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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 17344/2023

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gente dal 21.12.2007 al 31.12.2012, era stato però negato il diritto per quanto riguardava la (sola) parte variabile della retribuzione dirigenziale; il Ministero dell’interno è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] con nota in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, sicché deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio di legittimità, nulla disponendosi sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gente dal 21.12.2007 al 31.12.2012, era stato però negato il diritto per quanto riguardava la (sola) parte variabile della retribuzione dirigenziale; il Ministero dell’interno è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] con nota in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, sicché deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio di legittimità, nulla disponendosi sulle spese in quanto il Ministero è rimasto intimato; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del
Sentenza Cassazione n. 17344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris