CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15438/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
matico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 27938/2022Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 15438/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3494/2022depositata il 08/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10902/2021, respingeval’opposizione al decreto n.19455/2019 con cui era stato ingiunto allasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare alla società [OSCURATO:SOCIETA]l’importo di euro 9.879,34, quale compenso per i servizi di spedizioniereprestati, ritenendo provato il credito dell’ingiungente, avendo esso originenel diritto al rimborso dei costi pretesi per i servizi di sosta e di stoccaggiodelle merci dalla compagnia marittima scelta dall’opponente e aquest’ultima corrisposti; costi che l’opponente si era rifiutata dirimborsarle, giustificando così l’esercizio, da parte dello spedizioniere, deldiritto di ritenzione delle merci, ex art. 2756, 3° comma, e 2761 cod.civ.2. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3403 dell’8 novembre2022, ha integralmente confermato la decisione di primo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 1384 e 1467 c.c., nonché l’omessa pronuncia eil vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.Si duole che la corte territoriale abbia ritenuto dovuto il pagamento dellesomme richieste dalla controparte a titolo di rimborso dei costi di sostadelle merci, in forza della clausola contrattuale c.d. “al costo”.Numero registro generale 27938/2022Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 15438/2026Data pubblicazione 20/05/2026Lamenta che il giudice d’appello ha erroneamente escluso in radicel’applicabilità tanto dell’istituto della riduzione equitativa della penale exart. 1384 c.c., quanto di quello dell’eccessiva onerosità sopravvenuta dicui agli artt. 1467 e ss. c.c., nonostante la dedotta sproporzionedell’importo richiesto rispetto alla prassi di mercato, l’assenza di unapreventiva e trasparente pattuizione delle tariffe e la mancata prova deicosti effettivamente sostenuti dalla creditrice.Si duole che la corte di merito abbia ritenuto irrilevanti tali profili sulpresupposto che la pretesa non fosse riconducibile a una clausola penale,senza considerare che, ove il credito trovi fondamento in una previsionecontrattuale, esso resta comunque assoggettato ai rimedi volti a ristabilirel’equilibrio sinallagmatico, mentre, in difetto di un accordo sul quantum, larichiesta sarebbe priva di idonea causa giustificativa.5. Il motivo è inammissibile.Con esso la ricorrente, pur denunciando la violazione degli artt. 1362 e ss.c.c., lamenta in realtà una errata interpretazione del contratto, senzatuttavia riportare il contenuto della clausola asseritamente malinterpretata, né indicare in modo specifico quali canoni ermeneuticisarebbero stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sarebbediscostato. La censura si risolve, pertanto, nella mera contrapposizione tral’interpretazione prospettata dalla parte e quella accolta nella sentenzaimpugnata.Va ribadito che il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contrattonon può avere ad oggetto il risultato interpretativo in sé, riservato algiudice di merito in quanto giudizio di fatto, ma è limitato alla verifica delrispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, con la conseguenteinammissibilità di ogni critica che si traduca in una diversa valutazionedegli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito (tra le altre,Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465).Numero registro generale 27938/2022Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 15438/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ne consegue che la denuncia in cassazione di un errore di dirittonell’interpretazione di una clausola contrattuale non può esaurirsi nelgenerico richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma deve specificare i canoni inconcreto assunti come violati e indicare puntualmente il punto e il modo incui il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo le doglianzerisolversi nella mera prospettazione di una interpretazione alternativarispetto a quella accolta nella decisione impugnata, la quale non deveessere l’unica possibile, ma soltanto una delle plausibili interpretazioni deltesto negoziale (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319).Nel caso di specie la ricorrente non si confronta con il percorsoargomentativo seguito dalla Corte territoriale, che ha fondato la propriadecisione sull’esame della clausola contrattuale “al costo”, ritenutapacificamente accettata, e ne ha tratto una interpretazione coerente con ildato letterale e funzionale dell’accordo, limitandosi a riproporre unadiversa lettura della pattuizione negoziale.Tale impostazione si pone al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità erende il motivo inammissibile.La ricorrente denunzi altresì vizio di motivazione prospettato in relazionead asseritamente erronea ricostruzione dei fatti di causa, sicché si risolve,in realtà, nella richiesta di una rivalutazione del merito, inammissibile insede di legittimità, atteso che è preclusa ogni censura che, sottol’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge, di mancanza dimotivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri sostanzialmentea sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti storici già operata dalgiudice di merito.Va altresì osservato che la denuncia del vizio di cui all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. è stata formulata senza farsi carico dell’onere disuperamento della preclusione di cui all’art. 348‑ter, ultimo comma, c.p.c.,non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto poste afondamento delle decisioni di primo e di secondo grado siano tra loroNumero registro generale 27938/2022Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 15438/2026Data pubblicazione 20/05/2026diverse. Per il resto, le censure sono rivolte, seppur infruttuosamente, acontestare la qualificazione della clausola “al costo” operata dal giudice dimerito, il cui contenuto non è stato neppure riprodotto nel ricorso, inviolazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.La ricorrente, infatti, si limita a ipotizzare, in modo assertivo e privo disupporto allegatorio e argomentativo, da un lato di non avere mai assuntol’obbligo di rimborso dei costi sostenuti dallo spedizioniere verso il vettoree, dall’altro, che la controparte avrebbe agito a titolo risarcitorio al fine diconsentire la riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c., senzatuttavia riportarne il contenuto, ancora una volta in spregio al requisito diautosufficienza del ricorso.Né ha sorte diversa la censura relativa alla mancata applicazione dell’art.1467 c.c., difettando qualsiasi argomento idoneo a dimostrare lasopravvenienza di eventi straordinari e imprevedibili, estranei alla normalealea contrattuale.In definitiva, la ricorrente si limita a riprodurre le medesimeargomentazioni già svolte nel giudizio di appello, senza confrontarsi con lestatuizioni di rigetto della sentenza impugnata e contrapponendo lapropria valutazione a quella del giudice di merito, con conseguenteulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono lasoccombenza.Va altresì disposta la condanna della ricorrente al pagamento di somma exart. 96, 3° comma, c.p.c., liquidata come in dispositivo, ricorrendone ipresupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] ItalianaS.p.A.: a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessiviNumero registro generale 27938/2022Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 15438/2026Data pubblicazione 20/05/2026euro 3.200,00 ( di cui euro 3.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge; della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° comma,cod. proc. civ.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 23 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]