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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 17038/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 582, 585, 628 comma terzo nn. 1 e 3 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul quadro probatorio comprovante entrambi i reati in imputazione); letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in ordine all'eccessiva dosimetria della pena inflitta rispetto al minimo edittale, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità della pena irrogata, già mitigata e rideterminata dalla Corte territoriale in favore dell'imputata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere,'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 582, 585, 628 comma terzo nn. 1 e 3 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul quadro probatorio comprovante entrambi i reati in imputazione); letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in ordine all'eccessiva dosimetria della pena inflitta rispetto al minimo edittale, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità della pena irrogata, già mitigata e rideterminata dalla Corte territoriale in favore dell'imputata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere,'[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17038/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris