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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 1988

Cassazione n. 39955/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YB4M1) nato il 11/09/1988 avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Tribunale di Perugia ha condannato alla pena di euro 668,00 di ammenda [OSCURATO:PERSONA], affermandone la responsabilità per i reati di porto fuori della propria abitazione e senza giustificato motivo di un coltello a serramanico e di rifiuto di fornire le proprie generalità al personale dell'U.P.G.S.P. della Questura di Perugia nel corso di attività di controllo del territorio, in Perugia il 6 maggio 2020.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello, poi riqualificato come ricorso per cassazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.11 ricorso è inammissibile.

Benché la difesa non ne avesse richiesto l'applicazione, ricavandosi dalla sentenza che concluse per l'assoluzione e, in via subordinata, per l'applicazione del minimo edittale, il giudice ha preso in esame il tema della ricorrenza della causa di non punibilità e ne ha escluso, con logicità di argomenti, la sussistenza in ragione delle concrete modalità della condotta, rivelatrici di una offesa non tenue per le caratteristiche di attitudine offensiva dell'arma.

La sentenza è pertanto immune da censure e i rilievi di ricorso manifestamente infondati.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il congliefe,stensore D Il presidente [OSCURATO:PERSONA] Giuse e antalucia C A 1\.!

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YB4M1) nato il 11/09/1988 avverso la sentenza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Tribunale di Perugia ha condannato alla pena di euro 668,00 di ammenda [OSCURATO:PERSONA], affermandone la responsabilità per i reati di porto fuori della propria abitazione e senza giustificato motivo di un coltello a serramanico e di rifiuto di fornire le proprie generalità al personale dell'U.P.G.S.P. della Questura di Perugia nel corso di attività di controllo del territorio, in Perugia il 6 maggio 2020. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello, poi riqualificato come ricorso per cassazione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3.11 ricorso è inammissibile. Benché la difesa non ne avesse richiesto l'applicazione, ricavandosi dalla sentenza che concluse per l'assoluzione e, in via subordinata, per l'applicazione del minimo edittale, il giudice ha preso in esame il tema della ricorrenza della causa di non punibilità e ne ha escluso, con logicità di argomenti, la sussistenza in ragione delle concrete modalità della condotta, rivelatrici di una offesa non tenue per le caratteristiche di attitudine offensiva dell'arma. La sentenza è pertanto immune da censure e i rilievi di ricorso manifestamente infondati. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il congliefe,stensore D Il presidente [OSCURATO:PERSONA] Giuse e antalucia C A 1\.!
Sentenza Cassazione n. 39955/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris