CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i prelievi fossero ingiustificati era stato riferito soltanto dal curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], e dal suo consulente, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Si era così omesso di considerare che il teste [OSCURATO:PERSONA] (una dipendente) ed il dott. [OSCURATO:PERSONA] (un consulente contabile della società) avevano riferito della necessità di disporre di contanti per le varie esigenze della società (per pagare i dipendenti, le bollette, le piccole spese). 2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al ruolo ritenuto in capo ai ricorrenti, di amministratori di fatto della fallita. Il curatore ed il suo consulente l’avevano affermato solo apoditticamente. La teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di lavorare da tempo per i [OSCURATO:PERSONA] ma che, nella fallita, era stata assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] e che era costei a gestire la società. La Corte non aveva tenuto conto di tali dichiarazioni limitandosi ad affermare che la teste aveva lavorato per la fallita solo per un anno. Il teste Cassarà, consulente del lavoro, aveva riferito che la [OSCURATO:PERSONA] era l’unica dipendente e che i due amministratori che si erano succeduti erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] solo apoditticamente aveva riferito che la società era stata costituita dai [OSCURATO:PERSONA] per proseguire la precedente attività. Né elementi di prova decisivi potevano essere tratti dalle ulteriori testimonianze (a cui si faceva sintetico cenno). 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria con la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria scritta con la quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati nell’interesse degli imputati non meritano accoglimento ma la loro non manifesta infondatezza ha determinato, ad oggi (anche considerando le ritenute recidive ed i 127 giorni di sospensione del termine), l’estinzione per prescrizione degli addebiti loro ascritti ai capi 1 e 5 (il primo contestato alla sola [OSCURATO:PERSONA], il secondo a tutti i ricorrenti). Nè è possibile adottare formule di proscioglimento più favorevoli in assenza dell’evidenza della prova dell’innocenza, per la [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto, della mancata integrale consegna della contabilità e, per tutti, considerando che il ritardo nello scioglimento della società o nella presentazione in proprio dell’istanza di fallimento – a fronte delle continue perdite di esercizio - aveva determinato l’aggravamento del dissesto accrescendo la complessiva esposizione debitoria. 1.1. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio sul punto e da ciò discende anche l’annullamento del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Palermo per i residui reati (con l’assorbimento del secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] speso, appunto, sul trattamento sanzionatorio). 2. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] – sulla ritenuta responsabilità della stessa - è infondato. La società fallita era stata costituita dai [OSCURATO:PERSONA], padre e figlio, per continuare la loro precedente attività (tanto da conservarne, nella ragione sociale, anche il nome: la precedente era la srl [OSCURATO:PERSONA] a cui era succeduta la fallita srl [OSCURATO:PERSONA]) di commercializzazione di autovetture, nominando, non volendo gli stessi comparire, quali amministratori prima [OSCURATO:PERSONA], figlia e sorella dei prevenuti, e poi l’odierna imputata, [OSCURATO:PERSONA]. E tuttavia né [OSCURATO:PERSONA] (la cui condanna è stata confermata dalla Corte di appello, senza che l’imputata presentasse ricorso) né [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto il ruolo di mere prestanome. Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], infatti, l’unica dipendente della fallita, la teste [OSCURATO:PERSONA] (che da molti anni lavorava per i [OSCURATO:PERSONA]), aveva riferito che anche [OSCURATO:PERSONA] “si occupava”, in senso lato, della società, avendo rapporti sia con i clienti sia con le banche. Si deve allora ricordare come questa Corte, in tema di responsabilità per i delitti di bancarotta dell’amministratore di diritto (in presenza di uno o più amministratori di fatto) abbia affermato che è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 – 01). Un’ipotesi che certo ricorre nell’odierno caso concreto dal momento che i prelievi contestati ai [OSCURATO:PERSONA] risultavano dalla stessa contabilità della società che, peraltro, era avviata al dissesto (anche a causa degli stessi). 3. Non meritano accoglimento neppure i due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il loro ruolo di amministratori di fatto della fallita era stato riferito da una pluralità di fonti dichiarative, riportate nella sentenza impugnata da p. 13, da cui si era potuto dedurre che i predetti, pur non avendo alcun ruolo formale nella società, si occupavano della commercializzazione delle autovetture, ne curavano la manutenzione, trattavano con i fornitori, i quali avevano anche riferito - si pensi in particolare al titolare di un’autofficina, tale Girgenti - che non conoscevano altre persone che agissero in nome e per conto della società poi fallita. Quanto alle somme distratte, i prelievi erano continui e costanti negli anni – e sempre privi di congrua giustificazione - e non vi era elemento di riscontro alcuno al fatto, assunto dalla difesa, che potessero essere stati utilizzati per il pagamento di debiti della società, visto che non era stata prodotta ricevuta alcuna (neppure, in ipotesi, fiscalmente non regolare). Così che del tutto priva di rilievo sarebbe l’espletamento di una perizia contabile, in assenza di qualsivoglia elemento da cui dedurre quali costi siano stati, in ipotesi, assolti con i prelevati contanti. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti diBonomolo M arcella, limitatamente al capo 1 e nei confrontidi tutti gli imputati limitatamente al capo 5, perchè i reati sono estinti per prescrizione e conseguentementeannulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezionedella C orte d'