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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13300/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bari aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 220,00 di multa.

Dalla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito risulta che in data 9.7.2015 l'imputato aveva presentato al Tribunale di Sorveglianza di Bari istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando di essere disoccupato e che il reddito complessivo del nucleo familiare era di Euro 9220,00 essendo quindi ammesso al beneficio.

Tuttavia, da accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, era emerso che i redditi percepiti dai genitori conviventi erano pari a complessivi Euro 12.716,65 a fronte di quelli dichiarati di Euro 9220,00, che il nucleo aveva la disponibilità di tre unità abitative nel Comune di Mola di Bari non dichiarate e che in capo alla moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], risultava una locazione di immobile ad uso abitativo stipulato in data 1.4.2014 per un valore di Euro 1200,00.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con il primo deduce la violazione dell' art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 ed in relazione alla sussistenza del dolo generico.

Rileva che la Corte territoriale ha desunto la consapevolezza e la volontà della falsità limitandosi a rilevare la mancata indicazione di alcune poste reddituali.

Ed inoltre assume che non vi é prova che il ricorrente sapesse che il padre aveva percepito l'indennità di disoccupazione agricola non potendosi presumere la conoscenza in ragione del mero rapporto di convivenza.

Inoltre detta indennità al momento della domanda non era stata ancora erogata.

Quanto alla somma percepita dalla madre si tratta del corrispettivo per lavori di pulizia in uno studio medico per i quali non sapeva di essere stata regolarizzata.

Contesta inoltre la proprietà di tre unità abitative nonché la circostanza che la moglie concedesse in locazione un immobile.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) per mancata motivazione circa l'asserita sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Rileva che la sentenza non motiva in alcun modo circa la sussistenza dell'elemento psicologico limitandosi ad elencare le difformità del contenuto dell'istanza di ammissione rispetto a quanto rilevato dalla Guardia di Finanza.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) per mancata motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. 3.

Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati.

In ragione di tale valutazione, va preliminarmente evidenziato che il reato per cui si procede, consumato in data 9.7.2015, non è estinto per prescrizione atteso che al termine massimo di anni sette e mesi sei vanno aggiunti giorni 111 di sospensione in virtù del dl. n. 73 del 2018.

Venendo all'esame delle censure, va premesso che integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4 n. 8302 del 23/11/2021 dep. 2022, Rv. 282716) Ed ,inoltre in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale. (Sez. 4 n. 39975 del 05/05/2021); Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 27219201; Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, Avagliano, Rv. 271949) che deve essere "rigorosamente provato" (Sez. 4, Sentenza n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129). 2.Ebbene, nel caso di specie, la sentenza si limita ad affermare la sussistenza del dolo generico richiesto dall'art 95 d.P.R. 115/2002, automaticamente ricavandolo sulla base della semplice omissione, nella dichiarazione allegata all'istanza di patrocinio a spese dello Stato, di alcune poste reddituali, tenuto conto altresì che il reddito complessivo dichiarato era quello risultante dalla attestazione ISEE versata in atti e non motivando in ordine alla conoscibilità delle singole entrate patrimoniali facenti capo agli altri componenti del nucleo familiare da parte dell'imputato. 3.11 terzo motivo di ricorso é assorbito.

La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

P. Q. M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bari aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 e, riconosciute le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 220,00 di multa. Dalla ricostruzione offerta dalle sentenze di merito risulta che in data 9.7.2015 l'imputato aveva presentato al Tribunale di Sorveglianza di Bari istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando di essere disoccupato e che il reddito complessivo del nucleo familiare era di Euro 9220,00 essendo quindi ammesso al beneficio. Tuttavia, da accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, era emerso che i redditi percepiti dai genitori conviventi erano pari a complessivi Euro 12.716,65 a fronte di quelli dichiarati di Euro 9220,00, che il nucleo aveva la disponibilità di tre unità abitative nel Comune di Mola di Bari non dichiarate e che in capo alla moglie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], risultava una locazione di immobile ad uso abitativo stipulato in data 1.4.2014 per un valore di Euro 1200,00. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la violazione dell' art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 95 d.p.r. n. 115 del 2002 ed in relazione alla sussistenza del dolo generico. Rileva che la Corte territoriale ha desunto la consapevolezza e la volontà della falsità limitandosi a rilevare la mancata indicazione di alcune poste reddituali. Ed inoltre assume che non vi é prova che il ricorrente sapesse che il padre aveva percepito l'indennità di disoccupazione agricola non potendosi presumere la conoscenza in ragione del mero rapporto di convivenza. Inoltre detta indennità al momento della domanda non era stata ancora erogata. Quanto alla somma percepita dalla madre si tratta del corrispettivo per lavori di pulizia in uno studio medico per i quali non sapeva di essere stata regolarizzata. Contesta inoltre la proprietà di tre unità abitative nonché la circostanza che la moglie concedesse in locazione un immobile. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) per mancata motivazione circa l'asserita sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Rileva che la sentenza non motiva in alcun modo circa la sussistenza dell'elemento psicologico limitandosi ad elencare le difformità del contenuto dell'istanza di ammissione rispetto a quanto rilevato dalla Guardia di Finanza. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) per mancata motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. 3. Il Procuratore generale presso la corte di Cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono fondati. In ragione di tale valutazione, va preliminarmente evidenziato che il reato per cui si procede, consumato in data 9.7.2015, non è estinto per prescrizione atteso che al termine massimo di anni sette e mesi sei vanno aggiunti giorni 111 di sospensione in virtù del dl. n. 73 del 2018. Venendo all'esame delle censure, va premesso che integra il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. 4 n. 8302 del 23/11/2021 dep. 2022, Rv. 282716) Ed ,inoltre in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale. (Sez. 4 n. 39975 del 05/05/2021); Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018, Zappia, Rv. 27219201; Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, Avagliano, Rv. 271949) che deve essere "rigorosamente provato" (Sez. 4, Sentenza n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129). 2.Ebbene, nel caso di specie, la sentenza si limita ad affermare la sussistenza del dolo generico richiesto dall'art 95 d.P.R. 115/2002, automaticamente ricavandolo sulla base della semplice omissione, nella dichiarazione allegata all'istanza di patrocinio a spese dello Stato, di alcune poste reddituali, tenuto conto altresì che il reddito complessivo dichiarato era quello risultante dalla attestazione ISEE versata in atti e non motivando in ordine alla conoscibilità delle singole entrate patrimoniali facenti capo agli altri componenti del nucleo familiare da parte dell'imputato. 3.11 terzo motivo di ricorso é assorbito. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. P. Q. M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizi
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