CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA i i\-Zi/..S) A sul ricorso 21925-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 1099/28/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo ad IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2008; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia accoglieva l'appello dell'Ufficio affermando che l'accertamento è stato svolto con metodo analitico, potendosi quindi prescindere dalle scritture contabili, e, poiché è stata omessa la dichiarazione dei redditi, l'Ufficio è legittimato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio nonché a servirsi di presunzioni semplici, spettando poi al contribuente l'onere di dedurre fatti impeditivi della sua pretesa. La parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Considerato che con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, 10 legge n. 212 del 2000 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto sussistere indizi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, tali da gravare la parte contribuente dell'onere della prova. Ric. 2021 n. 21925 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- Considerato che la parte contribuente, con istanza del 10 dicembre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M. sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla sezione tributaria. Così deciso nell