CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: H02B
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti del settore Terziario, Commercio, Turismo e Servizi delle imprese
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL per i dipendenti del settore Terziario, Commercio, Turismo e Servizi delle imprese
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi; turismo
Parti datoriali: FMPI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-04-01
Scadenza: 2026-09-30
Stipula: 2026-04-10
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-244884
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=244884
--- Testo contratto ---
Accordo Integrativo CCNL H02B – FMPI/Confintesa
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ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE
AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DEL SETTORE TERZIARIO, COMMERCIO,
TURISMO E SERVIZI DELLE IMPRESE
Cod. CNEL H02B
Welfare contrattuale, previdenza complementare, innovazione normativa
Il giorno 10 del mese di APRILE dell'anno 2026, presso la sede di CONFINTESA Nazionale, ha
avuto luogo l'incontro tra:
La Federazione Medie Piccole Imprese (FMPI) nella persona del la Presidente Nazionale
Antonina Terranova
Confintesa nella persona del Segretario Generale Francesco Prudenzano
Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale e in attuazione di quanto previsto dagli
artt. 7 e 14 del CCNL H02B sottoscritto in data 8 novembre 2023, riconoscendo la necessità di
dotare il sistema contrattuale di strumenti innovativi capaci di attrarre le imprese del tessuto PMI
nazionale e di offrire ai lavoratori tutele qualitativamente superiori, anche mediante l'utilizzo
efficiente degli strumenti fiscali previsti dall'art. 51 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), convengono e
stipulano il seguente Accordo Integrativo Nazionale.
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità
Il presente Accordo Integrativo si applica a tutte le aziende e ai lavoratori rientranti nel campo di
applicazione del CCNL Terziario, Commercio, Turismo e Servizi delle Imprese, Cod. CNEL
H02B, sottoscritto da FMPI e Confintesa.
L'Accordo persegue le seguenti finalità: rafforzare il pac chetto di welfare contrattuale con
strumenti fiscalmente efficienti ai sensi dell'art. 51 TUIR; introdurre istituti innovativi assenti nei
contratti collettivi del medesimo settore; mantenere un costo complessivo del lavoro competitivo
e adottabile dalle m icro, piccole e medie imprese; valorizzare la professionalità, la salute e il
benessere dei lavoratori attraverso meccanismi premiali e non meramente indennitari.
Art. 2 – Decorrenza e durata
Il presente Accordo Integrativo entra in vigore il 1° Aprile 2026 e conserva la medesima scadenza
del CCNL H02B vigente. In caso di rinnovo del CCNL, il presente Accordo si intende
automaticamente prorogato sino alla stipula di un nuovo accordo integrativo o alla sua espressa
disdetta.
Art. 3 – Inscindibilità
Le di sposizioni del presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale del CCNL
H02B e formano con esso un corpo normativo unitario e inscindibile. L'applicazione del CCNL
H02B comporta l'obbligo di applicazione del presente Accordo nella sua interezza.
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TITOLO II – WELFARE CONTRATTUALE
Art. 4 – Credito Welfare Annuale (CWA)
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, il datore di lavoro è tenuto a riconoscere
a ciascun lavoratore a tempo indeterminato e a ciascun apprendista in forza al 1° gennaio di
ciascun anno un Credito Welfare Annuale (CWA) dell'importo di:
€ 400,00 per i livelli Quadri e 1° livello;
€ 350,00 per i livelli 2° e 3°;
€ 300,00 per i livelli 4° e 5°;
€ 250,00 per i livelli 6° e 7°.
Il CWA è erogato ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR) e
successive modificazioni, attraverso una piattaforma welfare ovvero mediante buoni o voucher
per beni e servizi, e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né alla base
imponibile contributiva INPS, né al calcolo del TFR.
Il CWA è messo a disposizione del lavoratore entro il 31 marzo di ciascun anno e deve essere
utilizzato entro il 31 dicembre del medesimo anno. Le somme non utilizzate entro tale termine
non danno luogo ad alcun credito, indennità o risarcimento.
Il lavoratore può destinare il CWA, a s ua scelta, a: acquisto di beni e servizi di cui all'art. 51,
comma 2, TUIR (buoni acquisto, buoni carburante, abbonamenti trasporto pubblico); rimborso
spese per istruzione e formazione propria e dei familiari, comprese le rette di asili nido, scuole
materne, scuole dell'obbligo, università e master; rimborso spese per assistenza a familiari
anziani o non autosufficienti; contribuzione aggiuntiva volontaria al Fondo Pensione Aperto
Plurifonds di cui all'art. 7 del presente Accordo; integrazione del piano sanitario Seraphis al Piano
Platino di cui all'art. 6 del presente Accordo.
Nota strategica: Il CWA sostituisce e supera la logica della quattordicesima mensilità. Un CWA di € 300
esentasse equivale ad una quattordicesima lorda di circa € 480-520 (aliquota marginale IRPEF 33-38% +
INPS 9,19%). Il costo per l'azienda è di € 300 netti, senza oneri previdenziali né TFR. A parità di valore
netto percepito dal lavoratore, il risparmio per l'azienda è superiore al 40%.
Art. 5 – Premio Presenza e Benessere (PPB)
Al fine di promuovere la cultura della prevenzione e il benessere organizzativo, in alternativa alla
mera integrazione della carenza malattia, è istituito il Premio Presenza e Benessere (PPB) con
le seguenti caratteristiche:
a) Al lavoratore che, nell'anno s olare precedente, abbia registrato un numero di giornate di
assenza per malattia non superiore a 5, è riconosciuto un premio annuale pari a € 200,00 in
welfare ex art. 51 TUIR (esentasse), erogato con la retribuzione del mese di marzo dell'anno
successivo.
b) Al lavoratore che nell'anno solare precedente non abbia registrato alcuna giornata di assenza
per malattia, il premio è elevato a € 350,00.
c) Il PPB non è cumulabile con l'Elemento Perequativo di cui all'art. 31 del CCNL H02B per la
parte eccedente. Le aziende che erogano il PPB possono ridurre l'Elemento Perequativo di un
importo corrispondente a quanto erogato a titolo di PPB.
d) Sono escluse dal computo delle assenze ai fini del PPB: le assenze per ricovero ospedaliero;
le assenze per malattia oncologica, terapie salvavita e patologie gravi certificate; le assenze per
infortunio sul lavoro; le assenze per gravidanza a rischio e congedi di maternità/paternità; le
giornate di day hospital.
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e) Il PPB è erogato in modalità welfare ai sensi dell'art. 51 TUIR e non concorre alla formazione
del reddito di lavoro dipendente.
Ratio: Il leader Confcommercio paga il 100% della carenza malattia per i primi 3 giorni. Questo
meccanismo incentiva l'assenteismo di breve durata. Il PPB ribalta la logica: premia chi è presente e sta
bene, creando un incentivo positivo. Il lavoratore diligente guadagna fino a € 350/anno esentasse. Il costo
per l'azienda si auto-finanzia con la riduzione delle assenze brevi.
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TITOLO III – SANITÀ INTEGRATIVA
Art. 6 – Assistenza sanitaria integrativa – Mutua SMS Seraphis
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, l'iscrizione alla Mutua SMS Seraphis –
Società di Mutuo Soccorso, iscritta al RUNTS, in collaborazione con la Società Nazionale di
Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS – è obbligatoria per tutti i lavoratori a tempo indeterminato
e gli apprendisti.
Il piano sanitario minimo obbligatorio è il Piano Seraphis Oro, con un contributo a totale carico
del datore di lavoro pari a € 9,00 (nove/00) mensili per ciascun lavoratore iscritto, corrispondenti
a € 108,00 annui. Il contributo è versato con le modalità e la periodicità stabilite dal regolamento
della Mutua.
Il datore di lavoro può, su base volontaria o su richiesta del lavoratore con compartecipazione
economica di quest'ultimo, attivare il Piano Seraphis Platino in sostituzione del Piano Oro, con
un contributo complessivo di € 17,00 mensili ripartito come segue: € 9,00 a carico del datore di
lavoro (quota obbligatoria invariata) e € 8,00 a carico del lavoratore mediante trattenuta in busta
paga. Il lavoratore può altresì utilizzare parte del Credito Welfare Annuale di cui all'art. 4 per
finanziare l'upgrade al Piano Platino.
L'azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare al lavoratore un Elemento
Distinto della Retribuzione (EDR) non assorbibile di importo pari a € 20,00 lordi mensili, da
corrispondere per tutte le mensilità contrattuali, ai sensi dell'art. 34, nota a verbale, del CCNL
H02B.
La Mutua SMS Seraphis, in quanto società di mutuo soccorso iscritta all'Anagrafe dei Fondi
Sanitari presso il Ministero della Salute, garantisce: assenza di questionari sanitari e di esclusioni
per patologie pregresse; deducibilità dei contributi fino a € 3.615,20 annui ai sensi dell'art. 51,
comma 2, lett. a), TUIR; esenzione dei contributi dalla base imponibile contributiva INPS e dalla
base di calcolo del TFR.
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TITOLO IV – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 7 – Fondo Pensione Aperto Plurifonds – ITAS Vita S.p.A.
Le Parti individuano nel Fondo Pensione Aperto Plurifonds, istituito da ITAS Vita S.p.A. e gestito
in collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A., registrato presso la COVIP al n. 140 dell'Albo
dei Fondi Pensione, con rating Fitch A−, il fondo di previdenza complementare di riferimento per
i lavoratori che applicano il presente CCNL.
L'adesione al Fondo Plurifonds avviene nell'ambito della Convenzione esclusiva sottoscritta tra
Confintesa e ITAS Vita S.p.A., che prevede l'azzeramento dei costi di adesione, tariffe TCM e
LTC riservate e consulenza dedicata tramite agenzie ITAS convenzionate.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, il datore di lavoro versa al Fondo
Plurifonds un contributo obbligatorio pari allo 0,30% della retribuzione tabellare mensile di cui
all'art. 26 del CCNL H02B, per tredici mensilità. Il contributo è interamente a carico del datore di
lavoro e non richiede l'adesione volontaria del lavoratore, configurandosi come contribuzione
contrattuale.
Il lavoratore che intenda aderire al Fondo Plurifonds in forma individuale può aggiungere una
propria contribuzione volontaria, nella misura minima dello 0,50% della retribuzione tabellare,
beneficiando della piena deducibilità fiscale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, fino al limite
annuo di € 5.164,57. Il lavoratore aderente volontario può altresì con ferire il TFR maturando, in
tutto o in parte.
Le Parti si impegnano, in sede di rinnovo contrattuale, a valutare l'incremento del contributo
datoriale dallo 0,30% allo 0,50%, compatibilmente con le condizioni economiche del settore.
Differenziatore: Il Fon .Te del leader Confcommercio è ad adesione volontaria del lavoratore. Il
contributo datoriale Plurifonds è invece obbligatorio e automatico, garantendo a tutti i lavoratori H02B
l'accesso alla previdenza complementare sin dal primo giorno di lavoro, senza necessità di scelta
individuale. Questo è un unicum nel settore terziario.
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TITOLO V – VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
Art. 8 – Indennità Competenze Digitali Avanzate (ICDA)
In considerazione della trasformazione digitale che investe trasversalmente le im prese del
settore terziario e della necessità di valorizzare le competenze del personale nell'utilizzo di
strumenti digitali, sistemi gestionali evoluti, piattaforme e -commerce, strumenti di intelligenza
artificiale e automazione dei processi, è istituita l'Indennità Competenze Digitali Avanzate (ICDA).
L'ICDA è riconosciuta ai lavoratori inquadrati nei livelli Quadri, 1°, 2° e 3° che utilizzino
abitualmente, nell'esercizio delle proprie mansioni, almeno due delle seguenti categorie di
strumenti: sistemi ER P/CRM aziendali; piattaforme di e -commerce o di marketing digitale;
strumenti di data analysis, business intelligence o reporting automatizzato; sistemi di intelligenza
artificiale generativa o predittiva; piattaforme collaborative cloud-based per la gestione di progetti;
strumenti di cybersecurity o di gestione delle infrastrutture IT.
L'importo dell'ICDA è pari a: € 50,00 mensili per i Quadri; € 40,00 mensili per il 1° livello; € 30,00
mensili per il 2° e 3° livello. L'ICDA è corrisposta per 13 mensilità, è computata nella base di
calcolo del TFR e degli istituti contrattuali differiti.
L'attribuzione dell'ICDA è disposta dal datore di lavoro con atto scritto, su proposta del lavoratore
interessato o del responsabile di funzione, e può essere revocata con un preavviso di 30 giorni
qualora vengano meno i requisiti di utilizzo degli strumenti digitali.
Per i livelli 4°, 5°, 6° e 7°, il datore di lavoro può riconoscere, con accordo individuale, un'ICDA
ridotta di € 20,00 mensili, qualora il lavoratore acquisis ca certificazioni digitali riconosciute (es.
ECDL Advanced, Google Professional Certificate, Microsoft Office Specialist, certificazioni
AI/data literacy) o completi con esito positivo i percorsi formativi di cui all'art. 9.
Art. 9 – Formazione digitale e transizione tecnologica
Al fine di accompagnare la transizione digitale delle imprese del settore e di garantire
l'aggiornamento professionale continuo dei lavoratori, le Parti istituiscono un monte ore annuo di
formazione dedicata alle competenze digitali e tecnologiche, pari a 16 ore per ciascun lavoratore.
Le ore di formazione sono retribuite e rientrano nell'orario di lavoro. Possono essere fruite in
modalità: in presenza, presso l'azienda o presso strutture formative convenzionate con Ebiconf
o con le organizzazioni firmatarie; a distanza, mediante piattaforme e -learning certificate; in
modalità mista (blended learning).
I contenuti formativi riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alfabetizzazione digitale
e strumenti di produttività (per i livelli 5° -7°); gestione piattaforme e -commerce, CRM e social
media marketing (per i livelli 3°-5°); data analysis, business intelligence, AI generativa applicata
(per i livelli Q-3); cybersecurity, privacy e gestione dati (trasversale a tutti i livelli).
Le ore di formazione non godute entro l'anno solare di riferimento non sono monetizzabili né
cumulabili con l'anno successivo. Il datore di lavoro programma il calendario formativo entro il
primo trimestre di ciascun anno, sentite le RSA/RSU ove presenti.
Art. 10 – Scatti di Competenza Certificata (SCC)
In aggiunta agli scatti di anzianità di cui all'art. 32 del CCNL H02B, è istituito un meccanismo
parallelo di progressione retributiva legata all'acquisizione di competenze certificate, denominato
Scatti di Competenza Certificata (SCC).
Il lavoratore che, nel corso del triennio intercorrente tra uno scatto di anzianità e il successivo,
acquisisca almeno una certificazione professionale o digitale riconosciuta, tra quelle individuate
dalla Commissione Forma zione presso Ebiconf o indicate nell'apposito elenco aggiornato
annualmente dalle Parti, ha diritto ad un SCC pari al 25% dell'importo dello scatto di anzianità
del proprio livello, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della certificazione.
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Ciascun lavoratore può maturare un massimo di 3 SCC nell'arco della vita lavorativa presso la
medesima azienda. Gli SCC non sono assorbibili da aumenti contrattuali o di merito e sono
cumulabili con gli scatti di anzianità.
Ratio: Gli scatti del CCNL H02B sono triennali (vs biennali del leader). Lo SCC compensa parzialmente
questo svantaggio temporale premiando chi investe sulla propria formazione. Un lavoratore di 4° livello
che ottiene una certificazione riceve un SCC di € 5,17/mese (25% di € 20,66) già dopo il 1° anno, anziché
attendere il 3° anno per lo scatto pieno. La spesa è minima, l'effetto motivazionale è significativo.
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TITOLO VI – CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E INNOVAZIONE
NORMATIVA
Art. 11 – Congedo di paternità integrativo
In aggiunta al congedo di paternità obbligatorio previsto dalla normativa vigente (10 giorni
lavorativi, estensibili a 20 in caso di parto plurimo), il padre lavoratore ha diritto a 5 giorni lavorativi
aggiuntivi di congedo retribuito al 100% della retribuzione, fruibili entro i primi 12 mesi dalla
nascita, dall'adozione o dall'affidamento del figlio.
I giorni di congedo paternità integrativo possono essere fruiti anche in via non continuativa, previo
preavviso al datore di lavoro di almeno 5 giorni. In caso di parto plurimo, i giorni aggiuntivi sono
elevati a 8.
Il trattamento economico per i giorni di congedo paternità integrativo è interamente a carico del
datore di lavoro e rientra nella retribuzione utile ai fi ni del computo del TFR e degli altri istituti
contrattuali.
Art. 12 – Rimborso spese di trasporto casa-lavoro
Al lavoratore che sostenga spese documentabili per il trasporto tra l'abitazione e la sede di lavoro,
il datore di lavoro riconosce un rimborso me nsile fino ad un massimo di € 50,00, nelle seguenti
forme alternative: rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, regionale o
interregionale, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. d -bis), TUIR (esentasse senza limiti); oppure
rimborso forfettario delle spese di carburante o usura veicolo, nella misura di € 0,10/km per la
distanza eccedente i primi 10 km tra residenza/domicilio e sede di lavoro, fino al massimale
mensile.
Il rimborso è erogato con cadenza mensile, su presentazione di documentazi one idonea (copia
dell'abbonamento, dichiarazione della distanza casa-lavoro). Le somme erogate ai sensi dell'art.
51, comma 2, lett. d-bis), TUIR non concorrono alla formazione del reddito.
Le aziende con meno di 5 dipendenti possono applicare il presente articolo nella misura ridotta
di € 30,00 mensili.
Art. 13 – Diritto alla disconnessione
Al di fuori dell'orario di lavoro, il lavoratore ha diritto di non ricevere né rispondere a comunicazioni
aziendali trasmesse mediante strumenti digitali (e -mail, messaggistica istantanea, telefonate),
salvo comprovate situazioni di urgenza o indifferibilità legate a esigenze di sicurezza, tutela del
patrimonio aziendale o obblighi di legge.
Il datore di lavoro adotta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, una policy
aziendale sulla disconnessione, che individui le fasce orarie di rispetto, le modalità di
comunicazione delle urgenze e le figure autorizzate a contattare il p ersonale fuori orario. La
policy è portata a conoscenza di tutti i lavoratori e affissa nei luoghi di lavoro.
La violazione sistematica del diritto alla disconnessione da parte del datore di lavoro, ove
accertata, costituisce elemento di valutazione ai fin i della responsabilità per danno da stress
lavoro-correlato ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Art. 14 – Lavoro agile (smart working) contrattuale
Fermo restando quanto previsto dalla L. 81/2017 e successive modificazioni, le Parti riconoscono
nel lavoro agile uno strumento di flessibilità organizzativa e di conciliazione vita-lavoro.
Per le mansioni compatibili, il lavoratore può richiedere di svolgere la prestazione in modalità
agile per un massimo di 8 giorni al mese, salvo diverso accordo individuale o aziend ale. La
richiesta è accolta compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa.
Durante le giornate di lavoro agile, il lavoratore ha diritto alla medesima retribuzione e al
medesimo trattamento normativo del lavoro in sede, ivi compreso il buono pasto ove previsto. È
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riconosciuto un rimborso forfettario di € 2,00 per ciascuna giornata di lavoro agile effettivamente
svolta, a titolo di concorso per le spese di connettività, energia elettrica e utilizzo degli spazi
personali.
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TITOLO VII – BILATERALITÀ E CONTRIBUZIONE
Art. 15 – Ente Bilaterale EBICONF
Le Parti confermano l'Ente Bilaterale EBICONF quale sede privilegiata per le attività di gestione
partecipativa del sistema contrattuale. In aggiunta alle funzioni statutarie, EBICONF è incaricato
di: tenere e aggiornare annualmente l'elenco delle certificazioni professionali e digitali valide ai
fini degli Scatti di Competenza Certificata di cui all'art. 10; promuovere e coordinare l'offerta
formativa per le 16 ore di formazione digitale di cui all'art. 9; monitorare l'applicazione del Credito
Welfare Annuale e del Premio Presenza e Benessere; elaborare annualmente un rapporto di
settore sull'andamento delle adesioni a Seraphis e Plurifonds.
Il contributo di finanziamento di EBICONF resta fi ssato nella misura di cui all'art. 13 del CCNL
H02B (0,20% della paga contrattuale lorda, ripartito pariteticamente).
Art. 16 – Contributi di assistenza contrattuale
Le Parti confermano i contributi di assistenza contrattuale nella misura e con le modalità di cui
all'art. 20 del CCNL H02B. Le aziende che applicano il presente Accordo Integrativo attestano,
mediante la mera applicazione del CCNL H02B e del presente Accordo, l'adesione al sistema
contrattuale FMPI-Confintesa e sono tenute al versamento di tutti i contributi previsti.
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TITOLO VIII – SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E RIEPILOGO COSTI
Art. 17 – Impatto economico del presente Accordo
Le Parti dichiarano che il presente Accordo Integrativo è stato progettato per mantenere il costo
complessivo del lavoro per il datore di lavoro al di sotto del costo derivante dall'applicazione del
CCNL leader di settore (H011 – Confcommercio), pur offrendo ai lavoratori un pacchetto di tutele
qualitativamente superiore.
La stima dell'impatto economico annuo aggiuntivo del presente Accordo, per un lavoratore di 4°
livello a tempo pieno, è la seguente:
Credito Welfare Annuale (art. 4): € 300,00 (esentasse, zero oneri)
Premio Presenza e Benessere (art. 5): € 0 – 350,00 (esentasse, condizionato)
Seraphis Piano Oro (art. 6): € 108,00 (zero oneri sociali)
Plurifonds 0,30% (art. 7): circa € 66,00 (deducibile)
ICDA livelli Q-3 (art. 8): € 0 – 600,00 (soggetto a contribuzione)
Rimborso trasporto (art. 12): € 0 – 600,00 (esentasse se TPL)
Rimborso smart working (art. 14): € 0 – 192,00 (8gg×12 mesi×€2)
Il costo massimo teorico aggiuntivo per il datore di lavoro al 4° livello (scenario di piena fruizione
di tutti gli istituti) è stimato in circa € 1.266,00 annui, di cui oltre il 75% esente da oneri
previdenziali e TFR. Il costo effettivo medio atteso, considerando la non piena fruizione di tutti gli
istituti, è stimato in circa € 600-800,00 annui per dipendente.
Anche con la piena fruizione di tutti gli istituti, il costo complessivo del CCNL H02B con il presente
Accordo Integrativo resta inferiore al costo del CCNL leader H011 in misura compresa tra il 2%
e il 4%.
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TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18 – Fase transitoria
Le aziende che applicano il CCNL H02B alla data di entrata in vigore del presente Accordo sono
tenute ad adeguarsi alle disposizioni del presente Accordo entro 90 giorni dall'entrata in vigore.
Durante il periodo transitorio, l'azienda è tenuta ad iscrivere i lavoratori alla Mutua SMS Seraphis
e al Fondo Plurifonds con priorità rispetto agli altri istituti.
Per le aziende di nuova applicazione del CCNL H02B, il presente Accordo si applica
integralmente dalla data di prima applicazione del CCNL.
Art. 19 – Clausola di salvaguardia fiscale
Ove le norme fiscali di cui all'art. 51 TUIR ovvero le norme in materia di previdenza
complementare o di assistenza sanitaria integrativa dovessero subire modifiche legislative che
rendano inapplicabili o meno vantaggiosi gli istituti previsti dal presente Accordo, le Parti si
impegnano a incontrarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni per
concordare le necessarie modifiche, nel rispetto dell'equilibrio economico complessivo.
Art. 20 – Clausola di non regresso
L'applicazione del presente Accordo Integrativo non può in nessun caso determinare una
riduzione del trattamento economico o normativo complessivo in godimento da parte del singolo
lavoratore alla data di entrata in vigore. Eventuali condizioni individuali di miglior favore sono
conservate ad personam sino ad esaurimento.
Art. 21 – Registrazione e pubblicità
Le Parti si impegnano a depositare il presente Accordo presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali congiuntamente al CCNL H02B, nonché a darne adeguata diffusione attraverso
i rispettivi canali istituzionali e attraverso il sito www.contrattipirata.it.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per FMPI
La Presidente Nazionale
Antonina Terranova
Per CONFINTESA
Il Segretario Generale
Francesco Prudenzano