CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 00441/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato in(MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di M ilano ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di leggee vizio di motivazionein ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Infatti, quanto al primo profilo, non risponde al vero che la Corte d’appello abbiaritenuto incompatibile la disciplina di cui all’art. 131 bis cod.pen. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, riguardante l'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo, in proposito, essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. (cfr. p. 4). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025