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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29910/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso che ha rigettato la richiesta del condannato di applicazione della sospensione condizionale della pena; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione e la falsa applicazione della legge penale e processuale nonché l'illogicità della motivazione censurando la prognosi di improbabile futura astensione del condannato dal commettere nuovi delitti su cui si fonda, tra le altre, la ragione del diniego del beneficio - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione dell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., fondando la valutazione prognostica negativa sulle plurime condanne a pena detentiva per violazioni sempre attinenti a profili di diritto commerciale e/o del lavoro e/o immutativi di oggetti del reato (omesso versamento di contributi previdenziali e di tributi, lesioni colpose e frode processuale, bancarotta fraudolenta documentale e reale), durante un prolungato lasso di tempo; [OSCURATO:PERSONA] che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione delle norme penali in ordine all'erroneità della valutazione di superamento dei limiti previsti dall'art.163 cod. pen. per l'applicazione del beneficio de quo - sono tutti inammissibili in quanto il provvedimento impugnato aveva rigettato la richiesta di applicazione del beneficio sulla base di plurime ed autonome rationes decidendi e, dunque, l'infondatezza del quarto motivo di ricorso determina la legittimità della decisione impugnata.

E' infatti pacifico in giurisprudenza che, allorché il provvedimento giurisdizionale impugnato con ricorso per cassazione sia basato su più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la congruità anche di una sola di esse, sicché la censura delle altre, ancorché fondata, non può portare all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 26018 del 10/03/2008, Borrata e altri, Rv. 241042 - 01); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore, in quanto reiterativa dei primi tre motivi di ricorso, e con riferimento al quarto, la Corte ha fondato il diniego del beneficio richiesto sulla valutazione prognostica negativa di astensione in futuro dalla commissione di altri reati, tenuto conto delle plurime condanne a pena detentiva riportate, motivazione che osta all'accoglimento dell'istanza a prescindere dall'esistenza di ulteriori cause ostative, quale il caso di revoca di condanna per abolitio criminis, che diventano irrilevanti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso che ha rigettato la richiesta del condannato di applicazione della sospensione condizionale della pena; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione e la falsa applicazione della legge penale e processuale nonché l'illogicità della motivazione censurando la prognosi di improbabile futura astensione del condannato dal commettere nuovi delitti su cui si fonda, tra le altre, la ragione del diniego del beneficio - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione dell'ordinanza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., fondando la valutazione prognostica negativa sulle plurime condanne a pena detentiva per violazioni sempre attinenti a profili di diritto commerciale e/o del lavoro e/o immutativi di oggetti del reato (omesso versamento di contributi previdenziali e di tributi, lesioni colpose e frode processuale, bancarotta fraudolenta documentale e reale), durante un prolungato lasso di tempo; [OSCURATO:PERSONA] che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione delle norme penali in ordine all'erroneità della valutazione di superamento dei limiti previsti dall'art.163 cod. pen. per l'applicazione del beneficio de quo - sono tutti inammissibili in quanto il provvedimento impugnato aveva rigettato la richiesta di applicazione del beneficio sulla base di plurime ed autonome rationes decidendi e, dunque, l'infondatezza del quarto motivo di ricorso determina la legittimità della decisione impugnata. E' infatti pacifico in giurisprudenza che, allorché il provvedimento giurisdizionale impugnato con ricorso per cassazione sia basato su più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la congruità anche di una sola di esse, sicché la censura delle altre, ancorché fondata, non può portare all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 26018 del 10/03/2008, Borrata e altri, Rv. 241042 - 01); ritenuto che nulla muta la memoria del difensore, in quanto reiterativa dei primi tre motivi di ricorso, e con riferimento al quarto, la Corte ha fondato il diniego del beneficio richiesto sulla valutazione prognostica negativa di astensione in futuro dalla commissione di altri reati, tenuto conto delle plurime condanne a pena detentiva riportate, motivazione che osta all'accoglimento dell'istanza a prescindere dall'esistenza di ulteriori cause ostative, quale il caso di revoca di condanna per abolitio criminis, che diventano irrilevanti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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