CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 03578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Palermo, con provvedimento in data 10 dicembre 2020, dichiarava inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando così la condanna in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non si confronta con il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile l'appello sul punto perché generico, risultando dunque aspecifico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni prive dei lamentati vizi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sente