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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08287/2026

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domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] N. 42-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore “protempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata inROMA [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 268/2024 depositata il 06/08/2024.Numero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dagli atti di causa (sentenza in epigrafe, ricorso e controricorso)emerge che [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., titolare di un deposito fiscale, inregime di sospensione dell’accisa e dell’IVA, di alcole etilico e di bevandealcoliche, costituito da un magazzino ed opificio di trasformazione, eraperiodo dal 1° gennaio 2018 al 20 aprile 2022.

L’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] diTerni, all’esito, redigeva processo verbale di constatazione (prot. n.

A3559del 13/07/2022), essendo emerse deficienze di prodotti alcolici eccedentile misure ammesse dalla disciplina applicabile; indi notificava l’avviso dipagamento prot. n. 2022/A/4119, per il recupero dell’accisa.Presentata dalla contribuente istanza di autotutela, detto avviso venivaannullato “in quanto” – come da sentenza in epigrafe – “l’Ufficio doganaleritenne di accogliere alcune doglianze della società circa il conteggio deicali ammessi”, con emissione di altro avviso, prot. n. 2023/A/406 del 20gennaio 2023, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, contenenteil ricalcolo dell’accisa risultante dal riconoscimento dei cali di lavorazione.2.

La contribuente impugnava detto secondo avviso – “oggetto direclamo, da parte della società, rigettato, ed anche di ulteriore istanza diautotutela, cui l’Amministrazione ha fornito motivazione in ordineall’attività di verifica svolta” (fg. 2 controric.) – “eccependo una erratainterpretazione ed applicazione della norma sancita all’art. 1, comma 2,del D.M. n. 55 del 13/1/2000, relativa alla categoria dei cali naturali etecnici, nel combinato normativo con le disposizioni relative ai cali tecniciregolamentati dalle note relative alla Tabella A e B del medesimo D.M.55/2000 e i cali di lavorazione regolamentati dal D.M. 18/09/1997, n.383” (p. 4 ric.).Numero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/20263.

La CGT I di Terni, con sentenza n. 60/2024, depositata il29/02/2024, accoglieva il ricorso.4.

Proponeva appello l’Ufficio, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, con lasentenza in epigrafe, osservando, essenzialmente, quanto segue:- a fronte dell’annullamento in autotutela dell’avviso di pagamento n.2022/A/4119 e della emissione del nuovo avviso di pagamento n.2023/A/406 del 20.1.2023, con il quale sono stati sostanzialmente accolti irilievi della società circa il conteggio dei cali ammessi, è irrilevanteriproporre tutte le contestazioni mosse al p.v.c.

Al più sono rilevanti lecontestazioni iniziali che mantengono la loro attualità dopo l’adozione delsecondo avviso;- il “modus procedendi” dell’Ufficio – dapprima in sede di verifica e poinell’avviso di accertamento – è stato innegabilmente influenzato dallaomessa tenuta del registro delle lavorazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA](circostanza non controversa);- l’omessa tenuta del registro delle lavorazioni ha costretto iverificatori a procedere alla ricostruzione dei dati del reparto lavorazioniper riscontrare la congruenza tra il prodotto realizzato (imbottigliato) e ilprodotto utilizzato (materie prime e semilavorati).

Come si legge a pag. 3della nota dell’Ufficio delle dogane di Terni del 21.3.2023 in risposta allarichiesta di autotutela riguardante l’avviso di pagamento prot. n.2023/A406 del 20.1.2023 [ossia quello impugnato][,] “l’Ufficio ha dovutotrarre le conclusioni del controllo fiscale da quello che si è potuto reperirenel deposito e nella contabilità, trovandosi poi obbligato a riconsiderarealcuni aspetti a seguito di delucidazioni fornite (in più tempi) con ben treosservazioni scritte e un incontro ‘de visu’ con i consulenti della Società”[…].

Ciò nonostante, l’operato dell’amministrazione finanziaria puòritenersi improntato alla massima collaborazione e correttezza possibilenelle condizioni date: in base allo “scarico” delle materie prime e alNumero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/2026“carico” del prodotto condizionato (parte iniziale e parte finale del cicloproduttivo), l’Ufficio di Terni ha considerat[o] come prodotto immesso inlavorazione le quantità “scaricate” dal registro delle materie prime, haquindi applicato tutti i cali normativamente previsti e infine ha confrontatole quantità ottenute con il “carico” del prodotto imbottigliato.In particolare, dalle pagg. 3, 4, 5 e 6 del p.v.c. del 13.7.2022 (doc.allegato da entrambe le parti nel giudizio di primo grado) risulta eseguitol’inventario fisico per tutti i prodotti giacenti nel deposito (materie prime,semilavorati, imbottigliato).

Tuttavia, il raffronto tra giacenza fisica econtabile avrebbe potuto essere effettuato solo in presenza di un valorecontabile, riportato nell’apposito registro delle lavorazioni, a cui riferire lagiacenza fisica (giacenza fisica – giacenza contabile = cali o eccedenze).Nel caso in esame, poiché la società non ha tenuto il registro dellelavorazioni, correttamente l’Ufficio ha operato nel modo poc’anzi descritto.Per quanto attiene specificamente ai cali, la documentazione in atticonsente di affermare che, a seguito delle osservazioni presentate dallasocietà in data 11.9.2022 al p.v.c. del 13.7.2022 (all. 6 delle produzionidella società nel giudizio di primo grado), l’Ufficio annullò in autotutelal’avviso di pagamento n. 2022/A/4119, nel quale i cali non erano statiaffatto considerati, e riconoscendo quelli per i quali era stato possibile ilriscontro induttivo, calcolò nuovamente le eccedenze di ammanco rispettoalle tolleranze di legge (v. provvedimento dell’Ufficio delle dogane di Terniin data 20.1.2023: all. 3 delle produzioni dell’Ufficio nel giudizio di primogrado).

Tutto ciò è diffusamente spiegato sia nella parte motiva di dettoprovvedimento, sia nel successivo provvedimento dell’Ufficio in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] […], adottato in risposta alle nuove osservazioni della societàall’avviso di pagamento n. 2023/A/406 […].

Di tali argomentazioni, cherispondono puntualmente a tutte le sue contestazioni, la società nonsembra però tenere il minimo conto nelle sue difese, nelle quali riproponeesattamente le stesse doglianze.Numero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il riscontro dei cali è stato oggetto di specifiche rilevazioni, seguite daconteggi in rettifica rispetto al p.v.c. (cfr. il ‘file excel’ allegato all’atto diannullamento in autotutela e al secondo avviso di pagamento), tanto cheun semplice raffronto tra lo stesso p.v.c., l’annullamento in autotutela el’atto impugnato in questa sede mette in luce il quantitativo dei caliriconosciuto, anno per anno, dall’Ufficio (tanto che per l’anno 2022 vieneescluso interamente l’assoggettamento ad accisa).[…] si rivela infondata anche la contestazione riguardante il ‘file excel’,messo a disposizione della società per l’indiscutibile finalità di assicurare ilpiù ampio contraddittorio possibile e, comunque, incorporato nell’avviso dipagamento n. 2023/A/406 quale sua parte integrante.5.

Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo.Resiste l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con articolatocontroricorso.La contribuente replica con memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Relativamente al n. 3 e 5del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1e del relativo allegato a) cali naturali e b) cali tecnici, del decreto delministero delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55 – Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 del d.m. 383/1997 cali di lavorazione – Violazione efalsa applicazione del comma 2 dell’art. 18 del decreto ministeriale del 27marzo 2001, n. 153, inventari”.1.1.

In estrema sintesi, il motivo, con ampiezza di argomentazioni, èvolto a denunciare che né dall’avviso né dal PVC “è possibile desumere ilpercorso logico e giuridico secondo il quale l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] hadeterminato i cali naturali e i cali tecnici”.Numero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/20262.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.2.1.

È inammissibile perché – non paventando neppure graficamentel’omesso esame di alcun fatto propriamente storico e decisivo, néindividuando, sotto altro profilo, le specifiche violazioni di legge attribuiteal giudice d’appello – si rivela marcatamente meritale, atteso che è indefinitiva volto a sollecitare a questa S.C., attraverso un apprezzamentodiretto di elementi circostanziali e finanche documentali (cfr. p. 10 ric.), unnuovo e, per la contribuente, più favorevole giudizio in fatto, in violazionedi natura e limiti del giudizio di cassazione.Lo è anche sotto il profilo del difetto di precisione ed autosufficienza incui incorre, giacché non riproduce né l’avviso, né il PVC e per veroneppure gli altri atti del lungo e complesso procedimento amministrativo,con particolare riguardo all’avviso “originario”, prot. n. 2022/A/4119 edulteriormente al provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutelarelativamente all’avviso che oggetto del presente giudizio.Né trattasi di rilievi meramente formalistici, in quanto a tali atti ilgiudice d’appello si riferisce per rilevare che le doglianze fatte valere dallacontribuente in tema di cali naturali, tecnici e di lavorazione erano giàstate dalla medesima avanzate, in sede di istanza di autotutelaparzialmente accolta, avverso il primo avviso, che recepiva il PVC, di guisache, proprio tenuto conto di tali doglianze, l’Ufficio è giunto all’emissionedi un nuovo avviso, impugnato nel presente giudizio: donde – secondo ilgiudice d’appello alla stregua di affermazione in questa sede neppureimpugnata – l’inconferenza delle ragioni mosse in riferimento al PVC,nondimeno dedotto ad oggetto di censura ancora dinanzi a questa S.C.La replica sul punto della contribuente, secondo cui la parte accoltadell’istanza di autotutela riguarderebbe solo il 2022, perché, quanto aglialtri aa.ii., le contestazioni sarebbero rimaste invariate (p. 3 ric.: “l’Ufficio[…] ha disposto, con la nota del 20/01/2023, senza protocollo, maNumero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/2026notificata alla ricorrente in data 27/01/2023 […], l’annullamentodell’avviso di pagamento prot. 2022/A/4119 e conseguenzialmente hadisposto che l’Ufficio di Terni emettesse un nuovo avviso di pagamento,che ha accolto ‘parzialmente’ le eccezioni mosse al precedente, nontenendo conto delle irregolarità relative all’anno 2022, confermando quindila validità del p.v.c. del 13/07/2022 per la parte riguardante le presunteirregolarità relative agli anni dal 2018 al 2021”); si rivela - oltretutto afronte del chiaro tenore letterale in senso contrario della sentenzaimpugnata, che riconduce il ricalcolo all’intero periodo in verifica - sfornitadi supporto esplicativo, proprio in ragione della mancata riproduzione degliD’altronde, a conferma della mancata confutazione dellaprospettazione offerta della sentenza impugnata, è lo stesso ricorso ariconoscere che “la differenza di imposte contestate tra il primo avviso edil secondo è assolutamente irrisoria, pertanto, il secondo avviso dipagamento contiene un minimo correttivo” (p. 15 ric.): talché, per“irrisoria” che possa essere, una differenza, ad ogni modo, emerge.2.2.

Il motivo è altresì manifestamente infondato perché il giudiced’appello è chiarissimo nel rilevare sia un’esplicita motivazione dell’avvisoin riferimento ai cali sia la dimostrazione della presa in considerazione deicali nel passaggio dal primo al secondo avviso.2.2.1.

Sotto il primo profilo, afferma: “Tutto ciò è diffusamentespiegato sia nella parte motiva di detto provvedimento, sia nel successivoprovvedimento dell’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. 7 delle produzionidell’Ufficio nel giudizio di primo grado), adottato in risposta alle nuoveosservazioni della società all’avviso di pagamento n. 2023/A/406 […].

Ditali argomentazioni, che rispondono puntualmente a tutte le suecontestazioni, la società non sembra però tenere il minimo conto nelle suedifese, nelle quali ripropone esattamente le stesse doglianze”.Numero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/20262.2.2.

Sotto il secondo profilo, soggiunge: “Il riscontro dei cali è statooggetto di specifiche rilevazioni, seguite da conteggi in rettifica rispetto alp.v.c. (cfr. il ‘file excel’ allegato all’atto di annullamento in autotutela e alsecondo avviso di pagamento), tanto che un semplice raffronto tra lostesso p.v.c., l’annullamento in autotutela e l’atto impugnato in questasede mette in luce il quantitativo dei cali riconosciuto, anno per anno,dall’Ufficio (tanto che per l’anno 2022 viene escluso interamentel’assoggettamento ad accisa)”.2.2.3.

Con siffatte puntuali osservazioni del giudice d’appello il motivo(come pure la memoria) non si confronta.2.2.4.

Esso, inoltre, pretermette, in tutto il suo sviluppo, l’elementocentrale attorno al quale ruota l’intera motivazione della sentenzaimpugnata: ossia il non avere la contribuente tenuto il registro dellelavorazioni, ragion per cui l’Ufficio non ha materialmente potuto procederead un, per così dire, canonico, “raffronto tra giacenza fisica e contabile[,che] avrebbe potuto essere effettuato solo in presenza di un valorecontabile, riportato nell’apposito registro delle lavorazioni, a cui riferire lagiacenza fisica”; né – sottolinea perspicuamente il giudice d’appello –l’Ufficio ha mancato di tenere comunque in considerazione le ragioni dellacontribuente, e la documentazione dalla medesima comunicata, in unesercizio di massima collaborazione, essendo state tra l’altro le risorseinformatiche “mess[e] a disposizione della società per l’indiscutibile finalitàdi assicurare il più ampio contraddittorio possibile”.La contribuente, non avendo adempiuto alla tenuta del registro dellelavorazioni, così disattendendo (come correttamente opposto dall’Agenziain controricorso) alle norme di settore (art. 7 del D.M. 153 del 2001 inesecuzione dell’art. 5 D.Lgs. n. 504 del 1995), non può dolersi dellemodalità accertative adottate dall’Ufficio secondo una sequenza immuneda rilievi di illogicità, consistenti (secondo il giudice d’appello) nelNumero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/2026considerare “come prodotto immesso in lavorazione le quantità ‘scaricate’dal registro delle materie prime”, per poi applicare “tutti i calinormativamente previsti e infine [confrontare] le quantità ottenute con il‘carico’ del prodotto imbottigliato”, previa – notasi – esecuzionedell’“inventario fisico per tutti i prodotti giacenti nel deposito (materieprime, semilavorati, imbottigliato)”.3.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con le statuizioni consequenzialicome da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli le spese di lite, liquidate in euro 2.400, oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domicilio eletto presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] N. 42-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore “protempore”, “ex lege” rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata inROMA [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 268/2024 depositata il 06/08/2024.Numero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dagli atti di causa (sentenza in epigrafe, ricorso e controricorso)emerge che [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., titolare di un deposito fiscale, inregime di sospensione dell’accisa e dell’IVA, di alcole etilico e di bevandealcoliche, costituito da un magazzino ed opificio di trasformazione, eraperiodo dal 1° gennaio 2018 al 20 aprile 2022. L’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] diTerni, all’esito, redigeva processo verbale di constatazione (prot. n. A3559del 13/07/2022), essendo emerse deficienze di prodotti alcolici eccedentile misure ammesse dalla disciplina applicabile; indi notificava l’avviso dipagamento prot. n. 2022/A/4119, per il recupero dell’accisa.Presentata dalla contribuente istanza di autotutela, detto avviso venivaannullato “in quanto” – come da sentenza in epigrafe – “l’Ufficio doganaleritenne di accogliere alcune doglianze della società circa il conteggio deicali ammessi”, con emissione di altro avviso, prot. n. 2023/A/406 del 20gennaio 2023, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, contenenteil ricalcolo dell’accisa risultante dal riconoscimento dei cali di lavorazione.2. La contribuente impugnava detto secondo avviso – “oggetto direclamo, da parte della società, rigettato, ed anche di ulteriore istanza diautotutela, cui l’Amministrazione ha fornito motivazione in ordineall’attività di verifica svolta” (fg. 2 controric.) – “eccependo una erratainterpretazione ed applicazione della norma sancita all’art. 1, comma 2,del D.M. n. 55 del 13/1/2000, relativa alla categoria dei cali naturali etecnici, nel combinato normativo con le disposizioni relative ai cali tecniciregolamentati dalle note relative alla Tabella A e B del medesimo D.M.55/2000 e i cali di lavorazione regolamentati dal D.M. 18/09/1997, n.383” (p. 4 ric.).Numero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/20263. La CGT I di Terni, con sentenza n. 60/2024, depositata il29/02/2024, accoglieva il ricorso.4. Proponeva appello l’Ufficio, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, con lasentenza in epigrafe, osservando, essenzialmente, quanto segue:- a fronte dell’annullamento in autotutela dell’avviso di pagamento n.2022/A/4119 e della emissione del nuovo avviso di pagamento n.2023/A/406 del 20.1.2023, con il quale sono stati sostanzialmente accolti irilievi della società circa il conteggio dei cali ammessi, è irrilevanteriproporre tutte le contestazioni mosse al p.v.c. Al più sono rilevanti lecontestazioni iniziali che mantengono la loro attualità dopo l’adozione delsecondo avviso;- il “modus procedendi” dell’Ufficio – dapprima in sede di verifica e poinell’avviso di accertamento – è stato innegabilmente influenzato dallaomessa tenuta del registro delle lavorazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA](circostanza non controversa);- l’omessa tenuta del registro delle lavorazioni ha costretto iverificatori a procedere alla ricostruzione dei dati del reparto lavorazioniper riscontrare la congruenza tra il prodotto realizzato (imbottigliato) e ilprodotto utilizzato (materie prime e semilavorati). Come si legge a pag. 3della nota dell’Ufficio delle dogane di Terni del 21.3.2023 in risposta allarichiesta di autotutela riguardante l’avviso di pagamento prot. n.2023/A406 del 20.1.2023 [ossia quello impugnato][,] “l’Ufficio ha dovutotrarre le conclusioni del controllo fiscale da quello che si è potuto reperirenel deposito e nella contabilità, trovandosi poi obbligato a riconsiderarealcuni aspetti a seguito di delucidazioni fornite (in più tempi) con ben treosservazioni scritte e un incontro ‘de visu’ con i consulenti della Società”[…]. Ciò nonostante, l’operato dell’amministrazione finanziaria puòritenersi improntato alla massima collaborazione e correttezza possibilenelle condizioni date: in base allo “scarico” delle materie prime e alNumero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/2026“carico” del prodotto condizionato (parte iniziale e parte finale del cicloproduttivo), l’Ufficio di Terni ha considerat[o] come prodotto immesso inlavorazione le quantità “scaricate” dal registro delle materie prime, haquindi applicato tutti i cali normativamente previsti e infine ha confrontatole quantità ottenute con il “carico” del prodotto imbottigliato.In particolare, dalle pagg. 3, 4, 5 e 6 del p.v.c. del 13.7.2022 (doc.allegato da entrambe le parti nel giudizio di primo grado) risulta eseguitol’inventario fisico per tutti i prodotti giacenti nel deposito (materie prime,semilavorati, imbottigliato). Tuttavia, il raffronto tra giacenza fisica econtabile avrebbe potuto essere effettuato solo in presenza di un valorecontabile, riportato nell’apposito registro delle lavorazioni, a cui riferire lagiacenza fisica (giacenza fisica – giacenza contabile = cali o eccedenze).Nel caso in esame, poiché la società non ha tenuto il registro dellelavorazioni, correttamente l’Ufficio ha operato nel modo poc’anzi descritto.Per quanto attiene specificamente ai cali, la documentazione in atticonsente di affermare che, a seguito delle osservazioni presentate dallasocietà in data 11.9.2022 al p.v.c. del 13.7.2022 (all. 6 delle produzionidella società nel giudizio di primo grado), l’Ufficio annullò in autotutelal’avviso di pagamento n. 2022/A/4119, nel quale i cali non erano statiaffatto considerati, e riconoscendo quelli per i quali era stato possibile ilriscontro induttivo, calcolò nuovamente le eccedenze di ammanco rispettoalle tolleranze di legge (v. provvedimento dell’Ufficio delle dogane di Terniin data 20.1.2023: all. 3 delle produzioni dell’Ufficio nel giudizio di primogrado). Tutto ciò è diffusamente spiegato sia nella parte motiva di dettoprovvedimento, sia nel successivo provvedimento dell’Ufficio in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] […], adottato in risposta alle nuove osservazioni della societàall’avviso di pagamento n. 2023/A/406 […]. Di tali argomentazioni, cherispondono puntualmente a tutte le sue contestazioni, la società nonsembra però tenere il minimo conto nelle sue difese, nelle quali riproponeesattamente le stesse doglianze.Numero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il riscontro dei cali è stato oggetto di specifiche rilevazioni, seguite daconteggi in rettifica rispetto al p.v.c. (cfr. il ‘file excel’ allegato all’atto diannullamento in autotutela e al secondo avviso di pagamento), tanto cheun semplice raffronto tra lo stesso p.v.c., l’annullamento in autotutela el’atto impugnato in questa sede mette in luce il quantitativo dei caliriconosciuto, anno per anno, dall’Ufficio (tanto che per l’anno 2022 vieneescluso interamente l’assoggettamento ad accisa).[…] si rivela infondata anche la contestazione riguardante il ‘file excel’,messo a disposizione della società per l’indiscutibile finalità di assicurare ilpiù ampio contraddittorio possibile e, comunque, incorporato nell’avviso dipagamento n. 2023/A/406 quale sua parte integrante.5. Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo.Resiste l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli con articolatocontroricorso.La contribuente replica con memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Relativamente al n. 3 e 5del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1e del relativo allegato a) cali naturali e b) cali tecnici, del decreto delministero delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55 – Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2 del d.m. 383/1997 cali di lavorazione – Violazione efalsa applicazione del comma 2 dell’art. 18 del decreto ministeriale del 27marzo 2001, n. 153, inventari”.1.1. In estrema sintesi, il motivo, con ampiezza di argomentazioni, èvolto a denunciare che né dall’avviso né dal PVC “è possibile desumere ilpercorso logico e giuridico secondo il quale l’Ufficio delle [OSCURATO:PERSONA] hadeterminato i cali naturali e i cali tecnici”.Numero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/20262. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.2.1. È inammissibile perché – non paventando neppure graficamentel’omesso esame di alcun fatto propriamente storico e decisivo, néindividuando, sotto altro profilo, le specifiche violazioni di legge attribuiteal giudice d’appello – si rivela marcatamente meritale, atteso che è indefinitiva volto a sollecitare a questa S.C., attraverso un apprezzamentodiretto di elementi circostanziali e finanche documentali (cfr. p. 10 ric.), unnuovo e, per la contribuente, più favorevole giudizio in fatto, in violazionedi natura e limiti del giudizio di cassazione.Lo è anche sotto il profilo del difetto di precisione ed autosufficienza incui incorre, giacché non riproduce né l’avviso, né il PVC e per veroneppure gli altri atti del lungo e complesso procedimento amministrativo,con particolare riguardo all’avviso “originario”, prot. n. 2022/A/4119 edulteriormente al provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutelarelativamente all’avviso che oggetto del presente giudizio.Né trattasi di rilievi meramente formalistici, in quanto a tali atti ilgiudice d’appello si riferisce per rilevare che le doglianze fatte valere dallacontribuente in tema di cali naturali, tecnici e di lavorazione erano giàstate dalla medesima avanzate, in sede di istanza di autotutelaparzialmente accolta, avverso il primo avviso, che recepiva il PVC, di guisache, proprio tenuto conto di tali doglianze, l’Ufficio è giunto all’emissionedi un nuovo avviso, impugnato nel presente giudizio: donde – secondo ilgiudice d’appello alla stregua di affermazione in questa sede neppureimpugnata – l’inconferenza delle ragioni mosse in riferimento al PVC,nondimeno dedotto ad oggetto di censura ancora dinanzi a questa S.C.La replica sul punto della contribuente, secondo cui la parte accoltadell’istanza di autotutela riguarderebbe solo il 2022, perché, quanto aglialtri aa.ii., le contestazioni sarebbero rimaste invariate (p. 3 ric.: “l’Ufficio[…] ha disposto, con la nota del 20/01/2023, senza protocollo, maNumero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/2026notificata alla ricorrente in data 27/01/2023 […], l’annullamentodell’avviso di pagamento prot. 2022/A/4119 e conseguenzialmente hadisposto che l’Ufficio di Terni emettesse un nuovo avviso di pagamento,che ha accolto ‘parzialmente’ le eccezioni mosse al precedente, nontenendo conto delle irregolarità relative all’anno 2022, confermando quindila validità del p.v.c. del 13/07/2022 per la parte riguardante le presunteirregolarità relative agli anni dal 2018 al 2021”); si rivela - oltretutto afronte del chiaro tenore letterale in senso contrario della sentenzaimpugnata, che riconduce il ricalcolo all’intero periodo in verifica - sfornitadi supporto esplicativo, proprio in ragione della mancata riproduzione degliD’altronde, a conferma della mancata confutazione dellaprospettazione offerta della sentenza impugnata, è lo stesso ricorso ariconoscere che “la differenza di imposte contestate tra il primo avviso edil secondo è assolutamente irrisoria, pertanto, il secondo avviso dipagamento contiene un minimo correttivo” (p. 15 ric.): talché, per“irrisoria” che possa essere, una differenza, ad ogni modo, emerge.2.2. Il motivo è altresì manifestamente infondato perché il giudiced’appello è chiarissimo nel rilevare sia un’esplicita motivazione dell’avvisoin riferimento ai cali sia la dimostrazione della presa in considerazione deicali nel passaggio dal primo al secondo avviso.2.2.1. Sotto il primo profilo, afferma: “Tutto ciò è diffusamentespiegato sia nella parte motiva di detto provvedimento, sia nel successivoprovvedimento dell’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. 7 delle produzionidell’Ufficio nel giudizio di primo grado), adottato in risposta alle nuoveosservazioni della società all’avviso di pagamento n. 2023/A/406 […]. Ditali argomentazioni, che rispondono puntualmente a tutte le suecontestazioni, la società non sembra però tenere il minimo conto nelle suedifese, nelle quali ripropone esattamente le stesse doglianze”.Numero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/20262.2.2. Sotto il secondo profilo, soggiunge: “Il riscontro dei cali è statooggetto di specifiche rilevazioni, seguite da conteggi in rettifica rispetto alp.v.c. (cfr. il ‘file excel’ allegato all’atto di annullamento in autotutela e alsecondo avviso di pagamento), tanto che un semplice raffronto tra lostesso p.v.c., l’annullamento in autotutela e l’atto impugnato in questasede mette in luce il quantitativo dei cali riconosciuto, anno per anno,dall’Ufficio (tanto che per l’anno 2022 viene escluso interamentel’assoggettamento ad accisa)”.2.2.3. Con siffatte puntuali osservazioni del giudice d’appello il motivo(come pure la memoria) non si confronta.2.2.4. Esso, inoltre, pretermette, in tutto il suo sviluppo, l’elementocentrale attorno al quale ruota l’intera motivazione della sentenzaimpugnata: ossia il non avere la contribuente tenuto il registro dellelavorazioni, ragion per cui l’Ufficio non ha materialmente potuto procederead un, per così dire, canonico, “raffronto tra giacenza fisica e contabile[,che] avrebbe potuto essere effettuato solo in presenza di un valorecontabile, riportato nell’apposito registro delle lavorazioni, a cui riferire lagiacenza fisica”; né – sottolinea perspicuamente il giudice d’appello –l’Ufficio ha mancato di tenere comunque in considerazione le ragioni dellacontribuente, e la documentazione dalla medesima comunicata, in unesercizio di massima collaborazione, essendo state tra l’altro le risorseinformatiche “mess[e] a disposizione della società per l’indiscutibile finalitàdi assicurare il più ampio contraddittorio possibile”.La contribuente, non avendo adempiuto alla tenuta del registro dellelavorazioni, così disattendendo (come correttamente opposto dall’Agenziain controricorso) alle norme di settore (art. 7 del D.M. 153 del 2001 inesecuzione dell’art. 5 D.Lgs. n. 504 del 1995), non può dolersi dellemodalità accertative adottate dall’Ufficio secondo una sequenza immuneda rilievi di illogicità, consistenti (secondo il giudice d’appello) nelNumero registro generale 26495/2024Numero sezionale 7764/2025Numero di raccolta generale 8287/2026Data pubblicazione 02/04/2026considerare “come prodotto immesso in lavorazione le quantità ‘scaricate’dal registro delle materie prime”, per poi applicare “tutti i calinormativamente previsti e infine [confrontare] le quantità ottenute con il‘carico’ del prodotto imbottigliato”, previa – notasi – esecuzionedell’“inventario fisico per tutti i prodotti giacenti nel deposito (materieprime, semilavorati, imbottigliato)”.3. In definitiva, il ricorso va rigettato, con le statuizioni consequenzialicome da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e deiMonopoli le spese di lite, liquidate in euro 2.400, oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris