsentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione (Sez. 3, n. 10400 del19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 - 02)Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidatanel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio dimotivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, per quel che qui interessa, allasussistenza delle esigenze cautelari, consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dalgiudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828-01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 24553del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976-01).In altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori:sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso chetrattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazionetassativamente indicate dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884 – 01).

Invero, nel momento del controllo della motivazione, non si devestabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nési deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare sequesta giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di unaplausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett.e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei datiprocessuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo algiudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto aidati processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01; Sez.

U,n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01).Orbene, nel caso in esame, come si è sopra evidenziato, l'ordinanzaimpugnata ha considerato una serie di elementi dai quali ha desunto lasussistenza del pericolo di fuga in termini di concretezza e di attualità e ha,quindi, escluso la necessità dell’espletamento dell’interrogatorio “preventivo”.3.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el riesame di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLucia ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 5gennaio 2026 in epigrafe, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Genova in data 15 novembre 2025, che avevaapplicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di HadimMboup in relazione a numerosissimi episodi di cessione di quantitativi imprecisatidi sostanza stupefacente del tipo cocaina/crack ed eroina commessi, da soloovvero in concorso con altri indagati, continuativamente, per un lungo periodo ditempo, nei mesi da febbraio a maggio 2022.2. L’indagine trae origine dall’attività di osservazione degli operatori dipolizia locale, a partire dal mese di febbraio 2022, nel centro storico di Genova,che permetteva di accertare una diffusa attività di spaccio posta in essere danumerosi cittadini africani nei pressi del ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”, sito in via Prèn. 106R, di proprietà delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA].L’attività investigativa si protraeva dal mese di febbraio al mese disettembre 2022 e consentiva agli agenti di osservare numerosissime cessioni disostanza stupefacente, e i correlati pagamenti, di identificare i responsabili etalvolta di procedere al sequestro dello stupefacente venduto ai terzi acquirenti.Durante il monitoraggio delle cessioni, gli agenti notavano che gli spacciatori,che sostavano sulla soglia del ristorante o nei pressi dello stesso, estraevano dalcavo orale “quadrelle” (crack) o “palline” (eroina) per poi cederle agli acquirenti.3. Il G.i.p. del Tribunale di Genova ha ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della visione dei filmati delletelecamere di sicurezza del sistema di videosorveglianza del Comune di Genova“GeCam”, che riprendevano le numerosissime cessioni di sostanza stupefacenteeffettuate da [OSCURATO:PERSONA], a volte in concorso con altri soggetti a volte da solo,nonché delle intercettazioni ambientali all’interno del locale “[OSCURATO:PERSONA]”, da cuiemergeva l’inserimento dell’indagati nell’attività di spaccio.Per quel che riguarda le esigenze cautelari, il G.i.p. ravvisava, da un lato, unconcreto e attuale pericolo di fuga ex art. 274, lett. b), c.p.p., sottolineandol'assenza di radicamento e di legami familiari dell'indagato sul territorionazionale e, dall'altro, il pericolo di reiterazione di reati dalla stessa specie diquelli per cui si procede, considerata in particolare l'abitualità delle condotte dispaccio e la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] (al pari degli altri indagati), in assenzadi un lecito impiego lavorativo, traesse la propria fonte di sostentamento in viaesclusiva dalla vendita di sostanze stupefacenti. Inoltre, nell'ordinanza cautelareil G.i.p. evidenziava l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati, desunta dallaperduranza nel tempo delle condotte delittuose, dalla professionalità manifestatada tutti gli indagati nello svolgimento dell'illecita attività, dal quantitativo disostanza stupefacente ceduta e dalla continuità delle cessioni, nell'ambito delterritorio del centro storico genovese.In sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato ammetteva gli addebitiaffermando: che aveva commesso l'attività a lui contestata appena arrivato inItalia in quanto era senza soldi; che riceveva la droga da spacciare davanti alristorante da un connazionale; che lavorava ora saltuariamente come muratore;che non aveva mai fatto domanda per ottenere il permesso di soggiorno e vivevacon sua moglie in via Burlando a casa di un amico.4. Il Tribunale del riesame di Genova escludeva la possibilità di riteneresussistente la lieve entità del fatto e quindi di qualificare le condotte contestateai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rigettaval’eccezione di nullità dell’ordinanza cautelare per mancanza di autonomavalutazione delle specifiche esigenze cautelari e per mancato espletamentodell’interrogatorio “preventivo” e confermava l’ordinanza impugnata.5. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Genova ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia,articolando due motivi di ricorso.5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità e in particolare erronea applicazionedell’art. 292, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., nonché, contestualmente,manifesta illogicità e mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla dedotta insussistenza diuna autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi chegiustificano in concreto la misura disposta con l’ordinanza genetica, tenuto contoanche del tempo trascorso dalla commissione del fatto.Si duole, in particolare, che il Tribunale del riesame aveva rigettatol’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica proposta dalla difesa sotto quattrodistinti profili – segnatamente: a) mancata autonoma valutazione delle specificheesigenze cautelari rispetto alla richiesta del P.M.; b) mancanza di motivazione sulconcreto pericolo di fuga; c) tempo “silente” trascorso tra l’ultimo delittocontestato, risalente al 28 maggio 2022, e l’ordinanza applicativa della misura;d) mancanza di motivazione sulla scelta della misura perché effettuata in viacumulativa e non con riferimento al singolo indagato, senza considerarespecificamente la posizione dell’odierno ricorrente, in ogni caso in giovane età.5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., e segnatamente erronea applicazione dell’art. 292, comma 3 bis, cod. proc.pen. con particolare riferimento al mancato espletamento dell’interrogatorio“preventivo” previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. nonché,contestualmente, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con particolare riferimento allaqualificazione giuridica dei fatti contestati ed alla sussistenza di un concreto edSi duole che il Tribunale del riesame ha escluso la denunziata nullitàdell’ordinanza custodiale, emessa senza l’interrogatorio preventivo, nonostantefosse assente qualsivoglia pericolo di fuga.Lamenta, sempre con riferimento al pericolo di fuga, che il Tribunale delriesame ha considerato solo l’entità della pena irroganda (superiore a due anni direclusione), senza considerare che il pericolo deve essere concreto ed attuale eche, nel caso di specie, si procede in relazione a fatti commessi tre anni primarispetto all’esecuzione della misura.Si duole, in particolare, che il Tribunale del riesame aveva omesso diconsiderare che [OSCURATO:PERSONA] non si era spostato da Genova dopo i fatti, tantoche l’arresto era avvenuto presso l’abitazione dello stesso nella città di Genova, esoprattutto era entrato in Italia da molti anni e quivi dimorava da oltre undecennio.Lamenta, infine, che il G.i.p. aveva ritenuto la sussistenza di un pericolo difuga sulla base di elementi meramente presuntivi, quali la mancanza di stabileradicamento e di residenza in Italia, e che il pericolo di fuga non può esseredesunto dalla condizione di straniero irregolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi di ricorso sono affetti da genericità per aspecificità “estrinseca”,in quanto non si confrontano con le argomentazioni svolte nella ordinanzaimpugnata che confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tuttoimmuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svoltenei motivi di riesame (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede dilegittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosiquindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).I motivi di ricorso sono, peraltro, manifestamente infondati.2.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente ripropone in sede di legittimitàil motivo del riesame con il quale aveva lamentato i profili della motivazionerelativi alla mancanza di autonoma valutazione delle specifiche esigenzecautelari, alla attualità delle esigenze cautelari e alla mancanza di motivazionesulla scelta della misura cautelare, è generico e manifestamente infondato.Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avutomodo di affermare che, «in tema di motivazione delle ordinanze cautelaripersonali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenzecautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, èosservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o inparte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascunacontestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fattoritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanzaai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelarinel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazionidescrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che ilgiudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendoricorrere ad una valutazione cumulativa, purché, dal contesto delprovvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazioneai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essisussistenti» (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv. 288341 – 01;Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658 – 01; Sez. 6, n. 46792 del11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 – 01).Nel caso in esame, il provvedimento impugnato dà atto che il Giudice per leindagini preliminari ha ricostruito il quadro indiziario a carico dell’indagato sullabase della visione delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza delComune di Genova, che riprendevano [OSCURATO:PERSONA] mentre cedeva sostanzastupefacente ai vari acquirenti, addebiti, peraltro, ammessi in sede diinterrogatorio di garanzia.Quanto al profilo delle esigenze cautelari, si osserva che il Tribunale delriesame – così come il Giudice per le indagini preliminari – ha ritenuto che laposizione di [OSCURATO:PERSONA] era del tutto sovrapponibile alla posizione degli altristranieri che con lui si alternavano nell’attività di spaccio sulla pubblica via,tenuto conto delle condotte criminose effettuate in modo simile agli altri indagatie con il medesimo modus operandi caratterizzato dallo stesso schema illecito chesi ripeteva quotidianamente di fronte ad un locale pubblico. Il Tribunale delriesame – così come il Giudice per le indagini preliminari – ha, quindi, fondato laprognosi negativa in ordine al futuro comportamento di [OSCURATO:PERSONA] sullareiterazione delle condotte criminose, protrattesi per un consistente arcotemporale e con elevata ripetitività, tanto da ritenerle abituali, sullaprofessionalità manifestata nello svolgimento della illecita attività di spaccio,desunta dal modus operandi, dalla presenza assidua nel luogo monitorato e dallacollaborazione con gli altri indagati, nonché sulla qualità e quantità dellasostanza stupefacente trattata, ciò che escludeva l’applicazione della lieve entitàdel fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Dunque, il provvedimento impugnato ha implicitamente valutato che lo iatotemporale esistente rispetto alla commissione dei fatti, tenuto conto del pienoinserimento dell’odierno ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio disostanze stupefacenti, non abbia inciso significativamente sulla concretezza esulla attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose.Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioniha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, ilprovvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specificadeduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dallacomplessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01). In altri termini, in tema dimotivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenzeprocessuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì daconsentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzioneadottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettatadalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamenteconsiderata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifichetesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conducaalla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, Rv. 284061 – 01).Quanto, infine, al profilo della adeguatezza della misura cautelare, ilTribunale del riesame, con motivazione congrua e non illogica, ha ritenuto che«l'indagato, pur avendo ammesso gli addebiti, non ha inteso recidere i legamicon i suoi fornitori che l'attuale, pur ampia, indagine non ha svelato, per cui, senon ristretto in carcere, potrebbe riprendere l'illecita attività che del resto puòessere reiterata anche semplicemente con l'intermediazione dei contatti che solola massima misura può impedire. Né si desume da alcuna allegazione difensivache il ricorrente, a distanza di tempo dai fatti, abbia impresso una svolta nelsenso della liceità alla propria vita da irregolare sul territorio del Paese.».2.2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente ripropone in sede dilegittimità il motivo del riesame con il quale aveva lamentato l’insussistenza diun concreto ed attuale pericolo di fuga e il mancato espletamento dell’interrogatorio“preventivo”, è generico e manifestamente infondato.Il motivo, invero, non si misura con l’ampia motivazione del provvedimentoimpugnato, che, quanto alla sussistenza del pericolo di fuga, ha valorizzatol’assenza di radicamento e di lecito stabile legame di [OSCURATO:PERSONA] con ilterritorio nazionale, il fatto che fosse privo di fissa dimora e che, nonostante lasua giovane età, fosse pienamente inserito negli ambienti delinquenziali deditiallo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo, dunque, che si trattasse disoggetto che potesse rendersi irreperibile anche solo spostandosi sul territorionazionale per proseguire altrove la sua attività illecita.Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato,che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reiterapedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame, senzaargomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorsoargomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui risulta del tuttoaspecifico.E, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazionicautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanzacautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e,per quel che qui interessa, delle esigenze cautelari è tenuto ad indicare gliaspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impeditoapprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusionidiverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimentogenetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, ondeconsentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione (Sez. 3, n. 10400 del19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827 - 02)Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidatanel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio dimotivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, per quel che qui interessa, allasussistenza delle esigenze cautelari, consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dalgiudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000,Audino, Rv. 215828-01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 24553del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976-01).In altri termini, l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice èrilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche normedi legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori:sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso chetrattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazionetassativamente indicate dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.269884 – 01). Invero, nel momento del controllo della motivazione, non si devestabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nési deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare sequesta giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di unaplausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett.e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei datiprocessuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo algiudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto aidati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01; Sez. U,n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01).Orbene, nel caso in esame, come si è sopra evidenziato, l'ordinanzaimpugnata ha considerato una serie di elementi dai quali ha desunto lasussistenza del pericolo di fuga in termini di concretezza e di attualità e ha,quindi, escluso la necessità dell’espletamento dell’interrogatorio “preventivo”.3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15059/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris