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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18613/2026

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’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematicalegale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4598/2023depositata il 26/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheGiuseppa [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il ragioniere [OSCURATO:PERSONA] ottenerne, a titolo di responsabilità professionale, la condanna allarestituzione della somma di 7.750,00 euro non utilizzata per le finalità cuiallo stesso era stata consegnata, nonché al risarcimento dei dannipatrimoniali e morali subiti in ragione dell’inadempimento, condeclaratoria che nulla era dovuto dall’attrice a titolo di compenso stante lasuddetta e grave negligenza nello svolgimento dell’incarico;deduceva di aver infatti incaricato il convenuto d’impugnare la cartellaesattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di una somma pertributi e che, a séguito del mancato accoglimento del ricorso proposto, ilprofessionista le aveva consigliato di depositare un’istanza di definizionedelle liti pendenti ex art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, quale convertito,finalizzata ad ottenere lo sgravio fiscale;nonostante la dazione da parte dell’attrice della somma a tal finenecessaria, aveva ricevuto un’ulteriore intimazione di pagamento cui erasottesa la medesima cartella esattoriale, a causa dell’inadempimentoprofessionale di [OSCURATO:PERSONA];resisteva [OSCURATO:PERSONA] proponendo a sua volta domandariconvenzionale per il pagamento di somme a titolo di onorariprofessionali, producendo la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Roma, di accoglimento del ricorso proposto avversol’intimazione di pagamento, relativa ad incarico perciò, in conclusione,utilmente svolto;il Tribunale accoglieva nella misura di ragione la domanda principaleritenendo fondato l’addebito di responsabilità professionale del ragioniere,Numero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026condannando quest’ultimo alla restituzione della somma indebitamentetrattenuta, mentre dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionaleperché non idoneamente connessa, in quanto riferita ad incaricoprofessionale diverso da quello oggetto di domanda principale;la Corte d’appello confermava la sentenza impugnata ritenendo, perquanto ancora d’interesse, che:- sebbene fosse fondata la censura relativa alla declaratoriad’inammissibilità della domanda riconvenzionale, dovendo ravvisarsi unaconnessione alla controversia instaurata per responsabilità professionale,la pretesa di pagamento degli onorari non poteva trovare accoglimento nelmerito: l’appellante, infatti, non aveva fornito la prova dell’effettivoconferimento dello specifico incarico professionale alla proposizione delricorso concluso con l’esibita sentenza del giudice tributario di primogrado, essendo quest’ultima l’unica produzione offerta;- a fronte della contestazione della parte asseritamente assistita,non poteva ritenersi sufficiente, a provare l’incarico professionale, la meraindicazione dell’appellante come difensore nell’epigrafe della decisionedell’allora Commissione Tributaria, attesa la mancata produzione delricorso o di altro atto difensivo contenente la procura o comunque idoneaprova dello specifico conferimento del suddetto mandato;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo illustrato da memoria;resiste con controricorso, corredato da memoria, [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], come da prodotto certificato di morte edichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.Rilevato checon l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2699 e 2700, cod. civ., e degli artt. 115 e 116,cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando diconsiderare che:Numero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026- la sentenza del giudice tributario, in cui era riportata nell’epigrafe larappresentanza difensiva del deducente e nel dispositivo ladistrazione delle relative spese, era prova fidefacente nonobliterabile;- nella citazione di primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di averconferito “delega” per proporre ricorso.Considerato cheil ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;la Corte di appello ha ritenuto che, posta la riscontrata contestazionedel conferimento dello specifico mandato difensivo, avrebbe dovuto darsila prova del titolo contrattuale a fondamento della domanda svolta inriconvenzione;secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema dinegozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere dirappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce unnegozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale lo stesso vieneincaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, disvolgere la sua opera professionale in favore della parte:conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio,non è indispensabile il rilascio di una procura processuale, essendoquest'ultima richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e,pertanto, non sussiste una corrispondenza diretta dal punto di vistasoggettivo fra la procura alle liti e il contratto di patrocinio, tale per cuidalla procura processuale rilasciata debba necessariamente evincersil'esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti per cui ilprimo è il cliente del secondo (Cass., 11/03/2019, n. 6905, che, sulladistinzione, cita in motivazione Cass. n. 14276 del 2017, Cass. n. 18450del 2014, Cass. n. 13963 del 2006, Cass. n. 10454 del 2002);Numero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026pertanto, secondo la ricordata nomofilachia, che qui dev’essereribadita, la procura alle liti costituisce solo un indice presuntivo dellasussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio, che, secontestato, dev’essere provato (Cass., 17/12/2025, n. 32997, cherichiama in motivazione proprio Cass., n. 6905 del 2019, cit.);in altri termini, la prova della procura ad litem integra un indiceprobatorio del rilascio del mandato, ma può essere valutata a tal fineinsufficiente in particolare nel contesto delle risultanze istruttorie;non viene quindi in rilievo la dedotta portata fidefacente dellasentenza, sia quanto ai riferimenti in epigrafe sulla rappresentanzaprocessuale, sia quanto alla disposizione inerente alla distrazione dellespese su richiesta dallo stesso difensore;ciò posto, nella fattispecie:- la Corte territoriale ha per un verso ritenuto che fosse incontestatal’assunzione dell’impegno professionale a proporre ricorso avversola cartella e poi istanza per lo sgravio fiscale (pag. 6 della sentenzain questa sede gravata, righi 12, 13, 14), e, per altro verso, haritenuto non vi fosse prova dello specifico mandato a impugnarel’intimazione evidentemente per ragioni diverse da quello sgravioche si riteneva essere stato chiesto e ottenuto (pag. 2, in fine, dellasentenza stessa, quanto alla negligenza professionale allegata ericonosciuta come a pag. 6): in tal senso deve intendersi il richiamo(a pag. 8) alla mancanza di esibizione della procura processualecon il relativo contenuto da cui, cioè, evincere eventuali indici in talsenso, ovvero altra idonea prova del rilascio e della persistenza delcosì ricostruito mandato;- non risulta specificatamente censurata, davanti a questa Corte, laviolazione della disciplina delle presunzioni;allo stesso tempo, riguardo alla contestazione della sussistenza dellospecifico mandato, secondo parte ricorrente essa sarebbe smentita dallaNumero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026speculare ammissione nell’originaria citazione di aver conferito la “delega”a proporre ricorso, mentre in controricorso si oppone, in particolare, cheRubera aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] la “revoca di ogni mandato”all’incirca tre mesi prima della prima udienza davanti al giudice tributario;deve osservarsi che la censura si risolve in una richiesta di riletturaistruttoria del complessivo valore delle rivendicate ammissioni, comeconferma la stessa prospettazione, in questa chiave, di un «errore…anchedal punto di vista fattuale», che si sarebbe aggiunto a quello, allegatosopra visto, di una «imprecisa valutazione delle prove» (pag. 7 delricorso);sul punto, non viene specificatamente prospettata, in tesi, unaviolazione della portata legale confessoria di tali ammissioni che, al di fuoridi questa cornice normativa e dei relativi presupposti, sono fonte dicognizione giudiziale liberamente apprezzabile assieme agli altri elementidi prova (Cass., 04/08/2023, n. 23809);la Corte di appello ha dunque interpretato la domanda nel senso,peraltro pacifico (pag. 1 del ricorso), che era stato richiesto il pagamentodei compensi per il ricorso definito con la richiamata sentenza (nonchédalla stessa liquidato con distrazione in favore del professionista) e non(diversamente) per l’attività da svolgere al fine di definire anchestragiudizialmente il rapporto erariale di cui in narrativa, laddovel’originaria convenuta aveva addebitato la negligenza professionale quantoa quest’ultima attività, sicché non vi era una strutturale incompatibilità traquesta deduzione e la negazione della sussistenza di uno specificomandato, sotteso alla procura processuale, per il giudizio da curare,davanti al giudice tributario, a fronte di un’intimazione palesatasi,diversamente da quanto atteso dalla pretesa mandante, proprio per nonesservi stata quella pregressa definizione della pretesa fiscale;in conclusione, la censura, per come formulata, anche relativamente atale profilo dev’essere pertanto disattesa, afferendo, nel fondo, allaNumero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricostruzione fattuale della sussistenza del discusso mandato che la parteavrebbe conferito;ne deriva quanto anticipato;spese secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso condannando parte ricorrente alla rifusionedelle spese processuali della parte controricorrente, liquidate in 2.500,00euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessorilegali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematicalegale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4598/2023depositata il 26/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheGiuseppa [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il ragioniere [OSCURATO:PERSONA] ottenerne, a titolo di responsabilità professionale, la condanna allarestituzione della somma di 7.750,00 euro non utilizzata per le finalità cuiallo stesso era stata consegnata, nonché al risarcimento dei dannipatrimoniali e morali subiti in ragione dell’inadempimento, condeclaratoria che nulla era dovuto dall’attrice a titolo di compenso stante lasuddetta e grave negligenza nello svolgimento dell’incarico;deduceva di aver infatti incaricato il convenuto d’impugnare la cartellaesattoriale con cui le era stato ingiunto il pagamento di una somma pertributi e che, a séguito del mancato accoglimento del ricorso proposto, ilprofessionista le aveva consigliato di depositare un’istanza di definizionedelle liti pendenti ex art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, quale convertito,finalizzata ad ottenere lo sgravio fiscale;nonostante la dazione da parte dell’attrice della somma a tal finenecessaria, aveva ricevuto un’ulteriore intimazione di pagamento cui erasottesa la medesima cartella esattoriale, a causa dell’inadempimentoprofessionale di [OSCURATO:PERSONA];resisteva [OSCURATO:PERSONA] proponendo a sua volta domandariconvenzionale per il pagamento di somme a titolo di onorariprofessionali, producendo la sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Roma, di accoglimento del ricorso proposto avversol’intimazione di pagamento, relativa ad incarico perciò, in conclusione,utilmente svolto;il Tribunale accoglieva nella misura di ragione la domanda principaleritenendo fondato l’addebito di responsabilità professionale del ragioniere,Numero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026condannando quest’ultimo alla restituzione della somma indebitamentetrattenuta, mentre dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionaleperché non idoneamente connessa, in quanto riferita ad incaricoprofessionale diverso da quello oggetto di domanda principale;la Corte d’appello confermava la sentenza impugnata ritenendo, perquanto ancora d’interesse, che:- sebbene fosse fondata la censura relativa alla declaratoriad’inammissibilità della domanda riconvenzionale, dovendo ravvisarsi unaconnessione alla controversia instaurata per responsabilità professionale,la pretesa di pagamento degli onorari non poteva trovare accoglimento nelmerito: l’appellante, infatti, non aveva fornito la prova dell’effettivoconferimento dello specifico incarico professionale alla proposizione delricorso concluso con l’esibita sentenza del giudice tributario di primogrado, essendo quest’ultima l’unica produzione offerta;- a fronte della contestazione della parte asseritamente assistita,non poteva ritenersi sufficiente, a provare l’incarico professionale, la meraindicazione dell’appellante come difensore nell’epigrafe della decisionedell’allora Commissione Tributaria, attesa la mancata produzione delricorso o di altro atto difensivo contenente la procura o comunque idoneaprova dello specifico conferimento del suddetto mandato;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] un unico motivo illustrato da memoria;resiste con controricorso, corredato da memoria, [OSCURATO:PERSONA],quale erede di [OSCURATO:PERSONA], come da prodotto certificato di morte edichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.Rilevato checon l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2699 e 2700, cod. civ., e degli artt. 115 e 116,cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando diconsiderare che:Numero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026- la sentenza del giudice tributario, in cui era riportata nell’epigrafe larappresentanza difensiva del deducente e nel dispositivo ladistrazione delle relative spese, era prova fidefacente nonobliterabile;- nella citazione di primo grado [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di averconferito “delega” per proporre ricorso.Considerato cheil ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato;la Corte di appello ha ritenuto che, posta la riscontrata contestazionedel conferimento dello specifico mandato difensivo, avrebbe dovuto darsila prova del titolo contrattuale a fondamento della domanda svolta inriconvenzione;secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema dinegozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere dirappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce unnegozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale lo stesso vieneincaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, disvolgere la sua opera professionale in favore della parte:conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio,non è indispensabile il rilascio di una procura processuale, essendoquest'ultima richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, e,pertanto, non sussiste una corrispondenza diretta dal punto di vistasoggettivo fra la procura alle liti e il contratto di patrocinio, tale per cuidalla procura processuale rilasciata debba necessariamente evincersil'esistenza di un contratto di patrocinio fra le medesime parti per cui ilprimo è il cliente del secondo (Cass., 11/03/2019, n. 6905, che, sulladistinzione, cita in motivazione Cass. n. 14276 del 2017, Cass. n. 18450del 2014, Cass. n. 13963 del 2006, Cass. n. 10454 del 2002);Numero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026pertanto, secondo la ricordata nomofilachia, che qui dev’essereribadita, la procura alle liti costituisce solo un indice presuntivo dellasussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio, che, secontestato, dev’essere provato (Cass., 17/12/2025, n. 32997, cherichiama in motivazione proprio Cass., n. 6905 del 2019, cit.);in altri termini, la prova della procura ad litem integra un indiceprobatorio del rilascio del mandato, ma può essere valutata a tal fineinsufficiente in particolare nel contesto delle risultanze istruttorie;non viene quindi in rilievo la dedotta portata fidefacente dellasentenza, sia quanto ai riferimenti in epigrafe sulla rappresentanzaprocessuale, sia quanto alla disposizione inerente alla distrazione dellespese su richiesta dallo stesso difensore;ciò posto, nella fattispecie:- la Corte territoriale ha per un verso ritenuto che fosse incontestatal’assunzione dell’impegno professionale a proporre ricorso avversola cartella e poi istanza per lo sgravio fiscale (pag. 6 della sentenzain questa sede gravata, righi 12, 13, 14), e, per altro verso, haritenuto non vi fosse prova dello specifico mandato a impugnarel’intimazione evidentemente per ragioni diverse da quello sgravioche si riteneva essere stato chiesto e ottenuto (pag. 2, in fine, dellasentenza stessa, quanto alla negligenza professionale allegata ericonosciuta come a pag. 6): in tal senso deve intendersi il richiamo(a pag. 8) alla mancanza di esibizione della procura processualecon il relativo contenuto da cui, cioè, evincere eventuali indici in talsenso, ovvero altra idonea prova del rilascio e della persistenza delcosì ricostruito mandato;- non risulta specificatamente censurata, davanti a questa Corte, laviolazione della disciplina delle presunzioni;allo stesso tempo, riguardo alla contestazione della sussistenza dellospecifico mandato, secondo parte ricorrente essa sarebbe smentita dallaNumero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026speculare ammissione nell’originaria citazione di aver conferito la “delega”a proporre ricorso, mentre in controricorso si oppone, in particolare, cheRubera aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] la “revoca di ogni mandato”all’incirca tre mesi prima della prima udienza davanti al giudice tributario;deve osservarsi che la censura si risolve in una richiesta di riletturaistruttoria del complessivo valore delle rivendicate ammissioni, comeconferma la stessa prospettazione, in questa chiave, di un «errore…anchedal punto di vista fattuale», che si sarebbe aggiunto a quello, allegatosopra visto, di una «imprecisa valutazione delle prove» (pag. 7 delricorso);sul punto, non viene specificatamente prospettata, in tesi, unaviolazione della portata legale confessoria di tali ammissioni che, al di fuoridi questa cornice normativa e dei relativi presupposti, sono fonte dicognizione giudiziale liberamente apprezzabile assieme agli altri elementidi prova (Cass., 04/08/2023, n. 23809);la Corte di appello ha dunque interpretato la domanda nel senso,peraltro pacifico (pag. 1 del ricorso), che era stato richiesto il pagamentodei compensi per il ricorso definito con la richiamata sentenza (nonchédalla stessa liquidato con distrazione in favore del professionista) e non(diversamente) per l’attività da svolgere al fine di definire anchestragiudizialmente il rapporto erariale di cui in narrativa, laddovel’originaria convenuta aveva addebitato la negligenza professionale quantoa quest’ultima attività, sicché non vi era una strutturale incompatibilità traquesta deduzione e la negazione della sussistenza di uno specificomandato, sotteso alla procura processuale, per il giudizio da curare,davanti al giudice tributario, a fronte di un’intimazione palesatasi,diversamente da quanto atteso dalla pretesa mandante, proprio per nonesservi stata quella pregressa definizione della pretesa fiscale;in conclusione, la censura, per come formulata, anche relativamente atale profilo dev’essere pertanto disattesa, afferendo, nel fondo, allaNumero registro generale 19844/2023Numero sezionale 1838/2026Numero di raccolta generale 18613/2026Data pubblicazione 08/06/2026ricostruzione fattuale della sussistenza del discusso mandato che la parteavrebbe conferito;ne deriva quanto anticipato;spese secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso condannando parte ricorrente alla rifusionedelle spese processuali della parte controricorrente, liquidate in 2.500,00euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessorilegali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partericorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello
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