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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 27537/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2759-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N. 2759/2021 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC - intimata - avverso la sentenza n. 567/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/10/2020 R.G.N. 834/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.2759/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Firenze, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo, ritenendo inutilmente decorso il termine quinquennale per versare all’INPS i contributi 2011 alla gestione separata da parte di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, tenuto conto anche del differimento dello stesso (nella doppia previsione con o senza sanzioni) ad opera del DPCM 6.06.2012; la Corte territoriale ha ritenuto, altresì, chela mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi non costituisse prova – ex se – dell’intento fraudolento di occultare all’istituto creditore il debito contributivo, considerato che il reddito era stato dichiarato e che la professionista aveva operato nella convinzione di nulla dovere all’INPS a fronte delle incertezze interpretative all’epoca esistenti sulla questione; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 cod. civ., dell’art. 2, commi 26 - 31 della l. n. 335 del 1995 e dell’art. 18 co.12 del d.l. n. 98 del 2011 conv. con modif. in l. n. 111 del 2011”; l’istituto ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale là dove questa ha ritenuto che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte della professionista, in quanto rivolta ad occultare il credito dovuto all’INPS, non concretizzi l’ipotesi dolosa prevista dal codice civile quale causa di sospensione del termine di prescrizione; il motivo è inammissibile; la fattispecie riguarda i redditi prodotti nel 2011, annualità, questa, investita in parte dalla pronuncia n. 104 del 2022 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma interpretativa di cui al d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, art. 18, co.12, nella parte in cui la stessa non aveva previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, fossero esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; la Corte Costituzionale ha ritenuto che siffatta conclusione tutelasse l’affidamento scusabile, con esclusione della possibilità, per l’ente previdenziale, di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa; ai fini considerati, nel caso in esame si rende altresì necessario suddividere l’anno 2011 in due periodi temporali: il primo, decorrente dall’1 gennaio al 6 luglio 2011, data di emanazione del d.l. n. 98 (art. 41), il secondo, decorrente dalla data in vigore del suddetto decreto fino al 31 dicembre dello stesso anno; relativamente al primo periodo (1° gennaio –6 luglio 2011) la parte ricorrente è carente di interesse, atteso che, in base alla pronuncia della Corte Cost. n. 140, le sanzioni, in relazione al predetto segmento temporale, non sono dovute; quanto al secondo periodo (6 luglio - 31 dicembre 2011), le sanzioni sarebbero astrattamente dovute, se non fosse che la censura, così come prospettata dall’INPS, si rivela inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio generale, affermato da questa Corte, secondo il quale “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguitodi iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995…”, non essendo configurabile “…un automatismo tra la mancata compilazione delquadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contribut ivo, il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (Così, per tutte, cfr. Cass. n. 37529 del 2021); in attuazione del principio appena richiamato, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare la censura come vizio di motivazione e non già come violazione di legge, esponendo le ragioni secondo cui l’accertamento di fatto svolto dal giudice dell’appello avrebbe disatteso l’orientamento espresso da questa Corte; il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2759-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N. 2759/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC - intimata - avverso la sentenza n. 567/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/10/2020 R.G.N. 834/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.2759/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Firenze, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo, ritenendo inutilmente decorso il termine quinquennale per versare all’INPS i contributi 2011 alla gestione separata da parte di [OSCURATO:PERSONA], avvocato, tenuto conto anche del differimento dello stesso (nella doppia previsione con o senza sanzioni) ad opera del DPCM 6.06.2012; la Corte territoriale ha ritenuto, altresì, chela mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi non costituisse prova – ex se – dell’intento fraudolento di occultare all’istituto creditore il debito contributivo, considerato che il reddito era stato dichiarato e che la professionista aveva operato nella convinzione di nulla dovere all’INPS a fronte delle incertezze interpretative all’epoca esistenti sulla questione; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 cod. civ., dell’art. 2, commi 26 - 31 della l. n. 335 del 1995 e dell’art. 18 co.12 del d.l. n. 98 del 2011 conv. con modif. in l. n. 111 del 2011”; l’istituto ricorrente contesta la decisione della Corte territoriale là dove questa ha ritenuto che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte della professionista, in quanto rivolta ad occultare il credito dovuto all’INPS, non concretizzi l’ipotesi dolosa prevista dal codice civile quale causa di sospensione del termine di prescrizione; il motivo è inammissibile; la fattispecie riguarda i redditi prodotti nel 2011, annualità, questa, investita in parte dalla pronuncia n. 104 del 2022 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma interpretativa di cui al d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, art. 18, co.12, nella parte in cui la stessa non aveva previsto che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, fossero esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; la Corte Costituzionale ha ritenuto che siffatta conclusione tutelasse l’affidamento scusabile, con esclusione della possibilità, per l’ente previdenziale, di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa; ai fini considerati, nel caso in esame si rende altresì necessario suddividere l’anno 2011 in due periodi temporali: il primo, decorrente dall’1 gennaio al 6 luglio 2011, data di emanazione del d.l. n. 98 (art. 41), il secondo, decorrente dalla data in vigore del suddetto decreto fino al 31 dicembre dello stesso anno; relativamente al primo periodo (1° gennaio –6 luglio 2011) la parte ricorrente è carente di interesse, atteso che, in base alla pronuncia della Corte Cost. n. 140, le sanzioni, in relazione al predetto segmento temporale, non sono dovute; quanto al secondo periodo (6 luglio - 31 dicembre 2011), le sanzioni sarebbero astrattamente dovute, se non fosse che la censura, così come prospettata dall’INPS, si rivela inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio generale, affermato da questa Corte, secondo il quale “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguitodi iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995…”, non essendo configurabile “…un automatismo tra la mancata compilazione delquadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contribut ivo, il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (Così, per tutte, cfr. Cass. n. 37529 del 2021); in attuazione del principio appena richiamato, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto prospettare la censura come vizio di motivazione e non già come violazione di legge, esponendo le ragioni secondo cui l’accertamento di fatto svolto dal giudice dell’appello avrebbe disatteso l’orientamento espresso da questa Corte; il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile, senza provvedere sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,
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