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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 19162/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7113/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VILLI' FRANCESCO, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in p ersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 850/2020,depositata il 05/11/2020 , R.G.N. 1386/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro , con la sentenza n. 850 / 20 ha rigettato l’appello propostodagli attuali ricorrenti come in epigrafe indicati, avverso la decisione con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta rigettato la domanda dei predetti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], diretta alla declaratoria di illegittimità della disdetta da parte delle indicate società, della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica per gli ex dipendenti ed i superstiti, del 12 ottobre 2015 e dell’accordo sottoscritto il 27 novembre 2015 con le organizzazioni sindacali.

LaCorte territoriale ha premesso: che il beneficio in questione è stato introdotto col contratto collettivo post-corporativo (art. 27 c.c.l. del 4.2.1946) a favore dei dipendenti delle aziende elettriche, con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico dell’energia elettrica fornita dal datore di lavoro; che tale beneficio era riconosciuto anche a favore di soggetti non dipendenti, come le vedove o i vedovi, o non più dipendenti, come i lavoratori inpensione; che il beneficio non aveva alcun collegamento con la prestazione lavorativa dei singoli, come la qualifica, la retribuzione ecc.; che con il c.c.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la misura è stata abolita per il personale assunto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre è stata confermata per i dipendenti in servizio anche con verbale di accordo aziendale del 19.4.2002; che a seguito di formale recesso da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dagli accordi collettivi sulle agevolazioni tariffarie, il beneficio è stato eliminato anche per gli originari beneficiari e i loro superstiti a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che a seguito della citata disdetta è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo con cui si è riconosciuto agli ex dipendenti e ai superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.12.2015 una somma una tantum condizionata alla sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un verbale di conciliazione ai sensi dell’art. 2113 cod. civ.

La Corte di merito ha ritenuto: che il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata convenuta la conferma delle agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in quanto l’accordo aziendale aveva una durata indeterminata; che non fossero configurabili diritti quesiti poiché il beneficio in questione non costituiva corrispettivo di prestazioni lavorative già rese ma trovava fondamento unicamente nell’accordo aziendale; che gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponevano per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte di [OSCURATO:SOCIETA].; che la somma una tantum, in quanto mera liberalità, non poteva essere utilmente censurata per l’ammontare e le modalità di erogazione; che neppure era censurabile la condanna alle spese pronunciata dal tribunale poiché la questione oggetto di causa non poteva definirsi nuova in quanto, all’epoca di deposito del ricorso, era già stata affrontata e decisa con numerose pronunce di merito conformi.

Avverso detta decisione proponevano ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], che depositava anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio interveniva atto di rinuncia al giudizio da parte di tutti gli attuali ricorrenti cui seguiva atto di accettazione della rinunzia regolarmente notificato.

Tale circostanza determina l’estinzione del processo secondo il disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c.

Le spese devono essere compensate, anche in ragione di quanto richiesto dalle parti.

PQM

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7113/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VILLI' FRANCESCO, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in p ersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 850/2020,depositata il 05/11/2020 , R.G.N. 1386/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro , con la sentenza n. 850 / 20 ha rigettato l’appello propostodagli attuali ricorrenti come in epigrafe indicati, avverso la decisione con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta rigettato la domanda dei predetti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], diretta alla declaratoria di illegittimità della disdetta da parte delle indicate società, della regolamentazione collettiva sulle agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica per gli ex dipendenti ed i superstiti, del 12 ottobre 2015 e dell’accordo sottoscritto il 27 novembre 2015 con le organizzazioni sindacali. LaCorte territoriale ha premesso: che il beneficio in questione è stato introdotto col contratto collettivo post-corporativo (art. 27 c.c.l. del 4.2.1946) a favore dei dipendenti delle aziende elettriche, con la finalità di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico dell’energia elettrica fornita dal datore di lavoro; che tale beneficio era riconosciuto anche a favore di soggetti non dipendenti, come le vedove o i vedovi, o non più dipendenti, come i lavoratori inpensione; che il beneficio non aveva alcun collegamento con la prestazione lavorativa dei singoli, come la qualifica, la retribuzione ecc.; che con il c.c.l. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la misura è stata abolita per il personale assunto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] mentre è stata confermata per i dipendenti in servizio anche con verbale di accordo aziendale del 19.4.2002; che a seguito di formale recesso da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dagli accordi collettivi sulle agevolazioni tariffarie, il beneficio è stato eliminato anche per gli originari beneficiari e i loro superstiti a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che a seguito della citata disdetta è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo con cui si è riconosciuto agli ex dipendenti e ai superstiti fruitori del beneficio alla data del 31.12.2015 una somma una tantum condizionata alla sottoscrizione entro il 31.12.2016 di un verbale di conciliazione ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. La Corte di merito ha ritenuto: che il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’accordo aziendale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata convenuta la conferma delle agevolazioni tariffarie per i lavoratori in servizio alla data del 30.6.96, fosse legittimo in quanto l’accordo aziendale aveva una durata indeterminata; che non fossero configurabili diritti quesiti poiché il beneficio in questione non costituiva corrispettivo di prestazioni lavorative già rese ma trovava fondamento unicamente nell’accordo aziendale; che gli accordi successivi alla estinzione del beneficio e concernenti il riconoscimento di una somma una tantum deponevano per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede da parte di [OSCURATO:SOCIETA].; che la somma una tantum, in quanto mera liberalità, non poteva essere utilmente censurata per l’ammontare e le modalità di erogazione; che neppure era censurabile la condanna alle spese pronunciata dal tribunale poiché la questione oggetto di causa non poteva definirsi nuova in quanto, all’epoca di deposito del ricorso, era già stata affrontata e decisa con numerose pronunce di merito conformi. Avverso detta decisione proponevano ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe cui resisteva con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], che depositava anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] E’ preliminare rilevare che nelle more del giudizio interveniva atto di rinuncia al giudizio da parte di tutti gli attuali ricorrenti cui seguiva atto di accettazione della rinunzia regolarmente notificato. Tale circostanza determina l’estinzione del processo secondo il disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c. Le spese devono essere compensate, anche in ragione di quanto richiesto dalle parti. PQM
Sentenza Cassazione n. 19162/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris