CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 23222/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 7/10/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PIACENZA in data 3/12/2019 ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 628, comma secondo cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'istituto della desistenza volontaria. 1.2. Violazione di legge con riferimento all'art. 541 cod. proc. pen. 2. In data 17 febbraio 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio quanto alla condanna alla rifusione delle spese civili e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto. 3. In data 21 febbraio 2022 sono pervenute le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell'istituto della desistenza volontaria rilevando che la Corte territoriale, preso atto della qualificazione del fatto nei termini della rapina tentata e della già riconosciuta attenuante di cui all'art. 116, comma secondo cod. pen., avrebbe dovuto concludere che la ricorrente non fosse punibile ai sensi dell'art. 56, comma terzo cod. pen. Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, sarebbe emerso che la Terribile, che era volontariamente uscita dal supermercato prima che il concorrente nel reato ponesse in atto l'azione violenta nei confronti dei dipendenti dello stesso, aveva desistito dall'azione. La doglianza è infondata. A fronte della medesima censura proposta con l'atto di appello, infatti, la Corte territoriale si è conformata alla pacifica giurisprudenza sul punto per la quale "in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte" (cfr. da ultimo Sez.2, n.22503 del 24/4/2019, Calabrò, Rv. 275421). Sotto tale profilo, d'altro canto, la condotta posta in essere dalla ricorrente, che ha partecipato alla fase della sottrazione dei beni e che si è allontanata senza per ciò solo eliminare il proprio contributo e quindi desistere dal tentativo di conseguire l'impossessamento degli stessi, non risulta qualificabile come desistenza quanto, piuttosto, come esecuzione del piano precedentemente concordato con il coimputato. Né sul punto assume alcun rilievo la circostanza che la violenza sia avvenuta in un momento successivo alla fase a cui la stessa aveva partecipato, cioè alla sottrazione che configurerebbe il solo tentativo di furto. La partecipazione a tale segmento, infatti, esclude che il semplice fatto che la ricorrente sia uscita prima dal supermercato (peraltro al solo fine di attendere all'esterno il concorrente nel reato) abbia in tal modo desistito, ciò considerato che l'uso della violenza era uno sviluppo prevedibile per la consumazione del reato di furto che stava, anche in questo modo, contribuendo a commettere.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento all'art.541 cod. proc. pen. evidenziando che la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile sarebbe errata. La parte civile, come risulterebbe dall'atto di costituzione e dalla stessa sentenza di primo grado, infatti, avrebbe esercitato l'azione civile esclusivamente nei confronti del coimputato La doglianza è fondata e la statuizione di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di appello deve essere pertanto eliminata. Come risulta dagli atti, infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] non era costituita nei confronti della ricorrente, tanto che anche il giudice di primo grado aveva condannato a risarcire il danno e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile il solo coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Ragione questa per la quale si impone l'annullamento della sentenza sul punto e la condanna della ricorrente a rifondere alla parte civile le spese di costituzione nel grado di appello, avvenuta in violazione dell'art. 541 cod. proc. pen., deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di appello, statuizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma 8/3/2022 Il consigl