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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 agosto 1972

Cassazione n. 29668/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2208/26 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che la sentenza di annullamento della Corte di cassazione ha comunque dato atto di aver valutato come inammissibili le altre censure qui riproposte in tema di attenuanti generiche e delle altre attenuanti ex art. 62 n. 4 e 114 cod. pen Ritenuto che il motivo unico dedotto dall'altro ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Firenze che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla nuova determinazione della pena, escludendo l'aggravante "mafiosa", e reputando equa la pena base e gli aumenti per continuazione, confermati nella stessa misura, non essendo stati oggetto di specifiche censure da parte della sentenza rescindente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dic P.Q.MIl Consigr e estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLE7FZIA Sezione VII Penale 5 - AGO 2026 [1.

FIP,\71()N.,\ 1C.) [OSCURATO:PERSONA]) 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2208/26 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che la sentenza di annullamento della Corte di cassazione ha comunque dato atto di aver valutato come inammissibili le altre censure qui riproposte in tema di attenuanti generiche e delle altre attenuanti ex art. 62 n. 4 e 114 cod. pen Ritenuto che il motivo unico dedotto dall'altro ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Firenze che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla nuova determinazione della pena, escludendo l'aggravante "mafiosa", e reputando equa la pena base e gli aumenti per continuazione, confermati nella stessa misura, non essendo stati oggetto di specifiche censure da parte della sentenza rescindente; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigr e estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLE7FZIA Sezione VII Penale 5 - AGO 2026 [1. FIP,\71()N.,\ 1C.) [OSCURATO:PERSONA]) 2
Sentenza Cassazione n. 29668/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris