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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 11813/2026

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35607-2025 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di insolvenza fraudolenta, furto aggravato e minacce, dichiarando prescritti i reati ascritti alla [OSCURATO:PERSONA] (al [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la recidiva specifica e infraquinquennale), ma confermando, anche per la [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado quanto agli effetti civili.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta — è manifestamente infondato atteso che si sostanzia nella integrale riproposizione delle medesime argomentazioni già sviluppate dinanzi alla Corte territoriale, la quale ha provveduto a valutarle e a disattenderle con motivazione adeguata (si vedano, sul punto, pp.7-9 della sentenza impugnata), rendendo ragione degli indicatori della preordinazione dell'inadempimento e delle manovre successive, coerenti con l'ideazione iniziale, tese a dissimulare la persistenza della volontà di non adempiere all'ingente debito accumulato.

Il motivo difetta pertanto dei caratteri di specificità e novità necessari in questa sede, limitandosi a reiterare critiche già esaminate senza fornire un'autonoma confutazione della ratio decidendi adottata dal giudice di merito.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di furto aggravato — è manifestamente infondato giacché si sostanzia in un vago tentativo di smentire il ragionamento deduttivo correttamente svolto dalla Corte di merito, secondo cui la condotta complessiva degli imputati e la coeva sparizione di due preziosi oggetti dall'interno dell'appartamento conducessero proprio agli imputati quali autori del fatto.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'attendibilità della persona offesa e parte civile [OSCURATO:PERSONA], nonché del teste Priolo — non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva ai sensi dell'art.99 comma 4 cod. pen.— non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); 2Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cananzi F Dtpos7,\TA t4‘1 3 2026 g 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35607-2025 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di insolvenza fraudolenta, furto aggravato e minacce, dichiarando prescritti i reati ascritti alla [OSCURATO:PERSONA] (al [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la recidiva specifica e infraquinquennale), ma confermando, anche per la [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado quanto agli effetti civili. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta — è manifestamente infondato atteso che si sostanzia nella integrale riproposizione delle medesime argomentazioni già sviluppate dinanzi alla Corte territoriale, la quale ha provveduto a valutarle e a disattenderle con motivazione adeguata (si vedano, sul punto, pp.7-9 della sentenza impugnata), rendendo ragione degli indicatori della preordinazione dell'inadempimento e delle manovre successive, coerenti con l'ideazione iniziale, tese a dissimulare la persistenza della volontà di non adempiere all'ingente debito accumulato. Il motivo difetta pertanto dei caratteri di specificità e novità necessari in questa sede, limitandosi a reiterare critiche già esaminate senza fornire un'autonoma confutazione della ratio decidendi adottata dal giudice di merito. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di furto aggravato — è manifestamente infondato giacché si sostanzia in un vago tentativo di smentire il ragionamento deduttivo correttamente svolto dalla Corte di merito, secondo cui la condotta complessiva degli imputati e la coeva sparizione di due preziosi oggetti dall'interno dell'appartamento conducessero proprio agli imputati quali autori del fatto. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'attendibilità della persona offesa e parte civile [OSCURATO:PERSONA], nonché del teste Priolo — non è parimenti consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato che il quarto motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva ai sensi dell'art.99 comma 4 cod. pen.— non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); 2Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]     Cananzi F Dtpos7,\TA t4‘1 3     2026 g 3
Sentenza Cassazione n. 11813/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris