CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 29831/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'ELIA Alfonso, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Salerno ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale, avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 03/11/2022, nella parte in cui - per quanto qui rileva - aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura custodiale in carcere nei confronti di D'ELIA Alfonso, in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 a lui ascritto al capo 1) della rubrica (il G.i.p. aveva invece disposto la misura degli arresti t b• domiciliari, in luogo di quella carceraria richiesta dal P.M., in relazione al reato di cui all'ad, 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, così diversamente qualificata l'incolpazione di cui al capo 9). 2. Ricorre per cassazione il D'ELIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Si censura l'ordinanza per non aver considerato che, dalle intercettazioni, emergevano accordi presi di volta in volta, senza alcuna stabilità, difettando invece la stabilità dell'accordo e comunque la prova della consapevolezza in capo al ricorrente (non potendo valorizzarsi al riguardo l'apprezzamento da questi ricevuto quando sostituì il fratello Pasquale). 2.2. Vizio di motivazione quanto alla sussistenza di esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo di ricorso, è anzitutto necessario richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01). In tale ottica ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le considerazioni del Tribunale in ordine alla configurabilità del reato associativo, e all'attribuzione (anche) al D'ELIA Alfonso della qualifica di partecipe, resistono alle censure difensive, volte a sollecitare - in una prospettiva atomistica e parcellizzata - una diversa valutazione delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 2.1. Dopo aver diffusamente riportato il contenuto delle più rilevanti risultanze soprattutto captative, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 fossero configurabili nell'organizzazione dedita allo spaccio in Costiera (Vietri, Maiori, Cetara) facente capo a SENATORE [OSCURATO:PERSONA], il quale, ristretto agli arresti domiciliari, si occupava dalla propria abitazione (in cui riceveva t.4 sodali e acquirenti) sia dell'approvvigionamento dall'estero, sia della fornitura tramite coltivazione, sia dello smercio anche al minuto avvalendosi non solo dell'apporto degli altri soggetti coinvolti (SIANI Roberto, D'ELIA Pasquale, D'ELIA Alfonso, PIERRI Eugenio), ma anche dell'intermediazione del MAMMATO, che - privo di patente - era solito giungere in auto con l'acquirente presso l'abitazione del SENATORE (cfr. sul punto pag. 54). Il Tribunale ha quindi tratteggiato la figura dell'odierno ricorrente, sottolineando il fatto che il suo ingresso nel narcotraffico diretto dal SENATORE era stato tutt'altro che casuale, essendo subentrato nelle funzionì di pusher al fratello D'ELIA Pasquale dopo che questi era stato ferito in un sinistro, ed avendo dimostrato capacità superiori a quelle di quest'ultimo, tanto da riscuotere espliciti elogi sia da parte del SENATORE che dal MAMMATO (cfr. pag. 57 dell'impugnata ordinanza). [OSCURATO:PERSONA] salernitano ha anche posto in rilievo le funzioni di "esattore" svolte da D'ELIA Alfonso per conto del SENATORE, come comprovato dai colloqui relativi ad una cessione in Toscana (luogo di residenza del ricorrente) di un rilevante quantitativo dì droga a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale doveva ancora versare al SENATORE parte del corrispettivo di una precedente cessione (cfr. pag. 57-58). Il Tribunale ha altresì evidenziato che la sostituzione del fratello Pasquale, nei rapporti con í clienti, era emersa da una pluralità di conversazioni coinvolgenti D'ELIA Alfonso (cfr. l'elenco a pag. 58). 2.2. Il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale risulta immune da censure deducibili in questa sede, essendo state compiutamente esposte le ragioni fondanti l'imputazione associativa sulla scorta delle numerosissime conversazioni intercettate e riportate nella prima parte dell'ordinanza. Basti qui richiamare, a titolo esemplificativo; la conversazione in cui il SENATORE comunica al MAMMATO di volergli attribuire "lo spaccio del fumo" (pag. 15) e di voler assicurare al SIANI e ad altro soggetto un'entrata mensile di 1500/1700 Euro (pag. 16), nonché quella in cui il SENATORE ed il MAMMATO ragionano su un prossimo acquisto nell'ordine di alcune decine di chili (pag. 22); la conversazione che vede coinvolto anche il ricorrente, oltre al SENATORE ed al MAMMATO, in cui questi ultimi criticano l'operato di D'ELIA Pasquale (che con una scusa si era attardato con una ragazza pur avendo "quindici grammi addosso"), mentre D'ELIA Alfonso cerca di spiegare il punto di vista "lavorativo" del fratello (pag. 17); la conversazione in cui MAMMATO, parlando in auto con il suo accompagnatore verso Malori, loda l'operato del ricorrente, subentrato al fratello Pasquale, che "si muove ancora meglio di lui" perché, a differenza del fratello, mantiene una condotta tale da non dare adito a sospetti (pag. 18); la conversazione tra il MAMMATO e il PIERRI avente ad oggetto la contabilità relativa all'attività di spaccio e agli accordi da prendere per "portare una cosa dì fumo" (pag. 18);Si tratta di un percorso che appare non solo privo di evidenti illogicità, ma anche in linea con gli approdi ermeneutici di questa Suprema Corte in tema di associazione finalizzata al narcotraffico, con particolare riferimento: alla non necessaria presenza di articolate strutture organizzative (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 01), né di un patto espresso tra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti, ecc. (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312 - 01. Nello stesso senso, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 32485 del 24/05/2022, Chiorazzi, Rv. 283691 - 02, secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il patto associativo non deve necessariamente consistere in un preventivo accordo formale, ma può essere anche non espresso e costituirsi di fatto fra soggetti consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all'attuazione dello scopo comune». Conclusivamente, deve essere qui sottolineato il fatto e tesi difensiva (secondo cui le risultanze captative avrebbero fatto emergere solo singoli accordi, privi di connotazioni associative) appare plasticamente smentita proprio dal subentro di D'ELIA Alfonso al fratello Pasquale nell'attività di spaccio, che prosegue in piena sinergia con il SENATORE e l'organizzatore MAMMATO, con risultati tra l'altro superiori a quelli assicurati dal fratello infortunato. Tale subentro non può che trovare adeguata spiegazione proprio nell'ottica del sodalizio ipotizzato al capo 1), essendosi con l'ingresso del ricorrente trovato un concreto rimedio alla criticità derivante dall'improvviso venir meno dell'apporto di D'ELIA Pasquale nell'attività di spaccio al minuto. 3. Del tutto inammissibili risultano le residue censure, enunciate nell'epigrafe del ricorso ma sfornite di un apparato argomentativo idoneo a confutare le argomentazioni svolte dal Tribunale (cfr. pag. 62) in punto di insussistenza di elementi idonei a far superare la "doppia presunzione" di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, applicabile agli indagati del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in forza dell'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. (in relazione all'art. 51 comma 3-bis dello stesso codice). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dall'odierna pronuncia consegue, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 cod. proc. pen., la necessità di dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] provvederà conseguentemente agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu