CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari del 24/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso per la inammissibilità del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari ha respinto l'appello proposto, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari dell'i ottobre 2021 che, a sua volta, aveva rigettato la sua istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari ovvero la sostituzione con un'altra meno afflittiva. 1.1. Originariamente il Pagliarulo era stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 22 settembre 2020, poiché erano stati ritenuti sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi 1,2,3,3.1,4,5,6,6.2,6.3,7 e 8 della rubrica cautelare, con la quale gli era stata contestata (oltre al concorso in plurime estorsioni aggravate) la partecipazione qualificata ad un sodalizio di stampo mafioso denominato '[OSCURATO:PERSONA]', operante nel territorio di Foggia e territori limitrofi, nonché in Rimini e con proiezioni anche all'estero, da data prossima al 15 giugno 2008 sino all'attualità con permanenza. In particolare, l'indagato era ritenuto promotore ed organizzatore dell'articolazione mafiosa di cui riconosceva e rispettava le gerarchie e le regole interne, si atteneva alle direttive dei vertici del sodalizio assumendo le iniziative e rappresentando il principale referente nel contesto delle plurime attività di tipo estorsivo, abbinate talvolta a forme di illecita concorrenza con minacce commesse in danno di società attive nel comparto della produzione di energia eolica nell'area territoriale compresa tra il basso Tavoliere e l'alta Irpinia. 1.2. Con successiva ordinanza del 25 novembre 2020 lo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari sostituiva, in considerazione delle condizioni di salute dell'indagato, la custodia cautelare in carcere con quella degli arresti donniciliari (con la possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione il lunedì, mercoledì e venerdì). Con istanza del 28 settembre 2021 l'indagato aveva chiesto la revoca ovvero la sostituzione degli arresti domiciliari con una misura meno afflittiva, ma tale richiesta veniva respinta con la citata ordinanza dell' 1 ottobre 2021, confermata in sede di appello dal Tribunale del riesame con il provvedimento indicato in epigrafe. 1.3. Con l'impugnazione il Pagliarulo aveva sostanzialmente riproposto quanto sostenuto con la domanda di revoca ritenendo non adeguatamente valorizzati gli elementi di novità rappresentati dalla conclusione dell'udienza preliminare, dal periodo trascorso tra l'emissione della misura cautelare ed i fatti contestati risalenti a 12 anni prima, dalla mancanza di qualsiasi pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, nonché dalla assenza di collegamenti con i coindagati e dal rispetto delle prescrizioni relative agli arresti domiciliari. 1.4. Il Tribunale del riesame ha respinto l' appello evidenziando anzitutto che, nella fattispecie, non avrebbe potuto disporsi la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per ragioni di salute stante il carattere ostativo del reato oggetto di imputazione. Inoltre, ha osservato che l'emissione del decreto che dispone il giudizio è un elemento neutro che non incide rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari. Con riferimento poi al decorso del tempo il Tribunale ha evidenziato che tale elemento, in assenza di altre circostanze, non assume di per sé valore per la valutazione della persistenza delle esigenze cautelare ravvisate con l'ordinanza genetica. Inoltre ha osservato che, in considerazione delle imputazioni, sussiste una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (sostituita nella fattispecie con gli arresti domiciliari) e che non sussistono elementi concreti che consentano di superare tale presunzione atteso che quelli indicati dal Pagliarulo sono inidonei al riguardo. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone, per mezzo dei difensori di fiducia avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art.299, comma 1, cod. proc. pen. Egli osserva, infatti, che il Tribunale ha respinto il suo appello limitandosi alla trascrizione di precedenti ordinanze, senza però individuare l'indice di pericolosità che qualifica l'esigenza cautelare dal tutelare nel caso di specie. 2.2. Con il secondo motivo censura l'ordinanza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per nullità a causa della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. rispetto all'attualità delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza e proporzionalità della misura. Secondo il ricorrente, infatti, il Tribunale si è limitato a richiamare acriticamente le motivazioni del Giudice per le indagini preliminari il quale, in modo del tutto generico, ha richiamato l'immutato quadro indiziario e le esigenze cautelari. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art.275, comma 4, cod. proc. pen., in relazione alla presunzione di adeguatezza della misura e comunque per omessa motivazione; secondo il ricorrente la presunzione in questione non potrebbe valere nei suoi riguardi considerato che egli, da più di un anno, si trova agli arresti domiciliari con l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio tre volte alla settimana. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione) è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto non sussiste il lamentato vizio di motivazione considerato che il Tribunale di Bari non si è limitato a richiamare precedenti ordinanze, ma ha anche argomentato, in modo congruo e privo di vizi logici, circa la posizione dell'odierno ricorrente; come visto, infatti, ha osservato che il decreto che dispone il giudizio non incide rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, che il decorso del tempo - in assenza di altri elementi - è irrilevante per la valutazione della persistenza delle esigenze cautelare ravvisate con l'ordinanza genetica e, infine, che in considerazione delle imputazioni sussiste una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere . Inoltre, l'ordinanza impugnata ha motivato esplicitamente anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che all'indagato sono contestati fatti commessi sino al 2018 con permanenza. 2.1.In ogni caso si osserva che l'ordinanza del riesame può richiamare, o riprodurre, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, in rapporto a deduzioni difensive inidonee, anche per la loro genericità, a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappi, Rv. 265765). A fronte, dunque, di una richiesta di riesame priva di doglianze specificamente articolate - contenute nell'istanza originaria, o in memoria successivamente depositata, o anche formulate oralmente all'udienza e documentate nel relativo verbale - ben può il giudice del riesame far propria l'ordinanza genetica dichiarando espressamente di condividerla e riproducendone il contenuto, così anche da dimostrare di averne preso esatta contezza; senza che possa essere ad essa addebitato di non aver risposto a temi e questioni che non erano stati specificamente dedotti. 2.2. Inoltre, il ricorrente non si confronta in modo specifico con il ragionamento posto a fondamento della ordinanza impugnata che, in particolare, ha evidenziato l'assenza di elementi sopravvenuti che consentano di esprimere un differente giudizio circa la sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto anche conto della presunzione di adeguatezza della misura conseguente il tipo di imputazione. Orbene il ricorrente si limita a riproporre quanto contenuto nell'appello, senza allegare i nuovi elementi che consentirebbero di giungere ad un differente giudizio sulle esigenze cautelari. 2.3. Considerato poi che nella fattispecie l'originaria misura cautelare della custodia cautelare in carcere è stata sostituita unicamente per ragioni di salute e quindi al di fuori dell' ipotesi prevista dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen., ne consegue che - in assenza di nuovi significativi elementi - il Tribunale del riesame ha legittimamente ritenuto che gli arresti domiciliari non possono essere revocati, e quindi non è incorso nella contraddizione lamentata dal Pagliarulo. Infatti, è la medesima presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo; tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo cautelare, salvo prova contraria peraltro nemmeno specificamente dedotta dal ricorrente. Questa Corte di legittimità ha infatti affermato ripetutamente che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (ex multis Cass. Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Tali principi valgono anche nel caso in esame con riferimento alla misura degli arresti domiciliari, considerato che essa è stata disposta al di fuori delle ipotesi indicate nel terzo comma del citato art.275. 2.4. L'ordinanza impugnata si pone quindi in continuità rispetto al principio giurisprudenziale secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Pertanto, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (Sez. 2 - , Sentenza n. 6592 del 25/1/2022, Rv. 282766). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor